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Ordinanza — n. 29923/2021 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal claiming pension insurance rights are independent from employment contract terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29923/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by heirs of deceased employees against ENEA regarding frozen pension premiums. The plaintiffs argued their insurance policy rights were autonomous and independent of the underlying employment relationship, demanding a 20% accrual based on gross salary. The court dismissed this claim, ruling that the insurance contract is legally dependent on the primary employment contract, meaning any changes to the latter directly affect the former's validity and scope. Consequently, the appeal was found unfounded based on established precedent regarding the inseparability of accessory insurance regulations from the main labor contract.

Regesto Legislator

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Art. 1411, 1920 cod. civ.; When an insurance contract is stipulated to regulate benefits arising from a primary employment relationship, the accessory contract remains legally dependent on the principal one, rendering any claim to crystallize insurance terms independent of labor dynamics legally unsustainable.

Parole chiave

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accessory contract dependency pension insurance regulation employment contract primacy supreme court dismissal legal inseparability of contracts rendita per menomazione dell'integrità diritto alle prestazioni assicurative suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
il ricorso denunciai con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 1411 cod. civ.
Art. 1920 cod. civ.
Art. 8 legge n. 84/1982
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 4 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
1116/2020, pronunciate in fattispecie esattamente sovrapponibili a quella oggetto di causa, alla cui motivazione si rinvia, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché condivisa dal Collegio; 2.1.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5183/2019
Cass. n. 1116/2020
Cass. n. 16940/2018
Cass. S.U. n. 4315/2020
228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4789-2015 proposto da: BONARELLI TERESA, CAPILUPPI VIRGINIA, CAVALLINI ALESSANDRA, FORMIGNANI MASSIMO, MENOZZI PATRIZIA, ORSI ALBAROSA, PANINI GIANCARLO, PELAGATTI MARIO, SILINGARDI DORI, TARRONI ALBERTO e TARRONI ELISABETTA, nella qualità di eredi di TARRONI GIUSEPPE, VERZELLA CLITE MALVINA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEI 2021 LOMBARDI 4, presso lo studio degli avvocati 1920 GREGORIO ARENA, ANGELO CASILE e PAOLO PASCAZI che li rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro E.N.E.A. Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1094/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/08/2014 R.G.N. 1120/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. R.G. 4789/2015 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da Teresa Bonarelli e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso con il quale gli originari ricorrenti, nel convenire in giudizio ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile- avevano domandato, sul presupposto dell'illegittimità del congelamento del premio annuale operato da ENEA a partire dal 1982 e sino alla fine del rapporto, la liquidazione delle somme dovute dall'ente in conseguenza del mancato adeguamento del premio corrisposto in forza della polizza assicurativa n. 33000, diretta ad alimentare il trattamento previdenziale integrativo attribuito nel contratto individuale di assunzione;

2. la Corte territoriale, premesso che si era formato giudicato interno in punto di giurisdizione, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte sull'interpretazione dell'art.52 del CCNL ENEA del 31.12.1982 ed ha precisato che le parti collettive, nel prevedere la conservazione del trattamento integrativo in misura pari al valore maturato nell'ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento, avevano dato esecuzione all'art. 8 della legge n. 84/1982, senza che ciò integrasse una illegittima reformatio in peius;

3. per la cassazione della sentenza Teresa Bonarelli e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale ENEA ha opposto difese con tempestivo controricorso. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denunciai con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1411 e 1920 cod. civ. e sostengono, in sintesi, che la Corte d'appello avrebbe posto a fondamento della decisione principi non calzanti nella fattispecie, posto che il diritto fatto valere in giudizio era quello che derivava dalla qualità di terzi beneficiari della polizza assicurativa, ossia un diritto autonomo fondato non sul rapporto di lavoro bensì sul contratto di assicurazione, che obbligava l'ente ad effettuare un accantonamento pari al 20% della retribuzione lorda effettivamente percepita per tutto il periodo di validità della polizza stessa;

2. il ricorso è infondato per le ragioni già indicate da questa Corte con le ordinanze n. 5183/2019 e n. 1116/2020, pronunciate in fattispecie esattamente sovrapponibili a quella oggetto di causa, alla cui motivazione si rinvia, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché condivisa dal Collegio; 2.1. con le richiamate pronunce si è in sintesi evidenziato che destituita di fondamento è la pretesa dei ricorrenti di cristallizzare il regolamento della polizza assicurativa sganciandolo dalle vicende e dalle dinamiche del rapporto di lavoro al quale la stessa si riferisce essendo «giuridicamente insostenibile una pretesa economica in materia di trattamento previdenziale integrativo fondata su una autonoma ed assorbente causa di natura assicurativa, del tutto impermeabile rispetto al contratto di lavoro che ne ha giustificato la stipulazione», atteso che, al contrario, quest'ultimo, lungi dal costituire un mero presupposto della stipula della polizza, rappresenta il titolo esclusivo dell'attribuzione, con la conseguenza che il rapporto contrattuale derivato resta necessariamente condizionato da quello principale, non solo nel momento genetico ma anche in quello funzionale; 2.2. il principio, che va qui ribadito, è in linea con quello più generale secondo cui qualora il regolamento degli interessi delle parti venga realizzato attraverso una pluralità di contratti, di cui uno principale e l'altro accessorio, si determina un collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale, sicché le vicende del rapporto principale si ripercuotono su quello accessorio, condizionandone la validità e l'efficacia ( Cass. n. 16940/2018);

3. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 4 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in C 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 26 maggio 2021 iternimonoGyierizi fit, Il Presidente GeloviinA Antonio Manna él4444,/