Cassation court dismisses acquiescence claim as prior judgment already rejected merits and contract executed under appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Salvatore Fanelli's appeal against a Lazio Region order to repay employment benefits. Fanelli argued the employer acquiesced to his appointment by signing a subsequent contract, but the court found this claim infounded. The prior cassation judgment had already rejected the employment claim on age grounds, making the acquiescence argument irrelevant and inconsistent with the final ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 389 cod. proc. civ.; Art. 336 cod. civ.: Where a cassation judgment rejects the merits of an employment claim, a subsequent claim of acquiescence based on a later contract is infounded as the prior judgment already determined the lack of legal basis for the appointment.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 28419-2015 proposto da: FANELLI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO n.1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO GROSSI; - ricorrente - contro 2021 REGIONE LAZIO (già AZIENDA DI PROMOZIONE TUIRISTICA 1418 DELLA PROVINCIA DI FROSINONE), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27 , presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1552/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2015 R.G.N. 3759/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 28419/2015 RG RI LEVATO CHE 1.Con sentenza in data 19 febbraio-29 maggio 2015 nr. 1552 la Corte d'Appello di Roma accoglieva la domanda proposta, ai sensi dell'articolo 389 cod.proc.civ., dalla REGIONE LAZIO— ente subentrante alla AZIENDA di PROMOZIONE TURISTICA della PROVINCIA di FROSINONE (in prosieguo AZIENDA di PROMOZIONE TURISTICA o AZIENDA) — nei confronti di SALVATORE FANELLI e, per l'effetto, condannava la parte convenuta a restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 2034/2005, cassata da questa Corte con sentenza nr. 17948/2009 (€ 424.759,87). 2.La Corte territoriale esponeva che: - la Corte d'Appello di Roma, con sentenza nr. 2034/2005, aveva dichiarato il diritto del FANELLI ad essere assunto in qualità di direttore della AZIENDA di PROMOZIONE TURISTICA, costituito il rapporto di lavoro ex articolo 2932 cod.civ. e condannato la AZIENDA al pagamento delle retribuzioni maturate dal 7 giugno 2000 ( data di accettazione dell'incarico) all' effettiva assunzione, a titolo di risarcimento del danno. - la sentenza, impugnata in cassazione, era stata cassata; la Corte di Cassazione aveva provveduto, altresì, al rigetto nel merito della domanda del FANELLI.
3. Nel giudizio il FANELLI eccepiva unicamente l' acquiescenza della AZIENDA di PROMOZIONE TURISTICA alla sentenza della Corte di Appello nr. 2034/2005, che sarebbe stata manifestata con la stipula, in data successiva alla sua pubblicazione, del contratto di assunzione come direttore.
4. L'eccezione era infondata.
5. Come si leggeva nel contratto, la stipula era avvenuta in esecuzione della sentenza d'appello; l'acquiescenza era inoltre esclusa dalla proposizione del ricorso per cassazione a distanza di pochi mesi. Risultava decisivo il fatto che alcuna eccezione di acquiescenza fosse stata sollevata nel precedente giudizio di cassazione, che costituiva la sede nella quale far valere una eccezione attinente al merito della controversia.PROC. nr. 28419/2015 RG 6. Da ultimo, la Corte territoriale osservava che la acquiescenza era smentita anche dall'accordo intervenuto tra le parti per porre termine all' intrapresa procedura esecutiva, che conteneva la riserva di ripetizione delle somme corrisposte in caso di accoglimento del ricorso per cassazione. 7.Nessuna contestazione era stata svolta sul quantum dovuto in restituzione. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza SALVATORE FANELLI, articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria, cui la REGIONE LAZIO ha opposto difese con controricorso.
CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.— omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. 2.Ha dedotto che la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto di cassazione, aveva reso condanna dell'AZIENDA al risarcimento del danno non solo dopo avere affermato il suo diritto alla conclusione del contratto di lavoro ma anche riconoscendo la lesione della sua legittima aspettativa a vedere conclusa la procedura selettiva, di cui era risultato vincitore. 3.11 diritto al risarcimento del danno trovava titolo nella violazione del principio di affidamento e nella perdita di chanche; si trattava di una responsabilità extracontrattuale, distinta ed ulteriore rispetto al diritto alla stipula del contratto di lavoro. 4.Tale capo della sentenza non era stato inciso dal ricorso in cassazione, nel quale era venuta in rilievo soltanto la qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro subordinato e la impossibilità di concludere tale tipo di contratto per raggiunti limiti di età.
5. Il ricorso è infondato.
6. Questa Corte di legittimità, con sentenza nr. 17948/2009, accogliendo il ricorso proposto dalla AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA, ha cassato la sentenza nr. 2034/2005 della Corte d'Appello di Roma e, avendo ritenuto che non occorressero ulteriori accertamenti di fatto, ha PROC. nr. 28419/2015 RG rigettato nel merito la domanda proposta dall'odierno ricorrente nei confronti della medesima AZIENDA.
7. Nel precedente citato è stato affermato che la controversia riguardava la stipula di un contratto di lavoro subordinato dirigenziale e che il FANELLI non potesse essere assunto per raggiunti limiti di età.
8. La cassazione della sentenza d'appello, come risulta dal dispositivo, ha riguardato— contrariamente a quanto si prospetta in questa sede— tutti i capi della sentenza nr. 2034/2005 della Corte d'Appello di Roma; del resto, tutte le statuizioni di quella sentenza ( e, dunque, anche quella risarcitoria) erano dipendenti dal preliminare accertamento del diritto del FANELLI a concludere il contratto di lavoro (articolo 336, comma uno, cod.proc.civ.), diritto che questa Corte ha escluso per la mancanza di un requisito per l'assunzione.
9. Dalla sentenza impugnata (e dalla stessa lettura della sentenza di questa Corte nr. 17948/2009) risulta, del resto, che la condanna risarcitoria era stata resa per la mancata assunzione del FANELLI e non per la lesione dell'affidamento e per la perdita di altre chance; l'unica questione posta nel presente giudizio concerneva, invece, la presunta acquiescenza della AZIENDA di PROMOZIONE TURISTICA alla sentenza nr. 2034/2005 della Corte d'Appello di Roma, eccezione che la sentenza impugnata ha respinto con plurime argomentazioni.
10. Il ricorso deve essere, pertanto respinto.
11. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
12. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso.PROC. nr. 28419/2015 RG Condanna la parte ricorrente al pagamento della spese, che liquida in C 200 per spese ed C 12.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 14 aprile 2021 IL PRESIDENTE IL FUNZION mq* sTUDIPARIO P a