Cassation court dismisses ex medical practitioner's claim for specific medical allowance due to distinct legal status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Sandro Fiaschetti's appeal against the Rome G Health Authority regarding his medical specific allowance. Fiaschetti argued that as a former medical practitioner, he should receive the same fundamental treatment as medical directors under the 1996 collective bargaining agreement. The court ruled that ex medical practitioners who did not opt for an exclusive employment relationship hold a distinct legal position, entitled only to the comprehensive remuneration previously established by the 1987 decree, excluding additional allowances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 C.C.N.L. 1996; Art. 110 D.P.R. 270/1987: Ex medical practitioners without exclusive employment status are legally distinct from medical directors and are entitled only to the comprehensive remuneration established by the 1987 decree, excluding specific medical allowances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 9345-2015 proposto da: FIASCHETTI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONT 14, presso lo Studio Legale de Felice & Associati, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO EMANUELE DE FELICE; - ricorrente - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (A.U.S.L.) ROMA G, 2021 in persona del legale rappresentante pro tempore, 1.600 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7043/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2014 R.G.N. 9785/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. R.G. 9345/2015 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, adita dall'Azienda Sanitaria Locale Roma G, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva respinto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 248/2009 con il quale era stato intimato il pagamento in favore di Sandro Fiaschetti, ex medico condotto, della complessiva somma di C 14.041,14, a titolo di indennità di specificità medica, prevista dall'art. 54 del CCNL 5 dicembre 1996 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., e maturata nel periodo aprile 2008/novembre 2009;
2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ha ritenuto infondata la domanda ed ha evidenziato che i CCNL succedutesi nel periodo in rilievo avevano attribuito agli ex medici condotti, non legati all'ente da rapporto esclusivo, solo il trattamento economico onnicomprensivo, aggiornato ed incrementato, con esclusione di ulteriori emolumenti;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Sandro Fiaschetti sulla base di un unico articolato motivo, al quale ha opposto difese la AUSL RMG con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione degli articoli: 1362, 1363, 1370 e 1371 c.c.; 54 C.C.N.L. 1996, 37 C.C.N.L. 2000 e 36 C.C.N.L. 2005 Area della dirigenza medica e veterinaria; 110 d.p.r. 270/1987; 30 d.p.r. 761/1979» e sostiene, in estrema sintesi, che stante l'inquadramento dei medici ex condotti nella dirigenza medica, agli stessi deve essere assicurato il medesimo trattamento economico fondamentale previsto dall'art. 40 C.C.N.L. 1996, con conseguente riconoscimento dell'indennità di specificità medica istituita dall'art. 54 del medesimo C.C.N.L.; 1.1. aggiunge che l'interpretazione delle norme contrattuali sulla quale si fonda il ricorso non contrasta con la previsione, contenuta nell'art. 110 del d.P.R. n. 270/1987, di un trattamento economico onnicomprensivo perché, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, la disposizione sopra richiamata non rende inapplicabile il principio di perequazione retributiva di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 761/1979 e, pertanto, non è sufficiente per escludere l'attribuzione di un emolumento, qual è l'indennità di specificità, che spetta per la sola appartenenza alla dirigenza medica; 1.2. precisa, infine, che l'errore commesso dalla Corte territoriale nell'esegesi delle disposizioni contrattuali risulta evidente solo se si considera che l'Azienda ha sempre R.G. 9345 2015 corrisposto, in aggiunta al trattamento onnicomprensivo, la retribuzione individuale di anzianità e l'indennità integrativa speciale, previste dal citato art. 40;
2. il motivo è infondato, perché la sentenza impugnata è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui « gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo onnniconnprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l'indennità di specificità medica.» (Cass. n. 1487/2014 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 9317/2021;
Cass. n. 9810/2020; Cass. n. 15287/2019, quest'ultima in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa; cfr. anche Cass. n. 28833/2018; Cass. n. 16303/2017; Cass. n. 27222/2017; Cass. n. 27221/2017; Cass. n. 26168/2017; Cass. n. 6057/2016); 2.1. con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è rimarcata la posizione giuridica differenziata degli ex medici condotti, che non abbiano optato per il rapporto esclusivo, rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale e, pertanto, è stata esclusa la sussistenza di violazione rispetto a norme costituzionali e sovranazionali nonché del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 d.lgs. n. 165/2001; 2.2. si è evidenziato che gli ex medici condotti, in ragione di una loro libera scelta, sono titolari di un doppio rapporto, convenzionale e dipendente, sicché è razionale la scelta della contrattazione collettiva di mantenere il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal d.P.R. n. 270/1987; 2.3.
è stato ribadito, inoltre, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 fa divieto al datore di lavoro pubblico di riconoscere trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contrattazione;
3. il richiamato orientamento, condiviso dal Collegio, non è scalfito dagli argomenti svolti nel ricorso che va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.R.G. 9345/2015
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza c