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Ordinanza — n. 28918/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling that lack of a project mandates automatic conversion to employment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28918/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court decision that had partially accepted IVE Italia's opposition to social security contributions. The lower court had examined the factual autonomy of the relationship rather than applying the statutory presumption of conversion. The Court ruled that Article 69 of Legislative Decree 276/2003 mandates automatic conversion to indefinite-term employment when no specific project exists, excluding any factual analysis of autonomy for the period prior to the Fornero Law's entry into force.

Regesto Legislator

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Art. 1 co. 24 e 25 legge 92/2012; Art. 69 d.lgs. 276/2003: In the absence of a specific project, the relationship of coordinated and continuous activity is automatically converted into an indefinite-term employment relationship without the need for a factual assessment of autonomy.

Parole chiave

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automatic conversion employment collaboration without project legislative presumption social security contributions Fornero Law retroactivity attività sottoposta a contribuzione adesione all'assicurazione sociale rapporto previdenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 co. 24 e 25 della legge 92/2012
Occorre premettere che l'art. 1 co.
Art. 69 del d.lgs. 276/2003
659693 - 01) ha affermato che, in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs.
Art. 12 preleggi
art. 69 d.lgs. 276/03
659693 - 01) ha affermato che, in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Ordinanza n. 27543 del 02/12/2020
Sez. L, Ordinanza n. 17707 del 25/08/2020
Sez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016
658889 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 21148-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro IVE ITALIA SERVICE S.R.L. (già IVE Italia); - intimata - avverso la sentenza n. 293/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/08/2014 R.G.N. 87/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. r.g. 21148/15 -INPS contro IVE Adunanza camerale del 4 giugno 2021 - Pres. Bronzini, rel. Buffa ORDINANZA Con sentenza del 30.8.14, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del 2010 del tribunale di Pavia, che aveva parzialmente accolto l'opposizione della società in epigrafe alla cartella di euro 122.763 per contributi IVS e sanzioni, ritenendo non dovuti i contributi per la posizione del lavoratore Scalvini, per il quale non era stata dimostrata la subordinazione, e non potendo operare la conversione del rapporto ex art. 69 d.lgs. 276/03, per irretroattività della disposizione ex articolo 1 co. 25 legge 92/12.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo; è rimasta intimata la società. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 61 e 69 d.lgs. 276/03, 1 comma 24 e 25 legge 92/12, 2728, 2729 e 2947 c.c., e 12 preleggi, per avere trascurato che la legge Fornero non impone l'interpretazione autentica se non per il futuro e non esclude l'interpretazione per il periodo precedente nel senso della conversione del rapporto in lavoro subordinato per assenza di progetto (ove viene in gioco il comma 1 della disposizione e non il comma 2, inciso dalla legge Fornero).

Il ricorso è fondato. Occorre premettere che l'art. 1 co. 24 e 25 della c.d. legge Fornero prevede quanto segue: "24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". In tale contesto, proprio perché la stessa legge circoscrive al futuro l'ambito applicativo della interpretazione stabilita, resta il problema di vedere per il periodo precedente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni come la norma dell'art. 69 venisse applicato e quali fossero le conseguenze dalla prestazione di lavoro resa in assenza di un progetto cui ricollegare formalmente la stessa.

In tema questa Corte (Sez. L - , Ordinanza n. 27543 del 02/12/2020, Rv. 659693 - 01) ha affermato che, in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.

Nel medesimo senso, si è pure detto (Sez. L - , Ordinanza n. 17707 del 25/08/2020, Rv. 658889 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016, Rv. 640230 - 01) che, in tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.

Il carattere assoluto della presunzione legale esclude la correttezza dell'operato della corte territoriale, che ha invece esaminato in concreto l'atteggiarsi del rapporto, ravvisandone l'autonomia. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su richiamati, deve dunque essere cassata, con rinvio alla corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Ro