Cassation court allows INPS appeal, ruling tax assessment interrupts prescription for percentage contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first ground but allowed the second, quashing the lower court's decision regarding the interruption of prescription periods. The INPS argued that a tax authority's assessment of additional income should interrupt the statute of limitations for social security contributions, while the lower court incorrectly held that such an act could not interrupt the prescription. The court ruled that while the prescription period starts at the payment deadline, the subsequent tax assessment does have interruptive effect, which benefits the INPS in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; I. 233/1990; d.l. 384/1992: The tax authority's assessment of additional income interrupts the prescription period for percentage contributions, even if the prescription period began at the payment deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27861-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazíone dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA 1465 D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro BATTAGLINI PAOLO; - intimato - avverso la sentenza n. 346/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2015 R.G.N. 367/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. R.G. 27861/2015 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Torino, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato prescritto il credito dell'Inps relativo ai contributi a percentuale dovuti per l'anno 2006 da Paolo Battaglini, che l'Istituto aveva richiesto a seguito di avviso di accertamento di maggior reddito emesso dall'Agenzia delle Entrate per lo stesso anno d'imposta, notificato all'interessato il 9/11/2011; la Corte territoriale ha ritenuto che, essendo l'Inps titolare di poteri di accertamento autonomi rispetto a quelli propri dell'Agenzia delle Entrate, il termine di prescrizione iniziava a decorrere anteriormente all'accertamento del maggior reddito da parte dell'ente della riscossione; sotto diverso profilo ha ritenuto che tale ultimo accertamento non potesse interrompere la prescrizione dei contributi, trattandosi di atto proveniente da soggetto diverso dal titolare del credito; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di tre motivi di censura, illustrati da successiva memoria;
Paolo Battaglini è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'Istituto ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 1 e 2, 1.233/1990, e 3 bis, d.l. 384/1992 conv. con modificazioni nella I. 438/1992", per avere la Corte territoriale ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi c.d. a percentuale dovesse identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, invece che con quello, eventualmente successivo, in cui l'Agenzia delle Entrate avesse accertato un maggior reddito; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 1 d.lgs. 462/1997" per aver ritenuto che l'avviso di accertamento proveniente dall'Agenzia delle Entrate non avesse efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell'Inps; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2941, n. 8 c.c., 1 e 2, I. 233/1990, e 3 bis d.l. 384/1992, conv. con modificazioni nella 1.438/1992", per avere la Corte d'appello ritenuto inapplicabile l'istituto della sospensione della prescrizione nelle more dell'avviso di accertamento; il primo motivo è infondato; secondo il principio di diritto formulato da questa Corte, al quale, in questa sede, va data continuità, " In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della I. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art.
1) d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito"(Così Cass. n. 13463 del 2017; cfr. anche Cass. n.19640 del 2018); in attuazione del principio sopra richiamato, il secondo motivo va accolto; la Corte territoriale, pur avendo correttamente individuato il dies a quo della prescrizione nella data di scadenza del debito, ha erroneamente mancato di conferire efficacia interruttiva all'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate; la valutazione di tale efficacia interruttiva produce effetti, nel caso in esame, a beneficio dell'Inps, essendo il debito venuto a scadenza il 30/06/2007 ed essendo stato, l'avviso dell'ente della riscossione, notificato al contribuente 1'1/11/2011, entro il quinquennio; in virtù dell'accoglimento del secondo motivo, il terzo, concernente il presunto doloso occultamento del reddito, quale causa di sospensione del termine di prescrizione rimane assorbito; in definitiva, accolto il secondo motivo, dichiarato infondato il primo e assorbito il terzo, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 21 aprile 2021 Il Presidente (Umberto Berrino) FUNZIO Gll Il