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Ordinanza — n. 30465/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court annuls expulsion decree for Georgian national who missed 8-day declaration deadline but held valid long-term residence permit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30465/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation annulled the expulsion decree issued against Vazha Sulamanidze, a Georgian national holding a valid Greek long-term residence permit. The lower court had rejected his appeal, arguing that his failure to declare entry within eight days warranted expulsion rather than a fine, and citing unspecified prior criminal records as grounds for social danger. The Supreme Court ruled that the administrative penalty for missing the declaration deadline is exclusively a fine, and that the expulsion order lacked factual basis regarding social danger due to the generic reference to past crimes without concrete details.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13; Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, artt. 15 e 21: The failure of a foreigner with a valid residence permit to declare entry within eight days constitutes only an administrative offense punishable by a fine, not expulsion, and social danger assessments require specific factual evidence rather than generic references to past crimes.

Parole chiave

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expulsion decree annulment residence permit validity entry declaration deadline social danger assessment administrative penalty fine Cassation procedure foreign national rights espulsione nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, artt. 15 par. 1 lett. e) e 21
L. 30 settembre 1993, n. 388
e) e 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Shengen del 14 giugno 1985, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, nonché dell'art.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 9 comma 4
388, nonché dell'art. 9, comma 4, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12721 del 2002
c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. n. 12721 del 2002, Cass.
Cass. n. 5661 del 2003
12721 del 2002, Cass. n. 5661 del 2003, Cass.
Cass. n. 11321 del 2004
5661 del 2003, Cass. n. 11321 del 2004, Cass.
Cass. n. 17585 del 2010
11321 del 2004, Cass. n. 17585 del 2010, Cass.
Cass. n. 18482 del 2011
17585 del 2010, Cass. n. 18482 del 2011, Cass.
Cass. n. 24084 del 2015
18482 del 2011, Cass. n. 24084 del 2015, Cass.
Cass. n. 12973 del 2016
Cass. 11466 del 2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 7397-2020 proposto da: SULAMANIDZE VAZHA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPAOLO CRISTOFORI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL 2021 GOVERNO DI CREMONA, in persona del Ministro pro 2153 tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - resistente con mandato - avverso l'ordinanza n. cronologico 293/2020 del GIUDICE DI PACE di CREMONA, depositata il 04/02/2020 R.G.N. 136/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO ha depositato conclusioni scritte. n. 7397/2020 RILEVATO CHE 1. il sig. Sulamanidze Vazha, di nazionalità georgiana, ricorse al Giudice di pace di Cremona avverso l'espulsione intimatagli dal Prefetto della stessa città con decreto del 18.12.2019, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, perché - seppur in possesso di un permesso di soggiorno greco - aveva omesso la dichiarazione alla Questura di presenza in Italia entro 8 giorni dall'ingresso in Italia e, se proveniente da paese non appartenente all'area Schengen, non risultava apposto il timbro di ingresso sul documento di viaggio al fine di valutare il tempo massimo (di 90 giorni) di soggiorno;

2. il giudice ha respinto il ricorso affermando, fra l'altro, l'irrilevanza della titolarità di permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente dalle autorità greche e la sussistenza di riferimenti, nel decreto espulsivo, alla pericolosità sociale del ricorrente in ragione di precedenti penali;

3. il sig. Sulamanidze ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura;

4. il Ministero degli Interni intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 primo comma ultimo alinea cod. proc. civ., cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva; la Prefettura di Cremona, alla quale è stato notificato il ricorso (in ottemperanza all'ordinanza interlocutoria adottata da questo Collegio all'udienza del 24.11.2020) è rimasta intimata;

5. la Procura generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorrente impugna la decisione del Giudice di pace sostenendo:

a) che era entrato regolarmente in Italia 1'8.12.2019, essendo appunto titolare di permesso di soggiorno greco in corso di validità per soggiornanti di lungo periodo n_ t9,L, (rilasciato il 3.9.2019, con scadenza il 2.9.2024)e ei4 St4i)11,47tv 4 " i4 ` r3/1 et.) -1-1) b) che va applicato l'art. 5, e non l'art. 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998, essendo egli titolare di permesso di soggiorno, e che il Prefetto avrebbe dovuto semmai applicare la sanzione amministrativa e non un decreto di espulsione;

c) di aver dichiarato all'ufficiale di Polizia Giudiziaria, in data 18.12.2019 (data di ingresso in Italia), di non conoscere la lingua italiana;

2. Il ricorso merita accoglimento. n. 7397/2020 3. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 1, invocato dal ricorrente, dispone che gli stranieri che "siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea" possono soggiornare nel territorio dello Stato nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. I seguenti commi 7, 7-bis e 7-ter recitano: «7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2.

Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. 7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e' trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validita'. 7-ter.

Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.» Come si evince dal tenore testuale delle disposizioni normative innanzi indicate, ove lo straniero munito di permesso di soggiorno - come nel caso di specie - ometta di effettuare la dichiarazione di ingresso al Questore entro il termine di 8 giorni è esclusivamente suscettibile di applicazione di una sanzione amministrativa (del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 309,00). n. 7397/2020 L'autorità adotta un provvedimento di espulsione nella sola ipotesi in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso e non abbia ottemperato all'intimazione del Questore di tornare nello Stato membro di provenienza, elementi che non si rinvengono nel caso di specie. , 2_ 100,S -6:_5 Tu ) ---t; oi,1tt,0 tqp't--( Sr--- C-12 . 9- 4.

Infine, con riguardo al profilo di pericolosità sociale dello straniero - che ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, par. 1, lett.

e) e 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Shengen del 14 giugno 1985, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, nonché dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 integra una condizione impeditiva del soggiorno nel territorio nazionale - va rilevata l'assoluta genericità del richiamo, nel provvedimento impugnato, a "precedenti penali", valutazione che non può nemmeno configurare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito su specifici elementi, mancando ogni riferimento a fattispecie di reato concrete ed a eventuali procedimenti giudiziali. Invero, questa Corte ha affermato che il riscontro della sussistenza del requisito della pericolosità sociale va condotto sulla base dei seguenti criteri:

a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni;

b) attualità della pericolosità;

c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. n. 12721 del 2002, Cass. n. 5661 del 2003, Cass. n. 11321 del 2004, Cass. n. 17585 del 2010, Cass. n. 18482 del 2011, Cass. n. 24084 del 2015, Cass. n. 12973 del 2016); nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale, inoltre, il giudice di pace ha poteri di accertamento pieni - sia pure circoscritti all'ambito fattuale dedotto dalle parti - e non limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione (cfr. Cass. 11466 del 2013).

5. in conclusione, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato; decidendo nel merito, questa Corte annulla il decreto di espulsione emesso il 27.9.2018 dalla Prefettura di Cremona. Le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione emesso il 27.9.2018 dalla Prefettura di Cremona. Compensa tra le parti le spese di lite. n. 7397/2020 Così deciso in Roma, nell'Adunanza c