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Ordinanza — n. 28618/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding INPS tax breaks, citing procedural nullity and failure to attack all merits grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28618/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by Fraone S.R.L. against the Catanzaro Court of Appeal's decision denying tax breaks from Law 448/1998. The appellant argued procedural nullities regarding service of process and the lack of standing of the lawyers representing INPS, while also contesting the factual basis of the tax exemption. The court dismissed the appeal because the appellant failed to challenge all independent grounds supporting the lower court's decision, rendering the remaining complaints inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 137 c.p.c.; Art. 82 c.p.c.; Art. 3, comma 5 e 6, lett. c), L. n. 448/1998; The court holds that an appeal is inadmissible if the appellant fails to impugnat all independent rationes decidendi supporting the lower court's judgment, and that procedural defects in service of process do not justify nullity if the substantive decision remains valid.

Parole chiave

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procedural nullity independent rationes decidendi tax breaks law 448 service of process inadmissibility of appeal standing of lawyers contributo unificato responsabilità dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 170 and 330 c.p.c.
Art. 137 c.p.c.
di Fraone Roberto & C.; che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza e del procedimento ex art. 137 c.p.c. per essere stata la notifica dell'appello effettuata ad istanza dell'avv.
Art. 82 c.p.c.
Maria Teresa Pugliano; che, con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 82 c.p.c.
Art. 3, comma 5 and 6, letter c), Law n. 448/1998
Art. 44, comma 1, Law n. 448/2001
448/1998, e dell'art. 44, comma 1, I.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
di Fraone Roberto & C.; che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza e del procedimento ex art. 137 c.p.c.
art. 137 c.p
di Fraone Roberto & C.; che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza e del procedimento ex art. 137 c.p.c.
art. 82 c.p
Maria Teresa Pugliano; che, con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 82 c.p.c.
art. 330 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13252 del 2006
Cass. n. 12372 del 2006
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Testo completo

ORWNAAZA sul ricorso 28077-2015 propo3to da: FRAONE S.R.L. già FRAONE S.n—S di FRAONE DOMENICO & C. e FRAONE S.A.S di FRAONE ROBERTO & C., in persona del legale rappresentante ID7o tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO DA CELANO n. 110, presso lo studio dell'avvocato DARIA DELL'AQUILA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLO MANCUSO; 2021 - ricorrente - 1645 contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente doniciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, oressp l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE Di ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MA'.7ANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 40/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositaa il 22/05/2015 R.G.N. 1285/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dai Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 22.5.2015, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Fraone s.a.s. di Fraone Domenico & C. volta a sentir dichiarare non dovute le somme pretese dall'INPS a titolo di illegittima fruizione di sgravi ex I. n. 448/1998 e condannarsi l'Istituto a restituirle la somma di C 56.268,00; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Fraone s.r.I., deducendo cinque motivi di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 170 e 330 c.p.c. per essere stata la notifica dell'appello eseguita personalmente nei suoi confronti, invece che del procuratore costituito in primo grado; che, con il secondo motivo, la medesima doglianza è ripetuta per essere stata la notifica dell'appello eseguita nei confronti un soggetto non più esistente, essendosi nelle more del giudizio di primo grado Fraone s.a.s. di Fraone Domenico & C. trasformatasi in Fraone s.a.s. di Fraone Roberto & C.; che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza e del procedimento ex art. 137 c.p.c. per essere stata la notifica dell'appello effettuata ad istanza dell'avv.

