Cassation appeal dismissed due to lack of litigation power of attorney, rendering the appeal inadmissible under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a valid power of attorney for litigation. Although the underlying dispute involved the return of family allowance funds due to insufficient income, the procedural defect regarding representation prevented the court from evaluating the merits. Consequently, the appeal was rejected without addressing the substantive arguments regarding the application of social security laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 77 cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: In the absence of a valid power of attorney, a cassation appeal is inadmissible as the court cannot assess the limits of the representative's power to file the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 17914-2015 proposto da: ORITI ROSALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PIZZUTO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 1666 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1981/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 14/01/2015 R.G.N. 1618/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. R.G. 17914/2015 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Patti, accogliendo l'appello dell'Inps, ha dichiarato l'obbligo di Rosalia Oriti di restituire all'istituto previdenziale le somme erogate a titolo di assegno al nucleo familiare per l'anno 2007, avendo accertato che la stessa non aveva dato prova di essere nelle condizioni reddituali per poterne beneficiare; la cassazione della sentenza è domandata da Rosalia Oriti sulla base di quattro motivi; l'Inps ha opposto difese. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 142/91 - Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa i presupposti di diritto dell'indebito contestato", atteso che nel caso in esame sarebbe stato applicato l'art. 13 della legge n. 421 del 1991, sebbene nessun procedimento amministrativo sia mai stato introitato dall'Inps con oggetto eventuali omesse segnalazioni; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Nullità della sentenza e del procedimento", poiché la Corte territoriale non avrebbe accertato che la difesa dell'Inps, nel formulare nei riguardi della lavoratrice l'eccezione, ex art. 2 della I. n. 153/1988, afferente al superamento del limite reddituale, avrebbe ampliato irritualmente il thema decidendum utilizzando la comparsa di costituzione in luogo della necessaria domanda riconvenzionale; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 112 c.p.c. e 2967 c.c., mancata pronuncia sul vizio di ultrapetita della costituzione Inps rilevabile ex officio", atteso che la sentenza impugnata avrebbe gravato la ricorrente dell'onere di provare l'indicato requisito reddituale, nonostante l'oggetto della controversia non riguardasse il riconoscimento del diritto ad ottenere l'assegno al nucleo familiare per l'anno 2007, bensì il diritto dell'Inps ad ottenere la restituzione dell'indebito; col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., contesta "Nullità della sentenza o del procedimento sulla mancata dichiarazione dell'esistenza dei requisiti ab origine", posto che la verifica del requisito reddituale sarebbe già stata fatta dall'INPS,tant'è che quest'ultimo non avrebbe chiesto alcunché alla ricorrente, in via amministrativa, in ordine alla prestazione erogata di cui si chiede la restituzione; il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo presente in atti la procura alla lite, così come attestato anche dalla stessa Cancelleria; secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di mancata produzione della procura il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ., non essendo in tal caso possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo, ed in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione (Cass.n. 4924 del 2017); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma all'Adunanza camerale del 6 maggio 2021 IL FUNZIONA IDEIAMO Maria I. ,coia i Il Funzionario G ziarin Il Presidente Depositato in C