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Sentenza — n. 28908/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against mandatory collective bargaining application based on prolonged salary payment history.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28908/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the company's appeal against a lower court ruling that enforced collective bargaining terms. The lower court found that the company's continuous payment of specific variable bonuses since 2010 constituted implicit adherence to the collective agreement, despite the company's withdrawal from the national association. The Supreme Court upheld this factual finding, ruling that the judge of first instance has the sole authority to determine if such consistent behavior implies acceptance of the collective contract.

Regesto Legislator

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Art. 23 comma 8 bis D.L. 137/2020; When an employer consistently applies specific clauses of a collective agreement to individual contracts over a prolonged period, this conduct constitutes implicit adherence to the collective bargaining agreement, a factual assessment reserved for the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
implicit collective agreement prolonged application of clauses variable bonus enforcement contractual adherence judicial fact-finding labor dispute Cassazione Roma adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 comma 8 bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del D.L.
Art. 91 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod. proc. civ..
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
artt. 132 cod. proc. civ
Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ.
art. 2070 cod. civ
La Corte territoriale, inoltre, ha erroneamente ritenuto di applicare l'art. 2070 cod. civ.
art. 36 Cost
considerando la parte variabile del premio di partecipazione un elemento minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, trascurando che trattasi invece di un compenso aggiuntivo della retribuzione (che non rientra dunque nei minimi retributivi di cui all'art. 36 Cost.).
art. 91 cod. proc. civ
In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10213 de 2000
Cass. n. 10375 del 2001
Cass. n. 10375 del 2001; da ultimo, Cass.
Cass. n. 24336 del 2013
Cass. n. 14944 del 2014
24336 del 201:3; Cass. n. 14944 del 2014; Cass.n.
Cass. n. 18408 del 2015
Cass., Sezioni Unite, n. 2665 del 1997
18408 del 2015; Cass., Sezioni Unite, n. 2665 del 1997) 6.
Generato dall'IA
Sentenza — n. 28907/2021 — snciv
Court dismisses appeal against award of variable participation bonus based on implied collective agreement adherence.
Ordinanza — n. 42096/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal against appellate court ruling on collective agreement applicability. The court rejects the company's claim that the collective agreement ceased to apply after disaffiliation from Confindustria. The court upholds the lower court's finding of implied adherence based on consistent payment of benefits. The decision confirms that prolonged application of specific clauses can establish implied acceptance of a collective agreement. The court emphasizes that factual assessment of implied adherence belongs to the trial judge. The ruling affirms the binding nature of collective agreements when conduct suggests continued application. The judgment clarifies that disaffiliation from the association does not automatically terminate contractual obligations. The court notes that the company failed to prove non-application of other clauses. The decision stands as a precedent for implied contract acceptance through conduct. The outcome favors the employee regarding the variable participation bonus payment.
Ordinanza — n. 74/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against labor contract application where implied collective agreement adherence is established by conduct.
Ordinanza — n. 42095/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal against appellate ruling on collective agreement application based on implied acceptance through conduct.
Ordinanza — n. 7585/2026 — snciv
Court allows worker's claim that company bonus must be included in pension calculation per national collective agreement rules.

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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 31674-2018 proposto da: CERAMICA ALTHEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 80, presso lo studio dell'avvocato LORENZO MARIA MALARA, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 310 contro HOXHA ENGJELL; - intimato - avverso la sentenza n. 1520/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2018 R.G.N.; 3870/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G: 31674/2018 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1520/2018, depositata il 27 aprile 2018, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Viterbo, ha rigettato l'opposizione proposta dalla società Ceramica Althea avverso il decreto ingiuntivo n. 286/2014 con cui il dipendente Hoxha Engjell aveva rivendicato il pagamento della parte variabile del premio di partecipazione per i mesi di luglio e ottobre 2013 nonché di gennaio 2014, previsto dal contratto integrativo interaziendale del 17.11.2004, valido per il distretto della ceramica di Civita Castellana.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi istruttori, di fonte documentale, dimostravano che la società - anche dopo l'anno 2010 e, comunque, successivamente all'atto di disdetta di adesione all'associazione nazionale di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi (Confindustria) - aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie previste dal contratto integrativo interaziendale, sicché risultava illegittimo il rifiuto di pagare l'ulteriore voce; inoltre, il contratto integrativo interaziendale aveva termine annuale di efficacia (con clausola di rinnovo anno per anno, salvo disdetta) e dunque costituiva un contratto a tempo determinato avverso il quale non era configurabile la libera recedibilità.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste il lavoratore con controricorso.

