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Ordinanza — n. 29367/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling proof of mobility benefits lies with employer, not employee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29367/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the INPS's appeal against a lower court decision that had dismissed an INPS claim for unpaid social security contributions. The INPS argued that the burden of proving the illegitimacy of tax reductions rests on the employer, not the beneficiary, citing specific articles of Law 223/1991 and the Civil Code. The court agreed, holding that when an employer claims a reduction in contributions due to hiring workers in mobility, they must positively prove the absence of a real economic need for new hires, especially if the workforce transfer was mandatory or continuous.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 1 e 4 legge 223/1991; Art. 2697 c.c.: In claims for social security reductions based on hiring workers in mobility, the employer bears the burden of proving the absence of negative facts and the necessity of new hires, which can be satisfied by demonstrating a specific contrary fact or through presumptions.

Parole chiave

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burden of proof social security workers in mobility benefits employer obligation hiring Law 223 1991 provisions civil code article 2697 INPS contribution claims mandatory workforce transfer salari e spostamento della manodopera

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 1 and 4 of Law 223/1991
644038 - 01, secondo la quale, in tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 8 della I.
Art. 15 comma 6 of Law 264/1949
Art. 2697 of the Civil Code
Art. 2555 of the Civil Code
Art. 2112 of the Civil Code
art. 2697 cod. civ
art. 2112 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Ordinanza n. 9140 del 12/04/2018
In ordine all'onere della prova del carattere indebito degli sgravi, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 9140 del 12/04/2018, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 17838 del 09/09/2015
Altre pronunce hanno invece posto l'accento sull'obbligo assuntivo a carico del cessionario, essendosi osservato (Sez. L, Sentenza n. 17838 del 09/09/2015, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 16444 del 03/11/2003
Anche per Sez. L, Sentenza n. 16444 del 03/11/2003, Rv.
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Testo completo

seguente ORD:LNAAZA sul ricorso 28690-2015 propo3to da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rapprese:Itto e difeso dagli Avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; P111.1 r-1 Arnrr0nta 1647 contz-o SEA METAL S.R.L., :_n persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI SANSONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 253/2015 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 05/08/2015 R.G.N. 200/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. fi Adunanza camerale del 5 maggio 2021 - Pres. Mancino, rel. Buffa - Rg. 28690/15 Inps c Sea metal Con sentenza del 5.8.15 la Corte di Appello di Trieste, confermando sentenza del tribunale della stessa sede del 28.5.14/ annullava l'avviso di addebito con il quale l'INPS aveva chiesto il pagamento di euro 548.318 in relazione alli indebita fruizione del beneficio ex articolo 8 legge 223 del 91 per assunzioni di lavoratori in mobilità. In particolare, premesso che l'onere della prova dell'indebito previdenziale è a carico dell'INPS che lo ha affermato, la corte territoriale ha ritenuto che la ricorrente, benché successivamente si fosse resa cessionaria di ramo di azienda dell'impresa Ortolan Spa già ammessa alla procedura di mobilità, era società distinta dalla cedente, e che l'assunzione di parte delle maestranze della prima rispondeva ad esigenze economiche reali.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per due motivi, cui resiste la società con controricorso. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 8 comma 1 e 4 legge 223 del 91 e 2697 del codice civile, per avere trascurato che l'onere della prova del diritto agli sgravi grava sul beneficiario degli stessi. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 8 predetto e dell'articolo 15 comma 6 legge 264 del 49 e 2555 del codice civile, per avere trascurato che le assunzioni di lavoratori in mobilità erano oggetto di obbligo a seguito di acquisto di ramo di azienda e di accordo con socio unico dell'opponente e che l'attività era svolta con le medesime maestranze occupate nelle stesse mansioni, ed era la medesima attività.

Il motivo è fondato. In ordine all'onere della prova del carattere indebito degli sgravi, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Ordinanza n. 9140 del 12/04/2018, Rv. 648635 - 01) che, in tema di contributo collegato alla messa in mobilità del personale, il datore di lavoro che invochi la riduzione dell'onere economico su di sé gravante, in applicazione dell'art. 5, comma 5, della I. n. 223 del 1991, è tenuto a dimostrare la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per averne diritto, inclusa l'assenza di collegamenti tra l'impresa che colloca in mobilità i dipendenti e quella che li assume.

