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Ordinanza — n. 29640/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS interest claim on delayed pension but dismisses non-imputability defense due to procedural tardiness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29640/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the INPS's first ground regarding the non-imputability of the pension delay, ruling that the supporting evidence was not timely submitted in the first instance. Conversely, the Court allowed the second ground, holding that legal interest on overdue interest must accrue from the date of the lawsuit rather than the original debt date under civil code provisions. Consequently, the lower court's judgment was quashed in part and remanded for retrial by a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 1224 c.c.; Art. 1283 c.c.; Art. 345 c.p.c.: Exceptions regarding non-imputability of delay are admissible in appeal only if based on facts emerging from the trial record, and interest on interest accrues from the date of the lawsuit absent contrary usage or agreement.

Parole chiave

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legal interest accrual non-imputability defense procedural tardiness pension delay remand for retrial prestazioni indebitamente riscosse prestazioni d'invalidità dell'assicurato prestazione di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 1224 c.c.
Art. 442 c.p.c.
Art. 429 c.p.c.
Art. 16 comma 6 I. n. 412/1991
Art. 7 I. n. 533/1973
Art. 1283 c.c.
9226 del 2018, 25434 del 2019); che, pertanto, il primo motivo è infondato; che, viceversa, è fondato il secondo motivo, prevedendo l'art. 1283 c.c.
Art. 345 comma 2 c.p.c.
artt. 1224 c.c
che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione degli artt. 1224 c.c., 442 e 429 c.p.c., 16, comma 6, I.
art. 1283 c.c
9226 del 2018, 25434 del 2019); che, pertanto, il primo motivo è infondato; che, viceversa, è fondato il secondo motivo, prevedendo l'art. 1283 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12980 del 2020
Cass. n. 12980 del 2020) ed è conseguentemente proponibile anche in appello, essendo le eccezioni in senso lato sottratte al divieto stabilito dall'art.
Cass. n. 8525 del 2020
Cass. n. 9226 del 2018
Cass. n. 25434 del 2019
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 20743-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; 2021 - ricorrente - 1014 contro ESPOSITO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio degli avvocati ALESSANDRO FERRARA e MASSIMO FERRARO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO D'ISANTO, GIOVANNI QUINTAVALLE, ALDO MANNA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2947/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 26/02/2015 R.G.N. 30062/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 26.2.2015, il Tribunale di Napoli ha confermato in grado di appello la pronuncia con cui il locale Giudice di pace aveva condannato l'INPS a pagare a Giuseppe Esposito gli interessi sulle somme corrispostegli in ritardo a titolo di pensione di anzianità; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Giuseppe Esposito ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione degli artt. 1224 c.c., 442 e 429 c.p.c., 16, comma 6, I. n. 412/1991, e 7, I. n. 533/1973, per avere il Tribunale ritenuto la debenza degli interessi legali sulla prestazione previdenziale liquidata all'odierno controricorrente il 4.12.2008 con decorrenza dal 24.5.2005, nonostante che in specie il ritardo della corresponsione non gli fosse in alcun modo imputabile, dovendo piuttosto ascriversi alla circostanza che solo in data 26.7.2008 il Fondo di previdenza complementare per gli ex dipendenti del Banco di Napoli aveva provveduto al versamento della contribuzione volontaria necessaria ad integrare la provvista contributiva utile ai fini della prestazione oggetto della domanda; che, con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente lamenta violazione dell'art. 1283 c.c. per averlo il Tribunale condannato al pagamento degli interessi sugli interessi scaduti a far data dal ritardato pagamento della sorte capitale (25.2.2009), invece che dalla data della domanda giudiziale; che, con riguardo al primo motivo, va premesso wl'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce eccezione in senso lato (così da ult.

Cass. n. 12980 del 2020) ed è conseguentemente proponibile anche in appello, essendo le eccezioni in senso lato sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2°, c.p.c., a condizione che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ancorché non siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (cfr. Cass. n. 8525 del 2020); che, nel caso di specie, la circostanza addotta dall'INPS a fondamento della propria eccezione (ossia il ritardato pagamento della contribuzione volontaria da parte del Fondo di previdenza complementare per gli ex dipendenti del Banco di Napoli) non risulta tuttavia tempestivamente allegata nella memoria di costituzione in primo grado, né risulta che fosse stata ad essa acclusa la nota INPS del 18.10.2012 menzionata a pag. 3 del ricorso per cassazione, dove essa è stata fatta constare, con conseguente tardività e inammissibilità della sua allegazione e documentazione in sede di gravame avverso la sentenza di prime cure (Cass.nn. 9226 del 2018, 25434 del 2019); che, pertanto, il primo motivo è infondato; che, viceversa, è fondato il secondo motivo, prevedendo l'art. 1283 c.c. che, in mancanza di usi contrari o di convenzione posteriore alla loro scadenza (e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi), gli interessi scaduti possono produrre interessi solo a far data dalla domanda giudiziale; che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 4.3.2021. IL PRESIDENTE Umberto Berrino ~dnitafioitliuMtatit, Lt GE-H MITE SUP