Italian Supreme Court allows university contract conversion dismissal but rejects indefinite term conversion claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court partially overturned a lower court ruling that had converted a temporary university contract into an indefinite-term position. While the Court upheld the university's right to refuse conversion based on public interest and financial constraints, it rejected the employee's request for a permanent position. Consequently, the Court affirmed the original damages award for lost job opportunities but dismissed the specific claim for indefinite-term conversion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 L. 236/1995; Art. 36 D.Lgs. 165/2001: The Court establishes that public universities may refuse to convert temporary expert contracts into indefinite-term positions due to public interest and financial needs, yet must still compensate employees for the loss of better employment opportunities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
e SENTENZA sul ricorso 3948-2015 proposto da: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; 2021 - ricorrente - 1545 contro DANTON KEVIN, domiciliato 'n ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO LONGO, CARLO BERTI, FRANCO BERTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 229/2014 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/08/2014 R.G.N. 229/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. PROC. n. 3948/2015 RG FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 7 agosto 2014 n. 229 la Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, in accoglimento della domanda proposta da KEVIN DANTON, dipendente dell' UNIVERSITÀ DI TRIESTE in forza di plurimi contratti a termine come collaboratore ed esperto linguistico, aveva accertato la nullità del termine apposto al contratto in data 1.12.2006 (primo impugnato), disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato e condannato l' UNIVERSITÀ al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010, nella misura di 2,5 mensilità di retribuzione.
2. La Corte territoriale premetteva che il gravame riguardava esclusivamente le conseguenze della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra le parti, in quanto l'UNIVERSITA' appellante non sollevava censure in ordine alla statuizione di accertamento della nullità della clausola del termine, per violazione dei vincoli di forma e di sostanza.
3. Riteneva che non potesse invocarsi, per escludere la conversione del rapporto, l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, stante la natura speciale— e .. segnatamente privatistica— del rapporto tra i collaboratori esperti linguistici e l'Università, come delineata dall'art. 4 della L. n. 236/1995 (di conversione del D.L. n. 120/1995), richiamato nelle premesse del contratto.
4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l'Università degli Studi di Trieste, articolato in tre motivi di censura; KEVIN DANTON ha resistito con controricorso.
5. Le parti hanno depositato memoria.
6. Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo la parte ricorrente denuncia— ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.— la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 120 del 1995 in combinato disposto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 nonché la violazione dell'art. 36, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 165/2001.PROC. n. 3948/2015 RG 2. Assume, in sintesi, che il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università ed il collaboratore esperto linguistico, seppure qualificato di diritto privato e connotato da specialità, intercorre con una pubblica amministrazione e, pertanto, non si sottrae al divieto di conversione di cui all'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, norma da considerare applicabile a tutti i datori di lavoro pubblici, a prescindere dalla tipologia del rapporto instaurato con il dipendente. 3.Aggiunge che il divieto di conversione discende da tale natura del datore di lavoro e dai vincoli posti dall'art. 97 Cost., dei quali il legislatore ordinario ha tenuto conto nel dettare la disciplina di cui al richiamato art. 4, che valorizza le esigenze di bilancio ed impone come requisito di assunzione la selezione pubblica.
4. La terza censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., addebita alla Corte territoriale l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in riferimento all'asserita illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato. 5.La ricorrente UNVERSITA' sostiene che il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare che l'attività dei collaboratori esperti linguistici non rispondeva ad esigenze costanti, essendo direttamente condizionata da due fattori variabili, la disponibilità di risorse e le specifiche esigenze linguistiche.
6. Ragioni di priorità logica e giuridica impongono di anteporre l'esame della terza censura, concernente la nullità della clausola appositiva del termine, allo scrutinio del primo e del secondo motivo, riguardanti le conseguenze della dichiarata nullità. 7.11 motivo è inammissibile, in quanto inconferente al decisum.
