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Ordinanza — n. 30569/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and missing procedural evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30569/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it lacked the specific grounds required by law and failed to provide evidence of proper service. The appellant argued that the lower court erred in dismissing their appeal due to non-appearance, claiming the first hearing date was different and a new lawyer was appointed. The court rejected this, ruling that without transcript evidence contradicting the lower court's record, the procedural dismissal was legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.; Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice d'appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità senza poter rinviare la causa ad altra udienza.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds labor procedure rules non-appearance consequences service of process evidence arretrati di contributi nuova domanda di rendita d'invalidità omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.
Art. 348, comma 2, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti., comma 17 della I.
art. 348 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n.11603 del 2018
Cass. n.11603 del 2018; Cass.
Cass. n. 27209 del 2017
n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass.
Cass. n. 12362 del 2006
Cass. 17368/2018
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 19375-2015 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI NOVELLA 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GITTO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMENUELE DE ROSE, GIUSEPPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistenti con mandato - nonchè contro BONANNO FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 1868/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 29/12/2014 R.G.N. 1310/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G.19375/2015 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Messina ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla società Serit Sicilia s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva accolto l'opposizione di Francesco Bonanno avverso varie intimazioni di pagamento concernenti il mancato pagamento di contributi IVS riguardanti la gestione di lavoratori agricoli; la Corte territoriale ha motivato la statuizione d'improcedibilità sulla base dell'accertamento della circostanza che l'appellante, assente all'udienza del 18 novembre 2014, non era comparso neppure alla successiva udienza del 2 dicembre 2014, nonostante avesse ricevuto la rituale notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ. la Serit s.p.a. ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo; l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

Francesco Bonanno è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la Serit s.p.a. deduce "Violazione degli artt. 181, 309, 348 e 437 cod. proc. civ."; contesta i presupposti fattuali della sentenza impugnata, affermando che la prima udienza di discussione si sarebbe tenuta il 24 giugno 2014, in presenza sia dell'appellante che dell'appellato (che aveva in quella sede chiesto un termine per note); che il rinvio al 18 novembre si era reso necessario perché il difensore dell'appellante ali' udienza del 24 giugno aveva rinunciato alla difesa chiedendo che fosse concesso alla società un tempo per nominare un nuovo difensore; sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto decidere la causa nel merito ovvero disporre la cancellazione della stessa dal ruolo; il motivo è inammissibile; in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr.

Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in assenza della trascrizione (o della produzione) dei verbali dell'udienza del 24 giugno - cui si riferisce la censura, ma alla quale la Corte d'appello non reca il minimo accenno - deve assumersi che i fatti si siano svolti esattamente così come esposti nel provvedimento gravato, sicché, la statuizione d'improcedibilità della domanda si palesa correttamente formulata, sussistendone le condizioni dì legge; secondo la giurisprudenza di questa Corte "Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice d'appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (Cass. 17368/2018); nel caso in esame l'appellante non ha offerto la prova di aver notificato all'appellato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza; legittimamente, pertanto, la Corte d'appello, non avendo in atti la prova della regolare vocatio in ius dell'odierno controricorrente ha ritenuto di dover privilegiare l'aspettativa di questi ad ottenere un giudicato; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede in merito alle spese del presente giudizio in favore della parte rimasta intimata, oltre che nei confronti dell'INPS, il quale non ha svolto attività difensiva in questa sede; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti., comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'