Silvia Parisi, che non poteva però dirsi difensore dell'INPS, ma sua mera rappresentante, non avendo provveduto a sottoscrivere l'atto di appello, firmato soltanto dall'avv. Maria Teresa Pugliano; che, con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 82 c.p.c. per non avere la Corte di merito dichiarato inammissibile l'appello siccome proposto da avvocati che, essendosi dichiarati meri rappresentanti (e non anche difensori) dell'Istituto, dovevano ritenersi privi di ius postulandi; che, con il quinto motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 5 e 6, lett. c), I. n. 448/1998, e dell'art. 44, comma 1, I. n. 448/2001, per avere la Corte territoriale ritenuto l'insussistenza dei presupposti di fatto per la fruizione degli sgravi; che il primo motivo è infondato, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, l'atto d'appello va bensì notificato in uno dei luoghi indicati dall'art. 330 c.p.c. (ossia presso il procuratore costituito in primo grado ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado), ma alla parte personalmente, in quanto destinataria della notifica dell'atto d'impugnazione, essendo la rappresentanza processuale del difensore limitata a ciascun grado di giudizio (così Cass. n. 16145 del 2001 e innumerevoli succ. conf.); che parimenti infondato è il secondo motivo, essendosi chiarito che la trasformazione di una società commerciale in società di tipo diverso comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario, sussistendo semmai a carico della società risultante da una trasformazione che abbia comportato la diversità di tipo e di denominazione sociale l'onere di provare, in caso di contestazione di controparte, la propria legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti della società preesistente, non dissimilmente da quanto previsto a carico del successore a titolo particolare oppure universale che impugni una sentenza resa nei confronti del proprio dante causa (così già Cass. n. 7131 del 1994; più recentemente, Cass. nn. 13434 del 2002, 13467 del 2011, 23030 del 2020); che il quarto motivo, che va esaminato con priorità rispetto al terzo, involgendo tout court l'esistenza di un valido ius postulandi, è palesemente infondato, risultando dall'intestazione del ricorso in appello dell'INPS in atti il conferimento alle avv.te Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi e Caterina Battaglia di «procura generale alle liti per atto Notar Franco Lupo di Roma», con indicazione dei relativi numeri di repertorio, e non essendosi contestato che la medesima fosse stata allegata agli atti di quel giudizio; che, ciò premesso, altrettanto infondato è il terzo motivo, essendo consolidato il principio secondo cui, qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo e non disgiuntivo del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che gli atti processuali possono essere posti in essere anche da uno solo dei legali e che devono ritenersi legittime la sottoscrizione del ricorso da parte di uno dei difensori nominati in via disgiuntiva e la 5 k richiesta della notificazione del ricorso da parte di altro difensore (Cass. n. 13252 del 2006); che, con riguardo al quinto motivo, va preliminarmente rilevato che i giudici territoriali hanno ritenuto insussistenti i presupposti di fatto per il godimento degli sgravi «non solo perché la circostanza [...] che tutti i lavoratori per i quali è stato richiesto lo sgravio hanno effettuato un numero di ore [di] gran lunga inferiore rispetto all'orario previsto dal CCNL [...] getta un'ombra di dubbio sulla effettività delle assunzioni a tempo pieno [...] che si rafforza anche tenendo presente che [...] il datore ha inspiegabilmente indicato come causa di cessazione dei rapporti non già il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata ma la riduzione del personale», ma «soprattutto perché», a loro avviso, nessun rilievo, ai fini del godimento degli sgravi, potrebbe avere «la causa per cui il datore di lavoro ha dovuto recedere dai rapporti di lavoro» (così la sentenza impugnata, pagg. 4-5); che le doglianze mosse dall'odierna ricorrente nei confronti della prima delle due ratíones decidendí dianzi menzionate si sostanziano in una richiesta di rivisitazione delle risultanze processuali (cfr. pagg. 12-13 del ricorso per cassazione), affatto inammissibile in questa sede di legittimità; che tale inammissibilità priva di rilievo le censure mosse nei confronti dell'affermazione in diritto della sentenza impugnata, dovendo darsi continuità al principio secondo cui, se è vero che quando una decisione di merito si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza, non è meno vero che, una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, diventano inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che, quand'anche essi dovessero risultare fondati, non potrebbe comunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. n. 12372 del 2006); che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l'INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5.5.2021. IL PESIDENTE alo