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Ordinanza — n. 30925/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses municipal workers' claim for overtime pay due to lack of agreed deadline for schedule reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30925/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the appeal by municipal police officers seeking overtime pay for working 36 hours weekly. The lower court held that the municipality's failure to implement a schedule reduction plan did not constitute a breach because no deadline had been set for the reform. The Supreme Court affirmed this, ruling that without a fixed term, the debt was not yet due and thus no default occurred.

Regesto Legislator

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Art. 1183 c.c.; Art. 22 CCNL Comparto 1999; Where a contractual obligation lacks a fixed term, the debtor is not in default until the creditor demands performance or sets a deadline.

Parole chiave

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municipal employment law overtime compensation claim contractual default requirements schedule reform obligation fixed term necessity contrazione della settimana lavoro aggiuntivo ore di lavoro non effettuate

Disposizioni normative citate

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Art. 1183 c.c.
28533) secondo cui è da considerarsi legittima una clausola contrattuale "cum voluerit" o "cum potuerit"; e ad essa è applicabile la disciplina dell'art. 1183 cpv.
Art. 22 CCNL Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali dell'1.4.1999
Art. 20 CCDI del Comune di Sarno del 14.9.2000
22 CCNL Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali dell'1.4.1999 nonché ex art. 20 CCDI del Comune di Sarno del 14.9.2000; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover escludere che l'inadempimento dell'impegno assunto dal Comune di Sarno, con l'art.
art. 1183 c.c
28533) secondo cui è da considerarsi legittima una clausola contrattuale "cum voluerit" o "cum potuerit"; e ad essa è applicabile la disciplina dell'art. 1183 cpv.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29.11.2017, n. 28533
Cass. 25.9.2015, n. 10945
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 25603-2015 proposto da: ARMENANTE RAFFAELE, BISANZIO ALFONSO, CARUSO OTTAVIO, DE LUCA GIANCARMINE, IEMMA ROSA, LIGUORI ETTORE, MAMBUCA NICOLA, SCHERZI CRESCENZO GIUSEPPE, SQUILLANTE GIOSUE', tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'IMBRECCIATO 95, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA LA VIA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO SCALA; 2021 - ricorrenti - 1745 contro COMUNE DI SARNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MILLE 34 c/o Istituto E. Montale, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO MANCUSO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 499/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/05/2015 R.G.N. 817/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 4 maggio 2015, la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, rigettava la domanda proposta da Raffaele Armenante, Alfonso Bisanzio, Ottavio Caruso, Giancarmine De Luca, Rosa lemma, Ettore Liguori, Nicola Mambuca, Crescenzo Giuseppe Scherzi e Giosuè Squillante nei confronti del Comune di Sarno, alle cui dipendenze gli istanti operavano nella qualità di appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, avente ad oggetto la condanna dell'Ente al pagamento, a titolo di straordinario, del compenso retributivo per la trentaseiesima ora lavorativa ogni settimana, a far data dal 1.1.2007, a fronte delle 35 previste e retribuite ai sensi dell'art. 22 CCNL Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali dell'1.4.1999 nonché ex art. 20 CCDI del Comune di Sarno del 14.9.2000; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover escludere che l'inadempimento dell'impegno assunto dal Comune di Sarno, con l'art. 20 del CCDI, a presentare un piano di riorganizzazione degli orari dei dipendenti che lavorano su turni che preveda la riduzione degli stessi a 35 ore settimanali, a partire dall'1.1.2000, possa fondare la pretesa avanzata dagli istanti al pagamento a titolo di straordinario della trentaseiesima ora lavorata in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, non essendo sorto/ automaticamente alcun diritto direttamente azionabile dagli istruttori di vigilanza presso la Polizia Municipale/a vedersi ridotto, sia dall'1.1.2000, l'orario settimanale senza che, pacificamente, sia stato approvato alcun piano di riorganizzazione ad hoc dell'Ente né, al Comune stesso risulti essere mai stato fissato un termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 1183 c.c.; che, per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli istanti, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Sarno;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., h,b) imputaYalla Corte territoriale l'error in procedendo, implicante la nullità dell'impugnata sentenza, consistente nell'aver la Corte stessa dato corso all'accertamento, con approdo ad un esito negativo, di un fatto costitutivo della pretesa (la conclusione di un accordo integrativo e di un provvedimento relativo ad un nuovo assetto organizzativo) non contestato dalla controparte; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999 e 22 del CCDI del Comune di Sarno del 14.9.2000, i ricorrenti lamentano l'incongruità logica e giuridica del pronunciamento della Corte territoriale, valorizzando a questi fini la circostanza dell'intervenuta conclusione di un accordo collettivo implicante l'obbligo del Comune di riorganizzare gli orari per i lavoratori in turno e contestando che gli effetti dell'inadempimento del Comune possano ricadere sui lavoratori; che entrambi i motivi, i quali possono essere trattati congiuntamente, essendo unitariamente volti ad affermare la rilevanza dell'accordo collettivo decentrato di ente quale elemento fondativo del diritto alla riduzione oraria ed al pagamento a titolo di straordinario della trentaseiesima ora di fatto lavorata, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.29.11.2017, n. 28533) secondo cui è da considerarsi legittima una clausola contrattuale "cum voluerit" o "cum potuerit"; e ad essa è applicabile la disciplina dell'art. 1183 cpv. c.c. (in marito vedi Cass. 25.9.2015, n. 10945) implicante, in ipotesi di protratta inerzia del debitore nell'adempiere, che il creditore possa attivarsi per la fissazione di un termine, mentre prima di allora il debitore non è inadempiente, non essendo ancora esigibile la prestazione, atteso che nella specie gli istanti nei cui confronti il Comune di Sarno aveva assunto l'obbligazione, peraltro priva di termine, mai si sono attivati per ottenerne la fissazione con conseguente inconfigurabilità dell'inadempimento; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 maggio Il Presidente LL FUNZIONA Maria P iacoia Il Funzionario aiario Deposit