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Ordinanza — n. 30309/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against mandatory INPS separate management registration for engineers already in mandatory schemes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30309/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giulio Cesare Lico's appeal against the lower court's ruling requiring his mandatory INPS separate management registration. Lico, an engineer already enrolled in a mandatory professional pension scheme, argued that the lower court incorrectly applied laws mandating dual registration. The court upheld the lower court's decision, citing established case law that requires such professionals to join the separate management to ensure universal coverage despite their existing professional scheme contributions.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26 della legge 335/1995; Art. 18, comma 12 del d.l. 98/2011: Engineers and architects enrolled in other mandatory pension schemes must register with the INPS separate management to ensure universal coverage, as their professional scheme contributions do not constitute the relevant benefit-related payments required to exempt them from this obligation.

Parole chiave

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INPS separate management mandatory professional schemes engineers pension rights universal coverage principle contributory exclusions dual registration requirement pension complementarity prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335
civ., il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26 e segg.
Art. 18, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111
della legge 8 agosto 1995 n.335 e dell'art. 18, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2011 n.
Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5826 del 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 29690-2015 proposto da: LICO GIULIO CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA PARISI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUISA LEOPARDI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 1469 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 946/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/09/2015 R.G.N. 366/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G.29690/2015 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato legittima l'iscrizione d'ufficio di Giulio Cesare Lico, ingegnere iscritto all'albo ma non ad Inarcassa alla gestione separata Inps, per i contributi relativi ai redditi professionali svolti contestualmente all'attività di lavoro dipendente; la cassazione della sentenza è domandata da Giulio Cesare Lico sulla base di un unico motivo; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26 e segg. della legge 8 agosto 1995 n.335 e dell'art. 18, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.111"; la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le norme richiamate in epigrafe, stabilendo l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per l'attività di lavoro autonomo svolta dal ricorrente, iscritto alla gestione previdenziale obbligatoria; il motivo è infondato; in base all'orientamento di legittimità che è andato consolidandosi, e al quale in questa sede va data continuità, "Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui tlYtAL; non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale; sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella I. n. 111 del 2011), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza" (cfr. da ultimo, Cass. n.5826 del 2021); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 21 aprile 2021 Il Presidente (Umberto Berrino) Zkitianì CAov kiTi; tO