Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's subsequent waiver of the action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant subsequently manifested a clear intention to waive the proceedings. Although the appellant had filed a waiver document, it lacked the required notification to the opposing party or their lawyers to be effective. Consequently, the court found that the condition of the action, specifically the interest in acting, had definitively ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, ultimo comma c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002: A subsequent waiver by the appellant, absent proper notification to the opposing party, extinguishes the interest in acting and renders the appeal inadmissible without a ruling on costs.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 8141-2019 proposto da: VACCAREZZA ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO DELLACASA; - ricorrente - contro CATERINA PODESTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.; 2021 - intimata - 133 avverso la sentenza n. 1/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 02/01/2019 R.G.N. 296/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott.
MATILDE LORITO. n. r.g. 8141/2019 RILEVATO CHE Il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda proposta da Vaccarezza Alberto nei confronti della società Cooperativa "Caterina Podestà" ai sensi dell'art.1 c.51 e segg. della legge n.92 del 2012, volta a conseguire declaratoria di 'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli il 30/12/2015, accertava che i fatti addebitati non risultavano di tale gravità da giustificare il licenziamento ma, in mancanza del requisito numerico, riteneva inapplicabile la tutela reale invocata e condannava la società al pagamento del risarcimento del danno nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita.
Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che, con sentenza resa pubblica il 2/9/2019 rigettava il ricorso. Il giudice del gravame perveniva a tale convincimento sull'essenziale rilievo della insussistenza di un interesse ad agire del ricorrente. Invero, il licenziamento oggetto del presente giudizio, aveva fatto seguito ad altro intimato in data 1/4/2015, dichiarato legittimo dal primo giudice e confermato dalla Corte d'appello con sentenza oggetto di impugnativa in sede di legittimità. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il Vaccarezza sulla base di tre motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha provveduto a depositare atto di rinuncia al presente ricorso • che non risulta notificato alla controparte. CONSIDERATO CHE 1.11 ricorso è da dichiararsi inammissibile Opina questa Corte che la risoluzione, in rito, della questione sottoposta al suo scrutinio nei termini anzidetti, sia giustificata dalla sopravvenuta• carenza della condizione dell'azione dell'interesse ad agire in termini di attualità e concretezza, avendo il ricorrente manifestato la volontà di rinunciare al ricorso.
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art.390 ultimo comma c.p.c. (notifica alle parti costituite" o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota infatti n. r.g. 8141/2019 il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (vedi Cass. 7/6/2018 n.14782). Nessuna statuizione va emessa in punto spese non avendo parte intimata svolto attività difensiva. Non ricorrono, infine, i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, essendo esso operante solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con una declaratoria di infondatezza nel merito o di inammissibilità originaria dell'impugnazione, ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta (vedi Cass. 2/7/2015, n. 13636;
Cass.10/2/2017 n.3542, Cass. sez. U. 28/4/2017 n.10553).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2021. Il Presidente IL cAtiCELDERE t5P,'-it poso. ...Pliate- o se .et if • Depositato in