Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29209/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by Constitutional Court ruling and client's subsequent withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29209/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal extinguished after the client formally withdrew the lawsuit following a Constitutional Court ruling. The client had previously sought to apply an exemption for agricultural workers in mountainous areas, which the lower courts rejected based on legislative interpretation. The court ruled that the procedural extinction took precedence, resulting in the dismissal of the appeal without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8 della legge n. 991 del 1952; Art. 390 c.p.c.: When a Constitutional Court ruling invalidates the legal basis of an appeal and the appellant subsequently withdraws the suit, the proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction Constitutional Court ruling withdrawal of appeal agricultural exemption mountainous areas esenzione dal pagamento dei contributi categoria contributiva cooperativa di previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8 della legge n. 991 del 1952
CONSIDERATO CHE: parte ricorrente, col primo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della I.
Art. 390 cod. proc. civ.
246/2005, mentre col secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi d'appello; nelle more del giudizio di legittimità la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 cod.
Corte Cost. n. 182 del 4 Ottobre 2018
art. 390 cod. proc. civ
246/2005, mentre col secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi d'appello; nelle more del giudizio di legittimità la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19420 del 2013
991 del 1952, in favore dei datori di lavoro agricoli operanti in territori montani; la Corte territoriale, richiamandosi all'orientamento di questa Corte affermato con sentenza Cass. n. 19420 del 2013, ha dichiarato dovuti i predetti contributi, ritenendo la norma di esenzione implicitamente abrogata dalla I.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 8428-2015 proposto da: C.L.A.F.C. - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CONTESTABILE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO CARTEI, ALESSANDRO MARRI; 2021 - ricorrente - 2022 contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1443/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/11/2014 R.G.N. 606/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G.8428/2015 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bologna, ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì, dichiarando l'Inps non tenuto a restituire a titolo di somme indebitamente riscosse i contributi versati dalla Società Cooperativa Agricolo Forestale (C.L.A.F.C.), non essendo, la stessa, beneficiaria del regime di esenzione, contemplato dall'art. 8, della legge n. 991 del 1952, in favore dei datori di lavoro agricoli operanti in territori montani; la Corte territoriale, richiamandosi all'orientamento di questa Corte affermato con sentenza Cass. n. 19420 del 2013, ha dichiarato dovuti i predetti contributi, ritenendo la norma di esenzione implicitamente abrogata dalla I. n. 67 del 1988, ove si fa riferimento alla sola definizione di territori montani contenuta nell'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, fra cui non rientrano quelli di appartenenza della società appellante; ha stabilito inoltre che l'inclusione dell'art. 8 della I. n. 991 del 1952 nell'Allegato 1, voce n. 1266 del d.lgs. n. 179 del 2009, che in via ricognitiva elenca le misure da ritenere tuttora operanti, deve ritenersi un mero errore di fatto non produttivo di conseguenze sul piano giuridico; la cassazione della sentenza è domandata dalle Società Cooperativa Agricolo Forestale (C.L.A.F.C.), sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; l'Inps ha opposto difese.

CONSIDERATO CHE: parte ricorrente, col primo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della I. n. 991/1952, dell'art. 15 delle preleggi con riferimento alla norma da ultimo citata, dell'art. 9, co.5 della I. n. 67/1988 e del d.lgs. n. 179/2009, dell'art. 15 delle preleggi con riferimento a quest'ultima disposizione, dell'art. 14, 14° co. della I. n. 246/2005, mentre col secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi d'appello; nelle more del giudizio di legittimità la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., regolarmente notificato all'INPS, con cui dichiara di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo intervenuta sulla materia una pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 182 del 4 Ottobre 2018) la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima - per eccesso di delega - l'inclusione dell'art. 8 della I. n.991 del 1952 nell'Allegato, 1 voce 1266 del d.lgs. n. 179 del 2009, norma di cui parte ricorrente domandava l'applicazione; pertanto, alla stregua di tale atto di rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto; le spese del grado di legittimità sono compensate considerato il comportamento processuale della parte rinunciante.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma, all'Udienza d