Si è altresì specificato (Sez. L, Ordinanza n. 9662 del 05/04/2019, Rv. 653616 - 02) che, in tema di sgravi contributivi, qualora l'INPS contesti e dimostri l'esistenza di un collegamento societario o di altre fattispecie di fatto (quali, ad esempio, i cd. assetti proprietari sostanzialmente coincidenti) giuridicamente idonee a imporre di valutare gli incrementi occupazionali utili al godimento degli sgravi nell'ambito di una base aziendale più ampia di quella riguardante una sola impresa o società, spetta al datore di lavoro dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi tali da far escludere la ricorrenza di un controllo di diritto o di fatto o comprovare, su tale più ampia base aziendale, il sussistere comunque dell'incremento occupazionale che sia condizione, come è nel caso dell'art. 3, comma 6, lett.

d) della I. n. 448 del 1998, del diritto alla fruizione degli sgravi stessi (altresì Sez. L, Sentenza n. 10428 del 27/04/2017, Rv. 644038 - 01, secondo la quale, in tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 8 della I. n. 223 del 1991, nell'ipotesi di cessione d'azienda, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura societaria e delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire a quello ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva).

Quanto alla spettanza nel merito degli sgravi, il relativo presupposto è costituito dall'effettivo incremento occupazionale realizzato dall'impresa, e dunque - nel caso di impresa che ha acquistato ramo di azienda cui erano addette le maestranze in relazione alle quali gli sgravi sono richiesti- dalla diversità delle imprese e delle relative attività e dall'inesistenza di un obbligo assuntivo in capo al cessionario. Questa Corte ha sul tema affermato (Sez. L, Sentenza n. 8988 del 07/04/2008, Rv. 602856 - 01) che il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente in mobilità, presuppone che queste ultime non abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti - come deriva ove esistano rapporti di coniugio o di parentela - e, comunque, deve essere insussistente un collegamento o controllo tra le due imprese che si traduca in operazioni coordinate, anche di ristrutturazione complessiva, con spostamento di parte della forza lavoro dall'una all'altra impresa ed esclusione di un reale incremento della forza complessivamente occupata; ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., grava sull'impresa, che - in deroga all'ordinario obbligo contributivo - invoca il diritto al riconoscimento dei benefici, la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni.

Altre pronunce hanno invece posto l'accento sull'obbligo assuntivo a carico del cessionario, essendosi osservato (Sez. L, Sentenza n. 17838 del 09/09/2015, Rv. 636944 - 01) che l'art. 8, comma 4, della I. n. 223 del 1991 prevede il beneficio della decontribuzione in favore del datore di lavoro che, "senza esservi tenuto", assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, al fine di incentivare le assunzioni dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e presuppone la creazione di nuovi posti per esigenze proprie dell'azienda, in assenza di un obbligo all'assunzione, sicch 'agevolazione non compete nelle ipotesi di automatico trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato, esistenti al momento della cessione, effettuato ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza soluzione di continuità, in capo al cessionario.

Anche per Sez. L, Sentenza n. 16444 del 03/11/2003, Rv. 567842 - 01, il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, quarto comma, legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che vengano accertate l'effettiva cessazione dell'originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettivamente sussistenti; ne consegue che, ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare (non importando ne' se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione dell'azienda), la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod. civ., come modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990 e dal decreto legislativo n. 18 del 2001), come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione, Nella specie, l'assunzione dei lavoratori in mobilità era conseguenza di un obbligo sia a seguito dell'acquisto del ramo di azienda (ove veniva svolta la medesima attività, anche con le stesse • maestranze già occupate), sia in ragione di accordo sindacale stipulato con il socio unico della Sea Metal s.r.l.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su indicati, va dunque cassata e la causa rinviata alla corte d'appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità. P.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. Cos