4. Il procedimento è regolato dall'art. 23, comma 8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui "Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale". Né i difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale.

5. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1372, 1373, 1375 cod. civ. e 36 Cost. (in relazione all'art. 360, prim RG: 31674/2018 comma, n. 3, cod. proc. civ.), avendo la Corte distrettuale trascurato che i contratti collettivi sono contratti di diritto comune e che la formale disdetta all'iscrizione a Confindustria comportava una legittima disapplicazione del contratto integrativo interaziendale del 17/11/2004, che la società non aveva mai sottoscritto; né la continua applicazione di alcune voci retributive (elementi fissi) previste dal suddetto contratto integrativo interaziendale t:LM legittimava il lavoratore ad avere aspettative sull'applicazione di tutte le clausole del contratto.

L'erogazione della componente variabile del premio di partecipazione rappresentava esclusivamente un'adesione obbligata quale società iscritta a Confindustria, né può ritenersi che tale componente costituisse la retribuzione minima sufficiente garantita dalla Costituzione.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), avendo la Corte distrettuale trascurato di fornire la motivazione relativamente alla statuizione di accoglimento del motivo di appello del lavoratore in base al quale la libera recedibilità dal contratto collettivo è configurabile solo se questo è a tempo indeterminato, non anche se è a tempo determinato.

3. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1322, 1363, 1372, 1:373, 1375, 2070 cod. civ., 2 e 36 Cost. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), avendo la Corte distrettuale trascurato che, nel regime dei contratti di diritto comune (come ampiamente esposto nel primo motivo), era sufficiente - al fine della disapplicazione del contratto integrativo - la disdetta data a Confindustria il 19/11/2008, non essendo intervenuta alcuna adesione tacita o clausola d'uso né era rinvenibile nei contratti di assunzione alcun richiamo al contratto integrativo, con conseguente esplicita volontà di non voler più riconoscere la parte variabile del premio di produzione da giugno 2013.

La Corte territoriale, inoltre, ha erroneamente ritenuto di applicare l'art. 2070 cod. civ. considerando la parte variabile del premio di partecipazione un elemento minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, trascurando che trattasi invece di un compenso aggiuntivo della retribuzione (che non rientra dunque nei minimi retributivi di cui all'art. 36 Cost.).

4. Il primo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente per stretta connessione, non sono fondati..R.G. 31674/2018 5. Questa Corte ha ripetutamente affermato che i contratti collettivi post-corporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto.

Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (Cass. n. 10213 de 2000;

Cass. n. 10375 del 2001; da ultimo, Cass. n. 24336 del 201:3; Cass. n. 14944 del 2014; Cass.n. 18408 del 2015; Cass., Sezioni Unite, n. 2665 del 1997) 6. Ebbene, la Corte di merito ha affermato che la società, anche dopo l'anno 2010, "ha continuato ad erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come "ex ristrutturazione salariale", "premio di produzione", "premio di produttività e qualità", "premio di partecipazione - parte fissa", "buoni pasto")".

Dalla costante e prolungata applicazione di tali istituti ha desunto che la ricorrente, pur avendo dato la disdetta dall'associazione sindacale dei datori di lavoro (Confindustria), implicitamente avesse mantenuto l'applicazione della contrattazione collettiva.

7. Tale decisione è rispettosa dei principi sopra richiamati e resiste alla censura della società ricorrente, tenuto pure conto che, come più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24336 del 2013, 10213 del 2000, 10375 del 2001), la valutazione che porta a ritenere sussistente l'implicito recepimento di un contratto collettivo attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile in questa sede. .R.G. 31674/2018 8. Nel caso in esame, la Corte di merito ha compiuto siffatta valutazione, pervenendo alla conclusione della adesione implicita, da parte della società Ceramica Althea, alla contrattazione collettiva interaziendale.

9. Peraltro, la società ricorrente nemmeno indica ulteriori istituti contrattuali (del contratto integrativo interaziendale) dalla medesima non applicati (oltre al premio di partecipazione - parte variabile) al fine di escludere tale adesione, limitandosi ad affermare che per conseguire tale effetto fosse necessaria una costante e prolungata applicazione di "tutte" le clausole pattizie.

10. Il secondo motivo, che attiene alla seconda ratio decidendi, è assorbito.

11. In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod. proc. civ..

12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 650,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15°/o per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella ca