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Ordinanza — n. 30330/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows late claim of non-existent defendant's liability, ruling it a defense not a preclusive exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30330/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Naples Court of Appeal's dismissal of a late claim regarding the liability of a company that did not legally exist during the disputed period. The appellants argued that contesting the defendant's standing was a mere defense rather than a strict legal exception requiring immediate filing. The court agreed, citing established principles that the lack of a right to act can be raised at any stage, distinguishing it from exceptions that trigger preclusive time limits.

Regesto Legislator

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Art. 437 c.p.c.; The distinction between the right to act and the subjective right claimed means that a defendant's lack of standing is a defense, not a strict exception, and can be raised at any stage of the proceedings.

Parole chiave

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standing to sue legal exception preclusive period merely defense non-existent entity civil procedure code cassation review responsabilità per carente organizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 437 c.p.c.
articolo 437 c.p
s.r.l."; era da ritenersi "inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questa sede, in violazione dell'articolo 437 c.p.c., l'eccezione relativa all'erronea condanna a carico della società dal settembre 1990, laddove il Caseificio Diana di Diana Paolo & C.
art. 360 c.p
il primo motivo del ricorso denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art.101 c.p.c, ex art. 360 nn.
art. 2495 c.c
art. 437 c.p

Giurisprudenza citata

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sent. n. 2951 del 2016
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18859-2018 proposto da: DIANA PAOLO, PAOLELLA ANNA, quali soci della società CASEIFICIO DIANA di DIANA PAOLO & C. S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 7, INT. 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro 2021 SCALA CARMINE; 2297 - intimato - avverso la sentenza n. 7507/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2017 R.G.N. 5783/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. / / , / / / R.G. n. 18859/2018 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 15 novembre 2017, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Paolella Anna e Diana Paolo, "quali soci della società Caseificio Diana di Diana Paolo & C. s.r.l. cancellata dal registro delle imprese il 16/1/2009", nei confronti di Scala Carmine, ha riformato la pronuncia di primo grado, riducendo il quantum in relazione a somme dovute per il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti "dal 1990 al febbraio 2000", ed ha condannato "il Caseificio Diana di Diana Paolo & C. s.r.l." al pagamento in favore del lavoratore della somma pari ad euro 108.517,82, oltre accessori e spese;

2. in seguito ad istanza per la correzione di errore materiale, la medesima Corte di Appello, con ordinanza del 20 marzo 2018, ha disposto "correggersi il dispositivo della suindicata sentenza, dovendosi intendere laddove è scritto 'condanna il Caseificio Diana di Diana Paolo & C. s.r.l.' al pagamento ...' invece 'condanna Diana Paolo e Paolella Anna, quali soci del Caseificio Diana dì Diana Paolo & C. s.r.I., società cancellata dal registro delle imprese", al pagamento ...";

3. nella motivazione della sentenza, la Corte, per quanto ancora interessa, ha argomentato che: legittimamente l'atto di appello era stato proposto dai soci della società cancellata dal registro delle imprese; l'indicazione "nel dispositivo della pronuncia impugnata di una diversa forma societaria del Caseificio Diana di Diana Paolo & C. e cioè s.n.c. anziché s.r.l. appare chiaramente frutto di un errore materiale e non di una errata identificazione della parte resistente e la riOrova di ciò si rinviene nella indicazione in epigrafe della sentenza della corretta denominazione Caseificio Diana di Diana Paolo & C. s.r.l."; era da ritenersi "inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questa sede, in violazione dell'articolo 437 c.p.c., l'eccezione relativa all'erronea condanna a carico della società dal settembre 1990, laddove il Caseificio Diana di Diana Paolo & C. s.r.l. a quell'epoca non esisteva e non era stato neppure iscritto nel registro delle imprese"; secondo la Corte tale circostanza di fatto, che limitava temporalmente le pretese azionate in ricorso, "doveva essere recepita nella memoria di costituzione di primo grado in quanto comportava un accertamento di fatto oltre R.G. n. 18859/2018 che una valutazione di diritto che non poteva essere compiuto per la prima volta in sede di appello"; la Corte ha infine concordato con il primo giudice circa la valutazione di tutte le risultanze istruttorie ritenendo quindi provato un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1990 al febbraio del 2000;

4. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, notificato tramite P.E.C. il 14 giugno 2018, Diana Paolo e Paolella Anna, "quali soci della società Caseificio Diana di Diana Paolo & C. s.r.l.", con 3 motivi; non ha svolto attività difensiva l'intimato Scala Carmine; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo del ricorso denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art.101 c.p.c, ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per difetto di legittimazione passiva della società Caseificio Diana dì Diana Paolo & C. s.r.l. - violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione alla pronuncia di correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata (rispetto al decisum del Tribunale) invece della declaratória di nullità della suddetta sentenza di primo grado - violazione e .falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione al fatto che, non potendosi individuare la ratio decidendi della sentenza denunciata, si ha una sostanziale mancanza di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo oggetto del dibattito nel corso del giudizio di secondo grado"; si eccepisce che la società evocata in giudizio era stata costituita il 9 luglio 1996, per cui era certa la non riferibilità delle prestazioni lavorative dello Scala per il periodo precedente e, di conseguenza, aveva errato la Corte territoriale a ritenere inammissibile la relativa eccezione di difetto di legittimazione passiva, rientrando essa nelle difese in senso stretto; si oppone, comunque, che sin dalla comparsa di costituzione in primo grado la società aveva negato, alla pagina 4, che si fosse mai instaurato alcun rapporto di lavoro con lo Scala; si critica inoltre la Corte napoletana per aver ritenuto il dispositivo di primo grado affetto da un mero errore materiale laddove aveva indicato una diversa forma societaria; si lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui R.G. n. 18859/2018 aveva confermato la condanna della società per un periodo in cui la Srl "non esisteva e non operava"; con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., in relazione ai numeri 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., lamentando che, con la correzione dell'errore materiale, la Corte territoriale avrebbe erroneamente modificato il dispositivo, condannando personalmente i soci della società a responsabilità limitata cancellata dal regìstro delle imprese senza che parte attrice avesse provato che costoro avessero riscosso somme a seguito del bilancio di liquidazione; lo stesso aspetto viene censurato con il terzo motivo, in cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., deducendo che "giammai la statuizione di condanna può colpire i soci della società estinta, i quali, in quanto soci a responsabilità limitata, rispondono solo nei limiti dì quanto riscosso in sede di liquidazione";

2. il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito espresse; infatti la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la deduzione in appello dei soci della società cancellata dal registro delle imprese, volta a contrastare la condanna al pagamento di somme per un periodo in cui la stessa società non era ancora stata costituita, fosse eccezione "inammissibile, in quanto proposta per la prima 'volta in questa sede, in violazione dell'art. 437 c.p.c." e che la stessa dovesse "essere eccepita nella memoria di costituzione di primo grado"; invero con tale deduzione si contestava la titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio per inesistenza del soggetto giuridico in relazione ad una parte del periodo controverso e sostanziava una mera difesa, non una eccezione, tanto meno in senso stretto, sottratta pertanto al rigoroso regime di preclusione richiamato dalla Corte napoletana; in materia questa Corte, a Sezioni unite (sent. n. 2951 del 2016), ha sancito i seguenti principi: "La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.

La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa R.G. n. 18859/2018 questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.

La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è.titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato).

A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio." 3. pertanto, la pronuncia della Corte territoriale, che non si è uniformata a tali principi di diritto, deve essere cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso nei sensi espressi; gli altri due motivi sono assorbiti perché successivi in ordine logico giuridico, atteso che il tenore della statuizione, l'identificazione dei soggetti obbligati e la quantificazione dell'eventuale dovuto sono soggetti a nuovo esame della Corte indicata in dispositivo che si atterrà a quanto statuito;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti, gli altri, cassa la sentenza Impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in R9pia nell'adunanza camerale del 24 giugno 2021 Il Presidente IL FUNZIONR1OftJD1ZIAR1O Man iacoia Dott