Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29362/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension supplement claim, ruling age requirement must be met at application date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29362/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Francesco Murgia's appeal against the Milan Court of Appeal's dismissal of his pension supplement claim. Murgia argued that he met the age requirement before the law changed and that the administrative request was not a strict condition for the benefit's existence. The court held that the age requirement must be perfected at the moment of the administrative application, as the benefit's start date is tied to the month following the request, not the applicant's age.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, 2 L. n. 335/1995; Art. 5 L. n. 1338/1962; Art. 1, 3 L. n. 243/2004: The age requirement for a supplementary pension must be met at the time of the administrative application, and the protective clause of Law 243/2004 does not extend to cases where the age requirement is fulfilled only after the application is submitted.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension supplement eligibility age requirement timing administrative application date Law 1338/1962 interpretation protective clause scope pension commencement date Cassation review standard età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, 2 L. n. 335/1995
1338, e successive modificazioni, sempre che in possesso del requisito di eta' di cui all'art. 1, comma 20, della legge n.
Art. 5 L. n. 1338/1962
9293), la pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale, sia per ciò che concerne la decorrenza, individuata con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (art. 5, comma 2°, lett.
Art. 1, 3 L. n. 243/2004
1338, e successive modificazioni, sempre che in possesso del requisito di eta' di cui all'art. 1, comma 20, della legge n.
Art. 14 prel. c.c.
243/2004) e costituendo un'eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati ex art. 14 prel. c.c. (così Cass.
Art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3322 del 2018
(così Cass. n. 3322 del 2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 3120-2015 proposto da: MURGIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 995 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 477/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/07/2014 R.G.N. 2744/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott.

ENRICA D'ANTONIO. RG 3120/2015 CONSIDERATO IN FATTO 1.La Corte d.'annelin di Milano in riforma della sentenza del Tribunale , ha rigettato la domanda di murgia Francesco, titolare di pensione di anzianità dal gennaio 2001, volta ad ottenere la pensione supplementare di cui alla L n 1338/1962 sulla base della contribuzione versata alla gestione separata. La Corte ha precisato che il diritto alla pensione supplementare era subordinato alla condizione che il richiedente avesse compiuto, alla data della domanda , l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista per l'AGO e che la pensione supplementare decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda .

Ha quindi affermato che il Murgia, alla data di presentazione della domanda del 17/6/2008, non aveva il requisito anagrafico di 65 anni, richiesto da ultimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con la conseguenza che l'Inps aveva correttamente respinto la domanda . 2.Avverso la sentenza ricorre il Murgia con quattro motivi. Resiste l'Inps .Entrambe le parti hanno depositato memoria ex ad 378 cpc. RITENUTO IN DIRITTO:

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt 1 e 2 L n 335/1995, dell'ad 2 DM 282/1996 . Censura la ritenuta applicabilità alla pensione supplementare della normativa che aveva elevato il requisito anagrafico a 65 anni di cui alla L n 243/2004 ( nel testo modificato dalla L n 247/2007) per la pensione di vecchiaia . 4.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art 5 L 1338/1962. Censura l'affermazione che il diritto alla pensione supplementare sorge con la domanda amministrativa.

5. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'ad 1, commi 3,5 e 6 L n 243/2004. Lamenta la mancata applicazione della clausola di salvaguardia in base alla quale, avendo compiuto i 57 anni entro il 31/12/2007, manteneva il diritto alla pensione supplementare al compimento di tale età anagrafica .RG 3120/2015 6. Con il quarto motivo denuncia violazione dell'ad 5 L. n. 1338/1962 e dell'ad 1 L. n. 243/2004 con cui osserva che avendo compiuto i 65 anni in corso di causa non era necessaria una nuova domanda. 7.1 motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati . 8.11 ricorrente rileva che ai sensi dell'art 1 , n 2, del DM citato" Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarita'di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ....hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempre che in possesso del requisito di eta' di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995".

Secondo il ricorrente il richiamo all'art 1, comma 20 , L 335/1995 fisserebbe il requisito anagrafico in 57 anni restando in tal modo cristallizzato . La tesi del ricorrente non può essere accolta . L'art 5 del L n 1338/1962 stabilisce che il diritto alla pensione supplementare è subordinato al raggiungimento dell'età pensionabile e , dunque, la legge fissa un'allineamento tra l'età per la pensione di vecchiaia e la pensione supplementare con la conseguenza che è ragionevole ritenere che il rinvio contenuto nell'art 1, comma 2, del DM citato sia un rinvio mobile,sempre agganciato all'età per la pensione di vecchiaia .

Sarebbe del resto non convincente fissare date anagrafiche diverse per la pensione supplementare e quella di vecchiaia ,né del resto un decreto, fonte normativa secondaria, potrebbe disporre un'età non modificabile dalla legge primaria. Come già chiarito da questa Corte (v., fra le altre, Cass. 9 maggio 2016, n. 9293), la pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale, sia per ciò che concerne la decorrenza, individuata con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (art. 5, comma 2°, lett. a), legge n. 1338 del 1962), sia con riferimento alle modalità di computo, differenziate in relazione agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2°, lett.

b) e c), legge n. 1338 cit.), con la conseguenza che l'età anagrafica utile per conseguirla va determinata avendo riguardo non . RG 3120/2015 alla data in cui si verificano i requisiti per l'accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione ( cfr Cass n. 9293/2016,n.25669/2017, n. 20909/2020, n.18172/2020).

9. Il requisito anagrafico richiesto dalla legge per la pensione supplementare rappresenta, dunque, un elemento costitutivo per il diritto al beneficio e, del pari, la domanda amministrativa non si appalesa solo come impulso per il procedimento o mera condizione di proponibilità, data la valorizzazione che ne fa il legislatore, come elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione (non già dal compimento dell'età anagrafica sibbene dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda). 10.Va ,inoltre, affermato che il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare dev'essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell'età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa giacché, come nella vicenda all'esame, la decorrenza del beneficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comporterebbe l'erogazione di un trattamento pensionistico supplementare con il requisito anagrafico perfezionatosi solo nel corso del procedimento amministrativo e con decorrenza da epoca diversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa.

11. E', altresì, infondata la lamentata mancata applicazione della clausola di salvaguardia . L'art 3L. n 243/2004 stabilisce che : Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', nonche' alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

La norma ha previsto, dunque, che l'elevazione dell'età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non si applichi ai lavoratori che • RG 3120/2015 abbiano maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore . A riguardo si è chiarito che, operando tale norma testualmente «ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità» (art. 1, comma 3, I. n. 243/2004) e costituendo un'eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati ex art. 14 prel. c.c. (così Cass. n. 3322 del 2018). 12.In conclusione il ricorso deve essere rigettato .

Le spese di causa seguono la soccombenza . Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'ad 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali ,oltre 15 % per spese generali ed accessori di legge nonché euro 200,00 per esborsi . Ai sensi dell'ad 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso ad 13 R