8. La Corte territoriale ha premesso che l'appello dell'Università riguardava esclusivamente le conseguenze della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro mentre non era stata sollevata censura alcuna avverso la statuizione di nullità.PROC. n. 3948/2015 RG 9. Sulla nullità del termine si era dunque formato il giudicato interno, trattandosi di un capo della sentenza di primo grado autonomo rispetto alla decisione resa sulle conseguenze giuridiche di tale accertamento.
10. In coerenza con tale rilievo, il giudice dell'appello non ha affatto esaminato la questione.
11. Sono invece fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per l'intrinseca connessione.
12. La sentenza impugnata contrasta con il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 21831/2014) secondo cui «l'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle UNIVERSITÀ con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma dell'art. 4 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e poi dell'art. 5 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, poiché l'art. 4 del D.L. n. 120 del 1995, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti— ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, secondo comma, Cost.)— esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato». 13.11 Collegio intende dare continuità a detto orientamento, ribadito dalla costante giurisprudenza successiva (ex aliis:
Cass. nn. 5220 e 14776 del 2016, Cass. n. 18709/2019, Cass. 12876/2020): nei rapporti che si svolgono alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni non è sufficiente la qualificazione privatistica— seppure ex lege — per escludere che possa operare il divieto di conversione (stante l'inapplicabilità del d.lgs. n. 165/2001).PROC. n. 3948/2015 RG 14. La natura pubblica non economica dell'ente datore di lavoro impone di orientare l'esegesi della normativa speciale al rispetto dei principi fissati dall'art. 97 Cost., la cui applicabilità, come da tempo ha evidenziato la Corte Costituzionale, dipende dalla natura pubblica del soggetto cui fa capo il rapporto di impiego e non dalle caratteristiche dello strumento giuridico utilizzato per costituirlo (per tutte:
Corte Cost. n. 59 del 1997).
15. In sostanza, le ragioni che stanno alle base dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 impediscono l'instaurazione di stabili rapporti di impiego con enti pubblici non economici — anche nell'ipotesi in cui il rapporto sia qualificato di diritto privato— che non tengano conto dell'effettivo fabbisogno di personale, delle esigenze finanziarie dell'amministrazione, della necessaria pubblicità delle forme di reclutamento (in relazione alle quali la selezione bandita per l'instaurazione di un rapporto a termine non può essere assimilata a quella finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato), cioè degli interessi pubblici e dei principi consacrati dall'art. 97 Cost.
16. Da ultimo, va ribadito che il divieto di conversione non può essere ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione; come già affermato da questa Corte in altri giudizi nei quali si è esclusa la conversione del rapporto pur nella pacifica inapplicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass.nn. 5229 e 6413 del 2017), i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016 possono senz'altro estendersi, da un punto di vista soggettivo, alle fattispecie in cui la conversione non può operare in ragione della natura pubblica del soggetto datore di lavoro.
Le norme di diritto interno che disciplinano il risarcimento del danno vanno anche in tal caso interpretate «in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto».PROC. n. 3948/2015 RG 17.
Gli scritti difensivi delle parti non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare gli orientamenti richiamati nei punti che precedono, sulla base dei quali, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata.
18. Non essendovi impugnazione, né principale né incidentale, in ordine al quantum liquidato in via risarcitoria, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di conversione.
19. La cassazione della statuizione di conversione del rapporto a tempo indeterminato non incide, infatti, sulla misura del risarcimento del danno; le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 5072/2016 hanno chiarito che il danno presunto ex articolo 32 L.n. 183/2010 non è quello derivante dalla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge— con una previsione conforme ai parametri costituzionali e comunitari— ma quello connesso alla perdita di una migliore opportunità di lavoro.
20. Resta ferma la condanna al risarcimento dei danno di cui alla sentenza impugnata.
21. L'esito del giudizio, con il parziale accoglimento della domanda originaria, giustifica la compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo.
22. Non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo. C