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Ordinanza — n. 29915/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows pension fund claim by ordering lower court to re-evaluate capitalization effects on equalization rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29915/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the pension fund's appeal against a lower court judgment that awarded equalization benefits to retirees after they had already capitalized their pensions. The fund argued that capitalization extinguished the obligation to pay equalization, while the retirees contended their right to equalization remained valid until the final capital sum was calculated. The court ruled that the lower court erred by failing to recognize that the capitalization option effectively terminated the periodic pension and its associated equalization mechanism, thereby ordering the case to be retried.

Regesto Legislator

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Art. 1197, 1362, 1230 c.c.; Art. 7, lett. a) d.lgs. n. 124/1993; The right to pension equalization is extinguished upon the capitalization of the supplementary pension, as the one-time payment terminates the periodic obligation and the subsequent equalization mechanism.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension capitalization equalization rights extinguishment of obligation supplementary pension contractual intent periodic payment Cassazione ruling petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 1197 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1230 c.c.
Art. 7, comma 6, d.lgs. n. 124/1993
Art. 1, comma 55, I. n. 243/2004
25215 del 2020, §§ 14 ss.
art. 1362 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25215 del 2020
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 27305-2015 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., quale incorporante Sanpaolo IMI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - 2021 contro 1016 BIELLA FABIO, VALENTINI ROSALIA, BIELLA MASSIMO, quali eredi di BIELLA ARMANDO; DI BARI FRANCESCO, TARUFI ANTONELLA, D'ANGELO ANNA, TARUFI GERARDO, quali eredi di TARUFI CARMINE; PORTULANO NICOLA, METRANGOLO ANNA, PORTULANO ROBERTO, quali eredi di ,PORTIULANO MICHELE;

NUCCI MARIA GLORIA, VESPASIANI RAFFAELLA, quali eredi di NUCCI LEONARDO; MINGUZZI MONICA, MINGUZZI GRAZIA, quali eredi di TERRENI MARISA; LOIACONO MARIO, SANTANIELLO CLAUDIO, PAOLINI ENRICO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO; - controricorrenti - nonchè contro D'AURIA ROCCO, EMBRIONE GIUSEPPE, FLORA ANTONIO; - intimati - avverso la sentenza n. 7843/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/12/2014 R.G.N. 4233/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 1°.12.2014, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato, per quanto qui rileva, Intesa San Paolo s.p.a. a pagare ad Armando Biella e altri undici consorti le differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovute a titolo di perequazione del trattamento medesimo maturate dal luglio 2006 al giugno 2008; che avverso tale pronuncia Intesa San Paolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che gli eredi di Armando Biella, di Carmine Tafuri, di Michele Portulano, di Leonardo Nucci e di Marisa Terreni, unitamente a Francesco Di Bari, Mario Loiacono, Claudio Santaniello e Enrico Paolini, hanno resistito con controricorso, anch'esso successivamente illustrato con memoria; che Rocco D'Auria, Giuseppe Embrione e Antonio Flora sono rimasti intimati;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto che l'adesione degli odierni controricorrenti alla c.d. capitalizzazione della prestazione a carico del Fondo complementare per gli ex dipendenti del Banco di Napoli dovesse comportare l'infondatezza della pretesa di ottenere la perequazione del trattamento pensionistico relativamente al periodo successivo alla capitalizzazione stessa, essendosi estinta l'obbligazione periodica alla quale la perequazione accedeva;che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1362 c.c. per non avere la Corte territoriale ritenuto che le parti avessero sostituito il trattamento pensionistico a carico del Fondo con un'erogazione in capitale, con conseguente infondatezza di ogni pretesa connessa all'obbligazione originaria; che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure svolte, concernenti l'interpretazione che i giudici territoriali hanno dato della clausola contenuta nell'art. 47, comma primo, dello Statuto del Fondo, che prevede in favore dei percettori del trattamento pensionistico integrativo la facoltà di optare per la sua corresponsione in una somma capitale una tantum, «con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco avuto riguardo al trattamento integrativo» (così la disposizione negoziale controversa, debitamente trascritta a pag. 5 del ricorso per cassazione); che, al riguardo, va premesso che per le forme pensionistiche integrative istituite ex art. 5, d.lgs. n. 357/1990, e risultanti dalla soppressione dei fondi esonerativi ed esclusivi degli istituti di credito di diritto pubblico oggetto del processo di privatizzazione, la facoltà di capitalizzazione del trattamento pensionistico è stata mantenuta, là dove prevista dai rispettivi regolamenti precedenti, non oltre i limiti già fissati dall'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 124/1993, ossia nel limite massimo del 50% della pensione, con possibilità di capitalizzare l'intero trattamento nel caso in cui esso risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, I. n. 335/1995;che è stato documentato nel giudizio di merito che tutti gli odierni intimati hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico complementare rivenienti dal loro diritto a mantenere la perequazione anche in data successiva all'entrata in vigore della norma d'interpretazione autentica costituita dall'art. 1, comma 55, I. n. 243/2004, siccome sancito con sentenza passata in giudicato (cfr. sul punto le deduzioni di pagg. 6 e 10-14 del ricorso per cassazione); che, essendosi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 7, lett. a), d.lgs. n. 124/1993 (oggi abrogato per effetto del d.lgs. n. 252/2005), che prevedeva la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare, così evidentemente determinandosi l'estinzione della medesima prestazione unitamente al meccanismo di rivalutazione applicato, erroneamente la Corte di merito ha interpretato la clausola contenuta nell'art. 47 dello Statuto del Fondo dianzi cit., non avendo assegnato al disposto negoziale il significato risultante dalla «comune intenzione delle parti» (art. 1362 c.c.); che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sia pure con riguardo a fattispecie relativa ad altro istituto di credito, che la richiesta di percepire il trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina, con effetto dal momento della corresponsione del pattuito, l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (così Cass. n. 25215 del 2020, §§ 14 ss. della parte motiva);che, pertanto, la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum, non si è attenuta al principio secondo cui, fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, I. n. 243/2004, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum di liquidazione dell'intero trattamento pensionistico integrativo; che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio