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Ordinanza — n. 30606/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on labor contract dispute due to prior settlement agreement and procedural cessation of controversy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30606/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the matter between the parties ceased and ordered mutual expense compensation. Autostrade per l'Italia appealed a lower court ruling that recognized an indefinite-term employment relationship for Giovanni Mastroleo, who had worked for the company until September 2003. The court found that a prior conciliation record in the labor tribunal rendered further judicial intervention unnecessary, thus terminating the dispute without a substantive decision on the contract's validity.

Regesto Legislator

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Art. 92, co. 3, c.p.c.; When parties have produced a conciliation record in the labor tribunal, the court must declare the cessation of the controversy and compensate expenses, rendering further jurisdictional pronouncements unnecessary.

Parole chiave

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labor contract dispute conciliation record effect cessation of controversy mutual expense compensation procedural dismissal indefinite term employment labor tribunal settlement lavoro a tempo determinato

Disposizioni normative citate

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Art. 92, co. 3, c.p.c.
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Testo completo

seguente ORD:NAAZA sul ricorso 24741-2016 propo3to da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S,P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI n.22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, GIOSAFAT RIGANO', che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - contro 2021 MASTROLEO GIOVANNI, domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR 883 presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentalo E difeso dagli avvocati ALBERTO FIORILLO, VITTORIO VISONE; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2247/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2016 R.G.N. 193/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI. RG 24741/16 RILEVATO CHE Con ricorso al Tribunale di Noia, Giovanni Mastroleo esponeva di essere stato assunto dalla società Autostrade per l'Italia p.a. con contratto a termine dal 4 luglio al 3 agosto 2003, proseguendo tuttavia la sua attività sino al 30.9.03. Lamentava l'illegittimità del contratto e chiedeva dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il ricorso veniva respinto e tuttavia, a seguito di gravame, veniva accolto dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza depositata il 22.4.16.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Società Autostrade per l'Italia, affidato ad otto motivi, cui resiste il Matroleo con controricorso, contenente ricorso incidentale. CONSIDERATO CHE Le parti hanno prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale della presente controversia; che non vi è dunque alcuna necessità di una pronuncia giurisdizionale tra le parti, dovendo piuttosto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti ex art. 92 , co.3, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa tra di esse le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 3 marzo 2021 Il Presidente (dr. Umberto Berrino) DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 4 6- ._z