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Ordinanza — n. 31044/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming verbal dismissal requires prior administrative challenge under Italian labor law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31044/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Palazzo Carpegna S.R.L. against a lower court ruling reinstating employee Catia Ruzzetti following a verbal dismissal. The appellant argued that the dismissal was ineffective because the employee did not exhaust administrative remedies within sixty days as required by specific labor statutes. The court held that since no written act exists to trigger the statutory deadline, the procedural requirement for prior administrative challenge does not apply to verbal dismissals. Consequently, the lower court's decision ordering reinstatement and damages was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 6 I. n. 604/1966; Art. 32 I. n. 183/2010: The requirement for prior administrative challenge to invalidate a verbal dismissal does not apply when no written act exists to commence the statutory sixty-day period.

Parole chiave

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verbal dismissal administrative challenge labor law statutory deadline reinstatement Cassation appeal procedural requirement ripristino delle indennità disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 I. n. 604/1966
con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 I. n. 604/1966 e dell'art.
Art. 32 I. n. 183/2010
604/1966 e dell'art. 32 I. n. 183/2010, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'azione intesa a far valere la inefficacia del licenziamento verbale non fosse condizionata alla previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di sessanta giorni ai sensi dell'art.
Art. 1, comma 4, d. Igs n. 368/2001
con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione e /o falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, d.
Art. 70 d.lgs. n. 276/2003
368/2001 e dell'art. 70 d.lgs. n. 276/2003, anche in relazione agli artt.
Art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
nulla è dovuto alla parte controricorrente in relazione alle spese di lite stante la tardività del controricorso, notificato a mezzo pec in data 8.11.2018, cadente di giovedì - a fronte di un ricorso notificato a mezzo pec in data 28.9.2018 - e quindi oltre il termine di cui all'art. 370, comma 1, cod proc.
Art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
art. 70 d.lgs. n. 276/2003
368/2001 e dell'art. 70 d.lgs. n. 276/2003, anche in relazione agli artt.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
La decisione impugnata è infatti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, alle cui argomentazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo la quale l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 523/2019
Cass. n. 25561/2018
Cass. n. 22825/2015
Cass. n. 20694/2018
Cass. n. 1435/2013
Cass. n. 20518/2008
Cass. n. 22540/2006
Cass. n. 22269/2010
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, il controricorso inammissibile (per tardività della notificazione), non può essere posto a carico del ricorrente (soccombente) nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare al resistente (Cass. n. 22269/2010, n.
Cass. n. 1094/1962
Cass. Sez. Un. n. 23535/2019
115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019, in motivazione);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 29050-2018 proposto da: PALAZZO CARPEGNA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo studio dell'avvocato CHRISTIANO GIUSTINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 RUZZETTI CATIA, elettivamente domiciliata in ROMA, 652 VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE MARCHIS, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3173/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018 R.G.N. 3038//2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. con sentenza n. 3173/2018 la Corte di appello di Roma, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al giudizio instaurato con i ricorsi di primo grado da Silvia Lalli e Adele Trinetti, ha confermato,quanto a Catia Ruzzetti, la sentenza con la quale il Tribunale, pronunziando in sede di opposizione ex art 1, comma 51, I. n. 92 /2012, aveva dichiarato la inefficacia del licenziamento verbale intimato da Palazzo Carpegna s.r.I., ordinato la rintegra della lavoratrice nel posto di lavoro in precedenza occupato e condannato la società al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, oltre accessori, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Palazzo Carpegna s.r.l. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso. Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 I. n. 604/1966 e dell'art. 32 I. n. 183/2010, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'azione intesa a far valere la inefficacia del licenziamento verbale non fosse condizionata alla previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 6 I. n. 604/1966 come modificato dall'art. 32 I. n, 183/2010;

2. con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione e /o falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, d. Igs n,. 368/2001 e dell'art. 70 d.lgs. n. 276/2003, anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed agli artt. 2094, 2697 e 1362 e sgg. cod. civ. . Sostiene, in sintesi, che, anche a voler ritenere che tra la Ruzzetti e Villa Carpegna s.r.l. si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo nel quale la lavoratrice aveva continuato a prestare la propria attività in favore della suddetta società pur essendo cessato l'appalto del servizio di pulizie nell'esecuzione del quale la Ruzzetti, alle dipendenze di altro datore di lavoro, aveva dapprima svolto la propria attività di pulizie all'interno della struttura, nello specifico si era trattato di un contratto a termine inferiore a 12 giorni del tutto svincolato da specifiche formalità per il quale non era nemmeno richiesta la forma scritta; tale rapporto era cessato alla scadenza convenuta; in ogni caso esso, il rapporto in oggetto avrebbe potuto essere ricondotto all'ambito della collaborazione meramente occasionale ex art. 79 d.

Igs. n. 276/2003;

3. il primo motivo di ricorso è infondato. La decisione impugnata è infatti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, alle cui argomentazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo la quale l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all'art. 6 della I. n. 604 del 1966 apportate dall'art. 32 della I. n. 183 del 2010, all'impugnazione stragiudiziale, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza ( Cass. n. 523/2019, n.25561/2018, 22825/2015); tanto esclude la necessità di verifica del contenuto, impugnatorio o meno, delle comunicazioni inviate alla società dalla lavoratrice prima dell'iniziativa giudiziale;

4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La questione della configurabilità, in relazione all'attività prestata dalla Ruzzetti in favore di Palazzo Carpegna s.r.I., dopo la cessazione dell'appalto di pulizie del precedente datore di lavoro, della stipula di un contratto a termine di durata inferiore a dodici giorni o comunque della instaurazione di una collaborazione occasionale ai sensi dell'art. 70 d.Igs. n. 276/2003, questione implicante accertamento di fatto, non è stata specificamente affrontata dalla Corte di merito; in conseguenza, parte ricorrente, per sottrarsi ad una statuizione di inammissibilità per violazione del divieto di novum, avrebbe dovuto, in coerenza con il principio di specificità del ricorso per cassazione, allegare l'avvenuta rituale deduzione della questione nel giudizio di merito indicando in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694/2018, n. 1435/2013, n. 20518/2008, n. 22540/2006), come viceversa non avvenuto;

5. a tanto consegue il rigetto del ricorso;

6. nulla è dovuto alla parte controricorrente in relazione alle spese di lite stante la tardività del controricorso, notificato a mezzo pec in data 8.11.2018, cadente di giovedì - a fronte di un ricorso notificato a mezzo pec in data 28.9.2018 - e quindi oltre il termine di cui all'art. 370, comma 1, cod proc. civ.. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, il controricorso inammissibile (per tardività della notificazione), non può essere posto a carico del ricorrente (soccombente) nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare al resistente (Cass. n. 22269/2010, n. 1094/1962). Tale onorario deve essere, quindi, limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblica udienza, attività nel caso di specie insussistente in ragione del rito camerale adottato;

7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019, in motivazione);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, 11 febbraio 2021 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, _112_110 2112.1 dott. Paolo Negri della Torr