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Ordinanza — n. 30475/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses employee appeal regarding seniority points calculation under collective labor agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30475/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by an employee against a lower court ruling that denied him three seniority points. The employee argued for a literal interpretation of collective agreements, but the court upheld the territorial court's decision to apply the newer agreement's rules to his new employment relationship. Consequently, the court ruled that the seniority points claimed were not applicable under the specific contractual regime governing his continued service.

Regesto Legislator

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Art. 69 CCNL 1999; Art. 1362 c.c.: The court established that when an employee continues service with the same employer under a new collective agreement, the new regime applies, excluding the application of previous seniority point systems to the new period of employment.

Parole chiave

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seniority points calculation collective labor agreement interpretation employee seniority rights contractual regime application labor dispute dismissal trasferimento di funzione cessazione definitiva dal servizio indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

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Art. 69 del CCNL 11.7.1999
Art. 79 del CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle Banche dell'8.12.2007
Art. 1362 c.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27592-2017 proposto da: GUTTADAURO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; - ricorrente - contro BANCA NUOVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, rappresentata e difesa dall'avvocato AGOSTINO EQUIZZI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 669/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 31/07/2017 R.G.N. 210/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 31 luglio 2017, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo che sulla domanda proposta da Fabrizio Guttadauro nei confronti di Banca Nuova S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento di un demansionamento illegittimo e del relativo danno biologico e professionale nonché del diritto agli scatti triennali di anzianità e precisamente il 10°, 1'11° ed il 12° maturati il 2004, il 2007 ed il 2010 ed al compenso incentivante aveva accolto la prima a far data soltanto dal 2006, con condanna della Banca a riassegnare il Guttadauro alle precedenti mansioni di Consulente Affluent o altre equivalenti e rigettato integralmente la seconda concernete le rivendicate differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'irrilevanza in sé ai fini del decidere della mancata assegnazione, a seguito del trasferimento ad altra agenzia, del ruolo di vice titolare di filiale, in difetto di allegazione dei compiti in cui quel ruolo si sostanziava, onere insuscettibile di essere assolto in sede di gravame stante l'inammissibilità di "nova", non provata la lamentata inattività e la mancata assegnazione di una postazione, insussistente pertanto il denunciato mobbing verticale, confermato soltanto il demansionamento conseguente alla privazione delle mansioni di Consulente Affluente e corretto il rigetto da parte del primo giudice della domanda risarcitoria per non essere eziologicamente ricollegabili neppure a questa condotta danni risarcibili, non ravvisabile in capo alla Banca la legittimazione passiva relativamente alla pretesa al risarcimento del danno biologico e morale per non essere configurabile, in base al ricorso introduttivo una domanda volta ad ottenere il c.d. danno differenziale, infondate le pretese retributive ed, in particolare, in base al disposto dell'art. 69 del CCNL 1999, la pretesa a scatti di anzianità ulteriori rispetto agli otto complessivi ivi previsti per gli appartenenti al 10 ed al 2° livello dei quadri direttivi, peraltro inammissibilmente basata su deduzioni svolte esclusivamente in sede di gravame; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Guttadauro, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società; che il ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 del CCNL 11.7.1999, 79 del CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle Banche dell'8.12.2007 e 1362 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale lo scostamento dal criterio letterale di interpretazione dei contratti per aver riconosciuto, senza che fosse desumibile dal dato testuale, il mantenimento del regime degli scatti di anzianità anteriore alla disciplina di cui al CCNL 1999 soltanto in favore di quantc continuavano a prestare servizio presso la medesima Banca datrice; che il motivo risulta infondato, dovendo ritenersi l'interpretazione della disciplina contrattuale in materia di scatti di anzianità accolta dalla Corte territoriale del tutto legittima, in quanto coerente con la ratio dell'istituto inteso a promuovere il protrarsi dell'anzianità di servizio presso lo stesso soggetto datore, alla cui stregua la disciplina invocata va letta nel senso che il mantenimento del regime anteriore a quello innovato con il CCNL del 1999 riguarda esclusivamente il personale il cui rapporto è proseguito con la Banca datrice con cui era instaurato anteriormente a quella data, operando in caso di attivazione successiva di un diverso rapporto, come è nella specie, il regime convenzionale di riconoscimento dell'anzianità pregressa qui stabilito tra le parti in nove scatti di anzianità, con esclusione quindi degli ulteriori tre, il 10°, 1'11° ed il 12° rivendicati dal Guttadauro; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R