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Ordinanza — n. 31068/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court erred on apprenticeship training facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31068/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Materassificio Montalese S.p.A. inadmissible against an appellate judgment awarding back pay to Eduart Frashi for alleged apprenticeship training violations. The court found the lower court correctly assessed that the worker performed identical tasks to regular employees without receiving the required external training or meaningful internal mentorship. Consequently, the appellate court's factual findings were deemed legally sound and not subject to revision in a third-instance proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 380bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The Supreme Court cannot substitute its own evaluation of factual evidence for that of the court of first instance and appeal, even when the appellant alleges a misapplication of statutory requirements regarding apprenticeship training.

Parole chiave

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appellate review apprenticeship training factual assessment third instance labor law remuneration differences procedural admissibility assegni di formazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380bis c.p.c.
con atto notificato il 10 (5) dicembre 2017, la società datrice ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis 1 c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso; CONSIDERATO CHE 1.
Art. 360 c.p.c.
13625): sicché, il vizio denunciato non si colloca nel nuovo paradigma normativo dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 47 d.lgs. 276/2003
Art. 49 d.lgs. 276/2003
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 agosto 2020, n. 16595
Cass. 31 maggio 2006, n. 12984
non sussiste la denunciata violazione delle norme di diritto, in difetto dei requisiti suoi propri (Cass. 31 maggio 2006, n. 12984;
Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010
Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass.26 giugno 2013, n.
Cass. 26 giugno 2013, n. 16038
Cass. 16 luglio 2010, n. 16698
Cass. 12 ottobre 2017, n. 24054
16698; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24054); 3.2.
Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053
(Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.
Cass. 5 luglio 2016, n. 13676
né si configura alcuna omissione di esame di fatti, per carenza del carattere della decisività proprio in virtù della deduzione plurale, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676;
Cass. 28 maggio 2018, n. 13625
Cass. 28 maggio 2018, n. 13625): sicché, il vizio denunciato non si colloca nel nuovo paradigma normativo dell'art.
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Testo completo

eguente' ORDINANZA sul ricorso 29155-2017 proposto da: MATERASSIFICIO MONTALESE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSENZA 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA STIRATA, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARA LANZILLOTTA; - ricorrente - CO ntro 2021 FRASHI EDUART, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 891 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difesa dall'avvocato ROBERTA BECHI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 970/2017 del 05/10/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, R.G.N. 672/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RG 29155/2017 RILEVATO CHE 1. con sentenza 5 ottobre 2017, la Corte d'appello di Firenze dichiarava tenuta e condannava la s.p.a. Materassificio Montalese al pagamento, in favore di Eduart Frashi a titolo di differenze retributive, della somma di C 18.100,45 oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato la domanda di accertamento di un rapporto, in luogo di quello formalizzato di apprendistato, di lavoro subordinato dal febbraio 2007 al febbraio 2010;

2. in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, essa escludeva l'effettivo svolgimento di un rapporto di apprendistato triennale nella confezione di materassi, sulla base del convenuto piano formativo (a carattere interno, con affidamento ad un tutor e la previsione, per la formazione esterna, della frequenza di un corso di 120 ore gestito da società idonea secondo quanto stabilito dalla Provincia di Pistoia), invece disatteso per l'affidamento del ricorrente ad un tutor in una mansione assolutamente marginale nel percorso di confezionamento del prodotto: di fatto, avendo il predetto svolto per tre anni in azienda un'attività di lavoro non differente da quella degli altri operai dipendenti, senza ricevere l'addestramento coerente con la professionalità indicata nel piano formativo;

3. egli aveva pertanto diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra il trattamento percepito da apprendista e quello ordinario, liquidato nella somma suindicata;

4. con atto notificato il 10 (5) dicembre 2017, la società datrice ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis 1 c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione degli artt. 47, 49 d.Ig. 276/2003, 2697 c.c. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per inosservanza delle norme denunciate in materia di apprendistato, applicabili ratione temporis, essendo risultata, in esito a critica valutazione delle emergenze istruttorie, la corrispondenza del percorso del lavoratore al piano di formazione RG 29155/2017 professionalizzante, per l'affiancamento interno triennale da un tutor aziendale e la frequentazione di un corso all'esterno in varie fasi, secondo le modalità previste dalla Provincia di Pistoia, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento regionale n. 22/2005: in assenza di un inadempimento datoriale snaturante la causa del contratto (formativa e lavorativa) di apprendistato (primo motivo); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in riferimento all'assunto della natura routinaria delle mansioni svolte dal lavoratore apprendista, invece tutt'altro che ripetitive ed alla presenza costante del tutor per tutto il periodo (di tre anni) della formazione e non solo per uno, "contro ogni dato fattuale emerso dall'istruttoria e dunque" avendo la Corte "omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio" (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. in tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto: ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza (Cass. 1 febbraio 2006, n. 2247;

Cass. 17 marzo 2014, n. 6068; Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324; Cass. 3 agosto 2020, n. 16595); essendo comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa: senza tuttavia potersi mai spingere all'eliminazione di una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, entrambe coessenziali (Cass. 3 agosto 2020, n. 16595);RG 29155/2017 3.1. non sussiste la denunciata violazione delle norme di diritto, in difetto dei requisiti suoi propri (Cass. 31 maggio 2006, n. 12984;

Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass.26 giugno 2013, n. 16038), consistendo essa nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, necessariamente implicante un problema interpretativo della stessa, non mediato dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, riservata alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24054); 3.2. la corte territoriale ha esattamente applicato le norme di diritto regolanti la materia, con accertamento in fatto coerente con le scrutinate risultanze istruttorie e congruamente argomentato (per le ragioni esposte dal quarto capoverso di pg. 3 al secondo di pg. 5 della sentenza); 3.3. la censura consiste pertanto in una contestazione del suddetto accertamento in fatto e della valutazione probatoria alla sua base, con una sollecitazione ad una sostanziale rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità, per la detta argomentazione congrua; 3.4. né si configura alcuna omissione di esame di fatti, per carenza del carattere della decisività proprio in virtù della deduzione plurale, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676;

Cass. 28 maggio 2018, n. 13625): sicché, il vizio denunciato non si colloca nel nuovo paradigma normativo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; neppure, in ogni caso, esso avendo ad oggetto un fatto storico, quanto piuttosto la valutazione delle risultanze istruttorie, esclusa dal più rigoroso ambito devolutivo del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

4. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);RG 29155/2017

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del