Italian Supreme Court dismisses appeal against labor court ruling on employee classification in technical sector.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Poste Italiane's appeal against a lower court ruling that classified employee Martin Gianni into the Q2 technical category. The appellate court found Martin's duties involved specialized maintenance and decision-making beyond standard operational roles, distinguishing him from the operational area. The Court upheld this factual assessment as immune from review, noting that the lower judges correctly applied collective bargaining agreements and did not violate evidentiary rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 43, 44 c.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The Court of Appeal's classification of an employee based on specialized technical duties and professional preparation constitutes a factual judgment reserved for the lower court and is not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 28469-2017 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato ROSSANA CLAVELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE ESPOSITO; - ricorrente - contro MARTIN GIANNI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA ZAMPIERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 379/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/09/2017 R.G.N. 1180/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott.
MATILDE LORITO. n. r.g. -28469/2017 RILEVATO CHE La Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale era stato accertato il diritto di Gianni Martin all'inquadramento in cat. Q2 dal 4/1/1998 e condannata la società Poste • Italiane al pagamento delle differenze retributive a far tempo dal 4/1/2003, dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive, quanto al periodo precedente. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale osservava che le acquisizioni probatorie convergevano nel definire le mansioni espletate dal Martin come qualificate non solo da autonomia operativa, ma anche decisionale, provvedendo egli alla individuazione del guasto e con propria responsabilità, alla risoluzione del problema.
Rilevava, al riguardo, che il lavoratore apparteneva al settore tecnico e che il tratto distintivo tra l'area operativa e il settore tecnico dell'area Quadri era costituito dalla specializzazione e preparazione professionale e non già dalla responsabilità di gestione di unità organiche, secondo i principi affermati in tema, dalla giurisprudenza di legittimità. Tenuto conto delle mansioni svolte - che comprendevano quelle di tecnico addetto all'espletamento di attività di manutenzione di significativa importanza, implicanti l'esecuzione di interventi di primo e secondo livello per riparazioni di apparecchiature elettromeccaniche, elettroniche ed elettroidrauliche su molteplici apparecchiature in uso presso uffici postali, centri di meccanizzazione e Cuas - non poteva dubitarsi che il ricorrente avesse espletato attività specializzata, come richiesto dalla declaratoria rivendicata.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a. con due motivi. Gianni Martin resiste con controricorso, successivamente illustrato da memoria ex art.380 bis c.p.c. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 44 culi 26.11.1994, dell'Accordo collettivo integrativo 23 maggio 1995 e dell'Allegato n.1 al CCNL 11.1.2001, nonché dell'art. 3 I.n. 797/1981 e dell'allegato 1 DM 4584/82 e degli artt. 1362- 1365, 2103 c.c. in relazione all'art.360 comma primo n.3.n. r.g. 28469/2017 Assume la ricorrente che, alla stregua della normativa collettiva di riferimento, non sarebbe dirimente l'accertamento della «preparazione professionale specializzata e altamente specializzata», in quanto il quid pluris che caratterizza l'attività riconducibile all'area quadri di secondo livello distinguendola da quella dell'area operativa, è rappresentato dalla «responsabilità di gestione di unità organiche» e «dalla conduzione e controllo di unità organizzative o parte di esse di media rilevanza»-, in relazione ai quali mancherebbe qualsiasi accertamento in sentenza.
2. Con il secondo motivo e' denunciata la violazione dell'art.116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. ex art.360 n.3 c.p.c. Si stigmatizzano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, sul rilievo che non erano stati acquisiti elementi istruttori inerenti alla "particolare preparazione professionale" o "l'iniziativa" coessenziali alla configurabilità del diritto del lavoratore all'inquadramento in area Q 2.
3. I motivi - da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione - non sono fondati. Ed invero, i giudici di seconda istanza sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità, uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di te fasi (c.d. procedimento trifasico: cfr., ex plurimis, Cass. 13/12/2018 n.32326, Cass. 16/8/2017 n.20114): l'accertamento in fatto dell'attività lavorativa svolta in concreto; l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria; il raffronto dei risultati delle suddette fasi.
Al riguardo, è, altresì, da rilevare che il primo giudice, come sottolineato dalla Corte di merito, aveva confrontato le declaratorie contrattuali, analizzate, comunque, anche nella sentenza di appello, relative all'Area Operativa (art. 43 del CCNL 26.11.1994) ed all'Area Quadri di II livello (art. 44 dello stesso CCNL), nella sua articolazione nei due settori operativo-gestionale ed operativo-tecnico prevista nell'Accordo Integrativo del 1995; ne aveva altresì individuato il discrimen, "costituito dal livello della preparazione tecnico-professionale richiesta, connotata da attività esecutive e tecniche richiedenti parziale o media specializzazione nell'area operativa, e da attività tecnica specializzata nella cat.Quadri 2° livello".n. r.g. 28469/2017 In tal senso, la Corte distrettuale ha mostrato di conoscere e condividere il consolidato orientamento espresso da questa Corte (vedi ex plurimis, in motivazione, Cass. 12/4/201:6 n.7117, Cass. 6/6/2018 n.14513, Cass.12/2/2020 n.3467, Cass. 3/12/2020 n.27448) alla cui stregua in tema di personale delle Poste Italiane s.p.a., ai fini dell'inquadramento nell'Area Quadri di secondo livello di cui all'art.44 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, così come integrato dall'accordo del 23 maggio 1995 e dalla circolare n. 25 del 1995, per quanto riguarda il filone tecnico-operativo, non è necessaria l'esistenza di poteri di coordinamento, essendo sufficiente lo svolgimento di "funzioni di significativa importanza" (elevato contenuto specialistico, nell'ambito del filone tecnico, per gli appartenenti alla categoria Q1 ed "attività tecnica specializzata nella logistica, costruzioni, informatica, meccanizzazione e comunicazione elettronica e di tipo statistico attuariale; collaborazione ai responsabili di strutture organizzative, centrali e territoriali, di superiore livello" per gli appartenenti alla categoria Q2).
Quanto alla dedotta violazione dei principi in tema di libero convincimento nella valutazione delle prove e della prospettava violazione del relativo onere oggetto della seconda critica, deve rimarcarsi che, secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; non -anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (vedi ex aliis, Cass. 23/10/2018 n. 26769).
Nello specifico i giudici di merito hanno reputato certamente riscontrabile nei compiti assegnati al lavoratore per gli incarichi allo stesso affidati, una elevata capacità e preparazione professionale superiore a quella media o parziale competenza professionale propria dell'area operativa, con apprezzamento che, attenendo ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e risultando sorrettb da motivazione corretta dal punto di vista n. r.g. 28469/2017 • logico-giuridico, è insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità • (cfr., ex plurimis, Cass. 31/12/2009 n.28284).
In definitiva, al lume delle superiori considerazioni, il ricorso è respinto. In considerazione della tardiva notifica del controricorso, in violazione dei termini sanciti dall'art.370 c.p.c. (notifica del ricorso 4/12/2017, notifica del controricorso 23/11/2018), nulla è dovuto per le spese. La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto - ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella Adunanza camera