Italian Social Security Court dismisses appeal claiming social allowance denial due to residency violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's request to overturn the lower court's decision denying social assistance. The lower court found the claimant had not resided continuously in Italy for ten years due to missing records between 2000 and 2003. The Supreme Court ruled that the appeal merely sought to re-evaluate factual findings rather than address a legal violation, which is prohibited under Italian procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002: An appeal alleging a violation of law is inadmissible if it merely aims to re-evaluate the facts found by the court of first instance, thereby attempting to transform the review of legality into a new instance of fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 19417-2015 proposto da: ANBARI M'BARKA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53/5, presso lo studio degli avvocati ROBERTO ALLEGRA, ELOISIA MINOLFI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO; - controricorrente avverso la sentenza n. 83/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/03/2015 R.G.N. 2528/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. R.G.19417/2015 RILEVATO CHE: la Corte d'appello Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda dell'INPS, il quale chiedeva di venir dichiarato non tenuto a corrispondere in favore di M'Barka Ambari, titolare di permesso di soggiorno dal 4.12.1998, l'assegno sociale per gli anni 2011 e 2012, per l'ammontare di euro 16.351,79; la Corte territoriale ha accertato che l'appellata non aveva soggiornato in via continuativa per almeno dieci anni sul territorio nazionale, essendo risultata cancellata dagli elenchi anagrafici dei cittadini stranieri per irreperibilità fra l' 1.09.2000 e il 18.04.2003; la cassazione della sentenza è domandata da M'Barka Ambari sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5, la ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia previdenziale e assistenziale art. 20, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la stabile residenza della ricorrente sul territorio italiano"; il motivo contesta l'accertamento di fatto del giudice dell'appello sulla durata del periodo di irreperibilità, e sulle ragioni delle assenze trascritte nella documentazione prodotta dal Comune di Milano; afferma, in definitiva, di possedere il requisito della permanenza continuativa in Italia, sul cui mancato raggiungimento della prova si è fondata l'erronea decisione della Corte d'appello; il motivo è inammissibile; le prospettazioni della ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018;
Cass. n.8758 del 2017); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'ad. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 4 giugno 2021 Il Presidente Giuseppe B