Cassation court dismisses surrogation opposition when creditor fails to prove debt remains unpaid against debtor company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Terenziani & C. S.R.L., which sought to oppose an injunction against Termex S.R.L. in liquidation as a creditor acting in surrogation. The lower courts found that the company had failed to prove the debt remained outstanding, noting that the assigned sum was directed to the company's legal representative's IBAN. Consequently, the court held that the burden of proof lies with the surrogating creditor to demonstrate the debt's existence, not with the debtor to prove its extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2900 cod. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: A creditor acting in surrogation must prove the existence of the debt they claim to protect; the debtor is not required to prove the debt's extinction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
e SENTENZA sul ricorso 8455-2017 proposto da: TERENZIANI GIUSEPPE & C. S.R.L., che agisce nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Giuseppe Terenziani, che esercita la presente azione in surroga, in qualità di creditrice della società TERMEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente 2020 domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso 2725 lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO PANGRAZI LIBERATI; - ricorrente - contro - BORAGNO UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 91, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO PAOLESSI; - TERMEX SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell'avvocato STEFANO VINTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO CURTI, ALMO COSTA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 336/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/09/2016 R.G.N. 161/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per: in via principale improcedibilità o in subordine inammissibilità. udito l'Avvocato SERGIO SMEDILE; udito l'Avvocato CHIARA GEREMIA per delega verbale Avvocato MASSIMO CURTI. r.g. n. 8455/2017 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto l'opposizione svolta dalla società Terenziani Giuseppe & C., creditrice in surroga ex art. 2900 cod.civ., avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Termex s.r.l. in liquidazione per l'importo di C 482.690,00 in favore di Umberto Boragno, ex dipendente della società, a titolo di retribuzioni e tfr. 1.1.
La Corte territoriale ha escluso che la società, sulla quale gravava l'onere probatorio, avesse dimostrato di essere legittimata ad agire nei confronti del Boragno. In particolare il giudice di appello ha verificato che dalla documentazione prodotta in giudizio era emerso che il credito vantato dalla società Terenziani Giuseppe & C. nei confronti della Ternnex - risultante dal lodo arbitrale del 3.2.2011 - era inferiore alla somma di C 518.742,40 che era stata assegnata nell'ambito della procedura esecutiva promossa nei confronti di quest'ultima. 1.2.
Inoltre ha verificato che non era stata offerta la prova che la somma di C 158.291,58 era stata assegnata a Giuseppe Terenziani, persona fisica, invece che alla società di cui era legale rappresentante. In particolare la Corte di merito ha osservato che solo in appello era stato dedotto che il Terenziani era intervenuto nella procedura esecutiva promossa dalla società. Ha posto in rilievo che in giudizio era risultato dimostrato che l'istituto, incaricato delle vendite giudiziarie, aveva assegnato la somma alla società dopo che il legale rappresentante della stessa aveva provveduto a comunicarne l'IBAN e che, al contrario, nessun riscontro era stato offerto all'affermazione che quel conto era personale del Terenziani, come pure sarebbe stato agevolmente possibile.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso la società Terenziani Giuseppe & C. s.r.l. affidato ad un unico motivo al quale resistono con separati controricorsi la Termex s.r.l. in liquidazione e il sig. Umberto Boragno. La società Termex inoltre ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con l'unico motivo di ricorso la società Terenziani Giuseppe & C. a r.l. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. per avere, la sentenza di appello, erroneamente ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della Cr • - r.g. n. 8455/2017 identificazione del beneficiario dell'ordinanza di assegnazione della somma di C 158.291,58 del 22.4.2015. 3.1.
Osserva la ricorrente che era suo onere allegare e dimostrare l'esistenza del credito azionato in surrogazione mentre sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare che erano intervenuti fatti estintivi o modificativi della posizione creditoria. Deduce che, mancando tale prova, la Corte avrebbe dovuto ritenere ammissibile l'opposizione proposta dalla società che era legittimata.
4. Il ricorso non può essere accolto poiché la Corte di appello nel negare la legittimazione passiva della Terenziani Giuseppe & C. s.r.l. si è esattamente attenuta proprio ai principi invocati dalla società odierna ricorrente ed ha accertato che il credito - in relazione al quale la società aveva proposto una opposizione surrogatoria al decreto ingiuntivo ottenuto dal signor Boragno nei confronti della Termex s.r.l. - era stato estinto con l'assegnazione della somma alla società Giuseppe Terenziani a r.I.. 4.1. La Corte di merito ha accertato che la somma di C 158.291,58 era stata assegnata alla società e non a Giuseppe Terenziani, persona fisica come allegato dalla s.r.l. ed è addivenuta a tale convincimento valutando una serie di elementi di fatto acquisiti al processo che ha ricostruito secondo il suo prudente apprezzamento. 4.2.
In particolare, il giudice di appello ha accertato che l'istituto incaricato delle vendite giudiziarie aveva provveduto ad assegnare la somma rivendicata proprio alla società che così aveva ottenuto quanto le spettava. Nel motivare tale convincimento la sentenza ha analiticamente indicato le circostanze di fatto che ha ritenuto rilevanti per ritenere estinta l'obbligazione e, per altro verso, ha chiarito che era rimasta priva di riscontro l'allegazione della ricorrente che, nel rivendicare la persistente esistenza dell'obbligazione, aveva trascurato di dimostrare che destinatario di quell'adempimento era un terzo. 4.3.
E' da tale complesso di elementi che la Corte trae il suo convincimento che la società non avesse offerto la prova che il credito, per il quale agiva con opposizione in surrogazione, non era stato ancora adempiuto e, ritenutolo insussistente, ha negato la legittimazione della società.
5. Si tratta di una ricostruzione che non incorre nella violazione di legge denunciata che è ravvisabile nel caso in cui della prova di un fatto sia onerato un soggetto diverso da quello che reclama di essere titolare del diritto. La censura si risolve piuttosto in una 4 a r.g. n. 8455/2017 non consentita diversa ricostruzione dei fatti accertati dalla Corte di appello e da questa valutati secondo il suo prudente apprezzamento. 5.1. La società che propone, in via surrogatoria, una opposizione avverso il decreto ingiuntivo a tutela dell'integrità della garanzia patrimoniale del credito che assume di vantare nei confronti della stessa società destinataria del decreto, è gravata dell'onere di dimostrare di essere legittimata attivamente a proporre l'opposizione e, per far ciò, deve dimostrare di essere titolare di un credito a tutela del quale agisce in giudizio mentre è onere di chi ne contesti la legittimazione dimostrare, come nella specie è avvenuto, che il credito è stato estinto.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in C 7.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Fabrizia Garri CORTESUPREVADI CAsSAZioNE c7.-n iv Il Presidente Sezion