Cassation court allows Inps claim against Sergio Rivello, overturning lower court's dismissal of percentage contribution debt due to interruption by tax authority notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the Inps's appeal against the lower court's dismissal of a claim for percentage-based social contributions owed by Sergio Rivello for the year 2004. While the appellate court had correctly identified the start date of the limitation period as the payment deadline, it erroneously failed to recognize that a subsequent tax authority notice interrupting the limitation period prevented the debt from becoming time-barred. The court ruled that this interruption was valid and in favor of the Inps, thereby overturning the dismissal and remanding the case for a new decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 3 I. n. 233/1990; Art. 3 I. n. 335/1995; Art. 1 d.lgs. n. 462/1997: The limitation period for percentage-based contributions begins at the payment deadline, but a subsequent tax authority notice interrupting the period prevents the debt from becoming time-barred if notified within the limitation term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29847-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA 1470 D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro RIVELLO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA SORGENTE; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA NORD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 419/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/06/2015 R.G.N. 331/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. R.G. 29847/2015 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Torino, a conferma della sentenza del Tribunale di Asti, ha dichiarato prescritto il credito dell'Inps relativo ai contributi a percentuale dovuti per l'anno 2004 da Sergio Riveli°, che l'Istituto aveva richiesto a seguito di avviso di accertamento di maggior reddito emesso dall'Agenzia delle Entrate per lo stesso anno d'imposta e notificato all'interessato il 20.11.2009; la Corte territoriale ha ritenuto che, essendo l'Inps titolare di poteri di accertamento autonomi rispetto a quelli propri dell'Agenzia delle Entrate, il termine di decorrenza della prescrizione dovesse ritenersi operante dalla data di scadenza del debito e non invece dalla data di accertamento del maggior reddito da parte dell'ente della riscossione; sotto diverso profilo, ha ritenuto che tale ultimo accertamento non fosse idoneo ad interrompere la prescrizione dei contributi, trattandosi di atto proveniente da soggetto diverso dal titolare del credito; ha, infine, rigettato la domanda di applicazione della sospensione della prescrizione (art. 2941, n. 8 cod. civ.) avendo acclarato che l'obbligato non aveva tenuto una condotta dolosa, bensì soltanto omissiva; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di tre motivi di ricorso;
Sergio Rivello ha depositato controricorso; Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata; entrambe le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'Istituto ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 1 e 2, 1.233/1990, e 3 bis, d.l. 384/1992 conv. con modificazioni nella I. 438/1992", per avere la Corte territoriale ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi c.d. a percentuale dovesse identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, invece che con quello, eventualmente successivo, in cui l'Agenzia delle Entrate avesse accertato un maggior reddito; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 c.c. e 1 d.lgs.462/1997"; sostiene che, pur non volendo considerare decorso il termine di prescrizione dall'avviso di accertamento fiscale notificato dall'Agenzia delle Entrate al Rivello il 20.11.2010, tale atto avrebbe comunque valore interruttivo, a nulla rilevando il fatto che lo stesso non provenga dal soggetto creditore ma dall'agente incaricato della riscossione; in tal caso si verificherebbe un'attrazione dell'accertamento della base imponibile alla competenza dell'amministrazione finanziaria, la quale, incidendo sul connesso rapporto previdenziale, estenderebbe i suoi effetti anche sulla decorrenza della prescrizione; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2941, n. 8 c.c., 1 e 2, I. n. 233/1990, e 3 bis d.l. 384/1992 conv. con modificazioni nella I. 438/1992"; afferma che pur volendo ritenersi che la decorrenza della prescrizione operi dalla scadenza del credito, qualora il diritto dell'INPS sia sorto in seguito a un avviso dell'Agenzia delle Entrate, il termine deve ritenersi sospeso, per l'evidente ragione che l'accertamento manifesta la volontà del debitore di occultare dolosamente il maggior reddito imponibile; in altri termini, nel periodo compreso fra la data prevista per il pagamento dei contributi "a percentuale" calcolati sul maggior reddito e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, il termine di prescrizione dovrebbe considerarsi sospeso in attuazione dell'art. 2941 n. 8 cod. civ.; il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono: il principio di diritto formulato da questa Corte, al quale, in questa sede, va data continuità, afferma che "In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della I. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento.
Da ciò consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art.
1) d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito" (Così, Cass. n. 13463 del 2017; cfr. anche Cass. n.19640 del 2018); da tale affermazione discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui l'Inps intenderebbe sostenere che il presupposto dell'insorgenza del debito/credito contributivo vada fatto coincidere non già con lo scadere del termine per l' adempimento dello stesso, bensì col momento dell'accertamento del maggior reddito da parte dell'ente della riscossione; a voler considerare nella sua organicità l'affermazione di principio contenuta nella massima sopra richiamata, va rilevato che la sua esatta comprensione, ai fini della fattispecie in esame, mentre conferma, come si è già rilevato, l'infondatezza del primo motivo di ricorso, palesa altresì la fondatezza del secondo motivo, con cui l'Istituto ricorrente coglie l'errore commesso dalla Corte territoriale la quale, sebbene abbia individuato con esattezza il dies a quo di decorrenza della prescrizione, ha tuttavia mancato di valutare l'efficacia ínterruttiva dell'avviso di accertamento di un reddito eccedente il minimo imponibile ad opera dell'Agenzia delle Entrate, ai fini del computo del termine quinquennale; la valutazione di tale efficacia interruttiva opera, nel caso in esame, a beneficio dell'Inps, per mancato decorso del termine di prescrizione, essendo il debito venuto a scadenza il 30.06.2005 ed essendo stato, l'avviso dell'ente della riscossione, notificato al contribuente il 20.11.2009, entro i limiti del quinquennio; in virtù dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, il terzo deve ritenersi assorbito; in definitiva, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al secondo motivo accolto come sopra specificato, e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche sulle spese dei giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 21