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Ordinanza — n. 30303/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Inps appeal, allowing employee's claim by ruling prescription objection must be raised by party without judicial definition of terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30303/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Inps appealed a lower court decision that rejected its generic prescription objection, ordering the employee to pay backdated wages. The court found the Inps failed to specify the applicable prescription period, relying instead on the judge's duty to identify legal rules. Consequently, the court quashed the appellate judgment and remanded the case for a new trial based on the principle that parties must allege the constitutive facts of prescription, while judges determine the specific legal regime.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 2943, 2946 c.c.; Art. 416, 437 c.p.c.: The party raising a prescription objection must allege the constitutive fact of inactivity and manifest the will to benefit from it, without being required to specify the applicable legal term, which remains a matter of law for the judge to determine.

Parole chiave

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prescription objection inactivity requirement judicial duty legal term identification remand for retrial prescrizione durata ragionevole del procedimento prescrizione acquisitiva straordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 2943 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 416 c.p.c.
Art. 437 c.p.c.
Art. 360 comma primo n.3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 25/7/2002 n.10955
Cass. 20/1/2014 n.1064
Cass. 22/10/2010 n.21752
Cass. 27/7/2016 n.15631
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1956-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, GIUSEPPINA GIANNICO, FRANCESCA FERRAllOLI, SEBASTIANO CARUSO; 2021 - ricorrente - 603 contro VAGLIO SERGIO; - intimato - avverso la sentenza n. 4150/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/01/2014 R.G.N. 695/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott.

MATILDE LORITO. n. r.g. 1956/2015 CONSIDERATO CHE Il Tribunale di Lecce con sentenza 20/1/2012 accoglieva la domanda proposta da Sergio Vaglio nei confronti dell'Inps volta a conseguire l'accertamento della adibizione a mansioni superiori in relazione al periodo 2003-2008 e condannava l'istituto al pagamento delle differenze retributive maturate dal 20/2/2004 al 30/4/2008 ritenendo la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps. Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Vaglio, respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps perché formulata in via del tutto generica, e condannava l'Istituto all'integrale corresponsione delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore.

La cassazione di tale decisione è domandata dall'Inps sulla base di unico motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva. RILEVATO CHE 1.Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2943, 2946 c.c. nonché degli artt.416 e 437 c.p.c. - in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c. Si critica la statuizione con la quale il giudice del gravame ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto per la genericità della formulazione adottata. Si osserva per contro che, alla stregua dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, l'identificazione delle norme applicabili in tema di prescrizione rientra nei doveri del giudice, il cui potere officioso non contrasta con la disponibilità che la legge riserva alla parte in materia di eccezione di prescrizione.

2. Il motivo è fondato e va accolto. Secondo i principi affermati da questa Corte, da ribadirsi in questa sede, in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice.

Ne consegue n. r.g. 1956/2015 che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice (vedi Cass. S.U. 25 /7/2002 n.10955). Nell'ottica descritta è stato affermato che non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa (ex multis, vedi 20/1/2014 n. 1064, Cass. 22/10/2010 n. 21752).

L'eccezione di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (vedi Cass. 27/7/2016 n.15631). In tale prospettiva, gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito che, ravvisando la genericità nella formulazione della eccezione di prescrizione articolata dall'Istituto, ha ritenuto che il giudice non possa individuare "l'uno o l'altro dei tipi legali" di prescrizione applicabili alla fattispecie, non sono conformi a diritto.

La pronuncia va pertanto cassata con rinvio alla Corte distrettuale indicata in dispositivo che si atterrà nella delibazione della controversia/ ai principi summenzionati, provvedendo anche in ordine alle spese di presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 9 febbraio 2021. Il Presidente (/' Ammirawrol....se,‹ I(CAMEMPPERADIcous~ N e..:Trkff