Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court notes procedural defects in appeal but judgment extinguished by party's voluntary renunciation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal renunciation of the case. Although the appeal suffered from procedural defects under Article 434 of the Civil Procedure Code regarding specific grounds of criticism, the court did not rule on the merits. The decision was finalized because the appellant withdrew the request, and the respondent accepted this withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 434 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation judgment becomes extinct if the appellant renounces the appeal, rendering the court's assessment of procedural defects moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente SENTENZA sul ricorso 21487-2015 proposto da: LANGONE SARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro 1384 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA FRASCHINI, PAOLO RADAELLI, ANTONELLO MANDARANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 121/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/03/2015 2402/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. PROC. nr. 21487/2015 RG FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza del 2 marzo 2015 nr. 121 la Corte d'Appello di Milano, per quanto ancora in discussione, dichiarava inammissibile l'appello proposto da SARA LONGONE avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, nella parte in cui—dichiarata la illegittimità del termine apposto ai plurimi contratti, di somministrazione e di lavoro subordinato, in forza dei quali la LONGONE aveva lavorato presso il COMUNE DI MILANO— aveva respinto la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ed aveva liquidato il danno in dieci mensilità di retribuzione ai sensi dell'articolo 8 L. nr. 604/1966. 2.La Corte territoriale osservava che il nuovo testo dell'articolo 434 cod.proc.civ. imponeva all'appellante oneri molto più stringenti, dovendo essere indicate le singole statuizioni e le singole parti di motivazione oggetto di gravame e, per ciascuna di esse, le modifiche che il giudice d'appello avrebbe dovuto apportare alla sentenza impugnata.
3. L'appello non teneva conto della novella; peraltro anche secondo la normativa precedente l'impugnazione avrebbe dovuto contenere specifici ed articolati motivi di censura. La parte non aveva minimamente indicato quali specifici passaggi della sentenza intendeva censurare, proponendo le relative modifiche, ma si era limitata a riportare quanto affermato in primo grado ed a richiamare in via generale le pronunce della Suprema Corte e della Corte di Giustizia in tema di contratti a termine nel pubblico impiego. 4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza SARA LONGONE, articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese con controricorso il COMUNE DI MILANO. 5.11 PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
6. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia; il Comune di Milano atto di accettazione della rinuncia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l'unico motivo la parte ricorrente ha denunciato violazione dell'articolo 434 cod.proc.civ., assumendo che nel ricorso in appello erano presenti tutti gli elementi richiesti dall'articolo 434 cod.proc.civ.PROC. nr. 21487/2015 RG 2. In ragione della rinuncia al ricorso, firmata dalla parte personalmente e dal difensore, deve dichiararsi la estinzione del presente giudizio di cassazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la accettazione della rinuncia.
3. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, —che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato— si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n.23175). PQM La Corte dichiara estinto il giudizio Così deciso in Roma, nella udienza del 13 aprile 2021 CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTEIL FUNZION O GIUDIZIARIO Mari 'acoia Il lario Deposit:2.o oggi, 2 5 OT