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Ordinanza — n. 30434/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding employee's right to higher pay for superior duties under public employment contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30434/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The INPS appealed a lower court ruling that awarded Graziella Bellomia additional pay for performing duties in a higher job classification. The court found the INPS failed to contest the factual findings regarding Bellomia's work in the 'process' of autonomous workers, which qualified her for the superior position. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, affirming that the right to compensation for superior duties exists independently of formal job assignment classifications.

Regesto Legislator

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Art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001; Art. 1362 c.c.: The right to remuneration for the factual performance of superior duties in public employment is not conditioned on the legality of the job assignment or the provisions of collective agreements, ensuring pay proportional to the work quality.

Parole chiave

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public employment contracts superior duties compensation factual performance of duties job classification system remuneration proportionality collective bargaining agreements labor rights protection trattamento economico, previdenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001
Violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.
Art. 1 CCNL 2006/2009
13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001, nonché dell'art. 1 CCNL 2006/2009 (art.
Art. 56 del D.Igs. n. 29 del 1993
3 c.p.c.); violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del D.Igs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.
Art. 25 del D. Lgs. n. 80 del 1998
29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.
Art. 15 del D. Lgs. n.387 del 1998
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n.387 del 1998, ora art.
Art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001
n.387 del 1998, ora art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (art.360, co.1, n.3 c.p.c.).
Art. 1362 c.c.
Violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. con riferimento all'interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree (All.A al CCNL 1998-2001).
Art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.
1 CCNL 2006/2009 (art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.); violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 1362 c.c
Violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.
art. 36 Cost
1 CCNL 2006/2009 (art. 360, co.1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2102/19
Cass. n. 18808/13
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 1967-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELESABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, GIUSEPPINA GIANNICO, FRANCESCA FERRAZZOLI, SEBASTIANO CARUSO; 2021 - ricorrente - 598 contro BELLOMIA GRAZIELLA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO DOTTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1338/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/01/2014 R.G.N. 3025/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI. RG 1967/15 RILEVATO CHE Con sentenza n.238/10 il Tribunale di Monza ha riconosciuto il diritto di Graziella Bellomia a percepire il trattamento economico spettante ai dipendenti di area C posizione economica Cl dall'aprile 2007, condannando l'INPS a pagare a favore della stessa le differenze retributive maturate, respingendo analoghe domande proposte da altri ricorrenti. Proponeva appello l'INPS; resisteva la Bellomia. Con sentenza depositata il 9.1.14, la Corte d'appello di Milano respingeva il gravame. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo, cui resiste la Bellomia con controricorso.

CONSIDERATO CHE L'inps denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001, nonché dell'art. 1 CCNL 2006/2009 (art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.); violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del D.Igs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n.387 del 1998, ora art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (art.360, co.1, n.3 c.p.c.). Violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. con riferimento all'interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree (All.A al CCNL 1998-2001).

L'INPS, oltre ad una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dalla sentenza impugnata, lamenta in sostanza che non poteva spettare alla dipendente, inquadrata nel profilo Bl, la retribuzione per lo svolgimento di fatto di mansioni riconducibili al superiore profilo Cl (area C), neppure in base all'art. 52, co.5, d.lgs n.165\01 (disciplinante lo svolgimento di fatto di mansioni superiori). Il ricorso è infondato, avendo questa Corte più volte chiarito, che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è RG 1967/15 condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. n. 2102\19, Cass. n. 18808\13).

Il giudice di merito ha analizzato ogni singola posizione valutando per ognuna di esse le risultanze istruttorie: per la posizione di Bellomia ha fatto riferimento alla teste Pievani, che aveva evidenziato come la ricorrente suddetta lavorasse nel 'processo' lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, occupandosi di tutti i prodotti e di tutte le procedure a seconda delle necessità, spostandosi da una attività all'altra a differenza delle altre ricorrenti; la Bellomia aveva dunque acquisito esperienze in tutti i settori di ogni singolo processo in cui si strutturava l'attività operativa dell'Istituto, riconoscendo pertanto la sussistenza di mansioni proprie della area C posizione economica Cl quanto meno dalla data della assegnazione della Pievani a responsabile del suddetto processo.

Tali accertamenti di fatto non sono stati adeguatamente contestati (né lo potrebbero in base al novellato art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di RG 1967/15 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio 2021 Il Presidente (dr. Umberto Berrino) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE ESPERTO