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Sentenza — n. 30143/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 30143/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30143/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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che la sentenza n. questa Corte n. 7307\19 non si sarebbe pronunciata sul motivo concernente la prescrizione del suo diritto. Osserva invece questa Corte che tale pronuncia si pronunciò sul punto, dichiarando inammissibile la censura; che nel procedimento per regolamento di competenza, conclusosi con la cennata ordinanza n.16193\13, non sia stato parte il Pubblico Ministero. La censura è tuttavia infondata sia perché dalla lettura del provvedimento risulta la presenza del P.M. (dr. E.Sepe), sia in quanto la circostanza non costituisce certamente un errore revocatorio della sentenza oggi ricorsa;

Regesto Legislator

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art. 391 bis c.p; Sentenza — n. 30143/2021 — snciv · Corte di Cassazione: che nella sentenza oggi impugnata non vennero ammesse le istanze istruttorie proposte. Anche tale motivo è privo di fondamento, dovendosi rimarcare che nel giudizio di legittimità non possono proporsi istanze istruttorie e che la loro mancata ammissione non costituisce certamente un vizio revocatorio.RG 281,2'3/19 Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Parole chiave

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annullamento del licenziamento ricorso di annullamento revoca della decisione amministrativa azione di contestazione revoca disciplinare impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 bis c.p
3, RG 28173/19 FATTO Luciano Di Bella chiede la revocazione, ex art. 391 bis c.p.c., della sentenza di questa Corte n.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 28183-2019 proposto da: DI BELLA LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI RODODENDRI 11, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO GUIDONI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ALLIANZ S.P.A., gia' LLOYD ADRIATICO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatA in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE, 10, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FEDERICA PATERNO', FRANCOTOFFOLETTO, ALDO BOTTINI, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7307/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/03/2019 r.g.n. 3389/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2021 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANOI VISONA' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 3, RG 28173/19 FATTO Luciano Di Bella chiede la revocazione, ex art. 391 bis c.p.c., della sentenza di questa Corte n. 7307\19 con cui venne confermata la pronuncia n.201\15 della Corte d'appello di Trieste, che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimatogli il 10.3.2006 dal Lloyd Adriatico s.p.a., poi Allianz s.p.a.

Resiste con controricorso tale ultima società. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso. Il Di Bella ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente affida la sua impugnazione a Asittert-troi motivi, oltre ad F-t-t 4/L ulteriori considerazioni circa l'erroneità della competenza territoriale della Corte d'appello di Trieste (definitivamente stabilita in sede di regolamento di competenza da questa Corte con ordinanza n.16193\13). Il ricorso è infondato. Ed invero con i relativi motivi il Di Bella lamenta:

1) che la sentenza n. questa Corte n. 7307\19 non si sarebbe pronunciata sul motivo concernente la prescrizione del suo diritto. Osserva invece questa Corte che tale pronuncia si pronunciò sul punto, dichiarando inammissibile la censura;

2) che nel procedimento per regolamento di competenza, conclusosi con la cennata ordinanza n.16193\13, non sia stato parte il Pubblico Ministero. La censura è tuttavia infondata sia perché dalla lettura del provvedimento risulta la presenza del P.M. (dr. E.Sepe), sia in quanto la circostanza non costituisce certamente un errore revocatorio della sentenza oggi ricorsa;

3) che nella sentenza oggi impugnata non vennero ammesse le istanze istruttorie proposte. Anche tale motivo è privo di fondamento, dovendosi rimarcare che nel giudizio di legittimità non possono proporsi istanze istruttorie e che la loro mancata ammissione non costituisce certamente un vizio revocatorio.RG 281,2'3/19 Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2021 Il cons. est. Il Presidente (dr. Federico Balestrieri) (dr. Guido Raimondi) IL FUNZIG. IUDIZIARIO Man Giaccia Il r2::-.-x-Ar io .jh.iariO Depositatp in