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Ordinanza — n. 30307/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding specific justification requirement for fixed-term employment contracts under D.Lgs. 276/2003.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30307/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Mbow Lamine against the Court of Appeal of Turin's decision to dismiss his claims against IBO S.R.L. The lower court found that the specific justification for the fixed-term contract existed based on documentary evidence showing a temporary increase in orders, rather than relying solely on the contract's written text. The Supreme Court upheld this reasoning, affirming that judges must evaluate all procedural evidence to verify if the stated business need is specific and legitimate, thereby rejecting the appellant's argument that formal contract wording was insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 20, 21, 22, 27 d.lgs. n. 276/2003; The specific justification for a fixed-term contract exists when contract elements allow identification of the business need without requiring formalization of its temporality, permitting the judge to assess all procedural evidence supporting the stated reasons.

Parole chiave

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fixed-term contract justification D.Lgs. 276/2003 compliance labor contract validity specific business need subordinate employment relationship contract nullity claim Corte di Cassazione ruling nullità delle intese

Disposizioni normative citate

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Art. 20, 21, 22, 27 d.lgs. n. 276/2003

Giurisprudenza citata

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Cass. 4.1.2019, n. 77
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 17572-2018 proposto da: MBOW LAMINE, domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazidne, rappresentato e difeso dall' avvocato ROBERTO AFELTRA; - ricorrente - contro IBO S.R.L. già 130 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro cempore, domiciliata ope legis 2021 presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, 860 rappresentata e difesa dall' avvocato CINZIA RAMELLA; controricorrente - avverso la sentenza n. 932/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 2-702/2018 R.G.N. 340/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/C2/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 27 febbraio 2018, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Novara e rigettava la domanda proposta da Mbow Lamine nei confronti della IBO s.r.l. (già IBO S.p.A), avente ad oggetto la declaratoria di nullità inefficacia e/o illegittimità del termine apposto ai contratti di somministrazione, di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta impresa utilizzatrice, di inefficacia della risoluzione del rapporto e la condanna dell'impresa medesima alla reintegra dell'istante ed al risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver il primo giudice correttamente valutato la ricorrenza del requisito di specificità della causale andando oltre l'esame esteriore del contratto e della proroga per valutare attentamente i mezzi istruttori offerti dall'impresa utilizzatrice attestanti, in coincidenza con l'utilizzo in somministrazione del Lamine, l'incremento temporaneo delle commesse; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Lamine, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 e 27 d.lgs. n. 276/2003, lamenta la non conformità a diritto dell'apprezzamento operato dalla Corte territoriale circa la ricorrenza del requisito della specificità della causale giustificativa del contratto di somministrazione, avendo la Corte medesima del tutto escluso la rilevanza, ai fini della validità del contratto medesimo, del profilo formale della indicazione specifica della causale nel testo contrattuale; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 4.1.2019, n. 77), secondo cui "la specificità della ragione giustificatrice del termine sussiste quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentono di identificare e di rendere verificabile l'esigenza aziendale che legittima la previsione della clausola accessoria, senza imporre al datore di formalizzare la temporaneità dell'esigenza posta a giustificazione dell'assunzione, di modo che spetta al giudice valutare ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine", orientamento cui la Corte territoriale si è puntualmente conformata, assegnando rilievo ai fini della verifica del requisito della specificità della causale agli elementi raccolti in sede istruttoria e dando conto, con argomentazioni congrue sul piano logico e giuridico, dell'idoneità di quegli elementi a supportare il giudizio positivo cui a riguardo perviene; che, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 24.2.2021 IL CANPFLUERE Il Presidente Ve. , L