Cassation appeal dismissed due to withdrawal; both parties agreed to terminate proceedings voluntarily.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal process extinguished because the appellant formally withdrew her request for cassation. Both the appellant and the respondent company subsequently adhered to this withdrawal, leading to the termination of the case without a substantive ruling on the dismissal claim. Consequently, the court applied procedural rules to end the proceedings and exempted the parties from court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When the appellant withdraws the cassation appeal and the respondent adheres to this withdrawal, the process is extinguished without a judgment on the merits, and the respondent is exempted from costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 6732-2019 proposto da: PACINI SIMONA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato FRANCESCO PALADIN; - ricorrente - 2021 contro IL 1839 GAZZETTINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA BORTOLUZZI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 778/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 313/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Venezia, rigettando il reclamo di Simona Pacini, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda della lavoratrice intesa all'accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole da II Gazzettino s.p.a. sulla base di contestazione che ascriveva alla Pacini di avere riferito ad un soggetto estraneo al rapporto di lavoro, che aveva querelato la Pacini ed il direttore della testata per un articolo ritenuto diffamatorio, fatti la cui veridicità non era stata dimostrata all'esito della istruttoria; ciò allo scopo di sottrarsi alla propria responsabilità a scapito della datrice di lavoro.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Simona Pacini sulla base di undici motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la estinzione del processo. Ragioni della decisione 1. Parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritto dalla interessata e dal procuratore e, per adesione, dal legale rappresentante della società controricorrente e dal relativo procuratore.
2. A tanto consegue la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; la adesione di parte controricorrente alla dichiarazioni di rinunzia della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , cod. proc. civ. .
3. La definizione del ricorso per cassazione con declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 i quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Roma, 20 maggio 2021 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Antonella Pagetta Dott. Guido Rainnondi ),‘\.DEPOSITATO