Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28623/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; ASL withdrew appeal after reaching settlement with doctor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28623/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently dismissed the proceedings because the appellant withdrew the lawsuit. The ASL had challenged a lower court ruling that rejected its opposition to an injunction regarding a regional incentive agreement with the doctor. The court noted that the withdrawal was based on new negotiations and the lack of interest in the original decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a party withdraws the appeal after the court has admitted it, the judgment becomes extinct without prejudice to the underlying dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings lack of interest settlement agreement cassation appeal regional incentive labor agreement rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 374 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 4517-2015 proposto da: A.S.L. 2 - AZIENDA SANITARIA LOCALE LANCIANO - VASTO - CHIETI, già Azienda Sanitaria Locale di Chieti e Azienda Sanitaria Locale di Lanciano - Vasto, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA l, presso lo studio dell'avvocato IDA DI DOMENICA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA BOSCO; 2021 - ricorrente - 1957 contro PANTALONE VINCENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 1037/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 4 dicembre 2014 la Corte d'Appello di L'Aquila, riformata solo in punto spese di lite, stante la carenza di ragioni giustificative della disposta compensazione, la decisione resa dal Tribunale di Chieti, rigettava l'opposizione proposta dalla ASL 2 Lanciano Vasto Chieti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto a suo carico dal dott. Vincenzo Pantalone relativamente all'importo dovutogli a titolo di incentivo previsto dall'art. 21, co. 5, dell'Accordo integrativo regionale oggetto di unilaterale dirnezzamento da parte della ASL, giustificata con la necessità di contenimento della spesa sanitaria; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASL e nel merito inconfigurabile in capo alla stessa ASL, neppure ai sensi dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001, la facoltà di modificare unilateralmente gli accordi collettivi stipulati aventi carattere negoziale e tali da vincolare, fino alla modifica consensuale, mai intervenuta per quanto pure prevista dalla delibera della Giunta regionale n. 592/2008, anche la P.A. al rispetto della disciplina posta nei predetti accordi relativamente al rapporto di lavoro in questione; che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il dott.

Pantalone non ha svolto alcuna difesa; che, nelle more dell'udienza di trattazione, la ASL, in relazione ad intese raggiunte tra le parti implicanti il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, depositava atto di rinuncia al ricorso per cassazione con attestazione dell'intervenuta notifica all'intimato; all'odierna udienza di trattazione il Collegio, dato atto, dichiara conseguire all'intesa delle parti l'estinzione del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 27 maggio Il Pretc énte o affitintìatiO Gigli n i Giov k; KU- IOMINMEMADICASSMOS • PISezions~o, nePOten