Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished without cost allocation per contrari party's adherence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. against the lower court's ruling in favor of the drivers was extinguished following the plaintiff's withdrawal. Although the drivers had successfully claimed unpaid weekly and daily rest periods under EU regulations, the plaintiff voluntarily withdrew the appeal with the contrari party's consent. Consequently, the court declared the proceedings terminated without issuing a specific ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A declaratory judgment of extinction of proceedings due to withdrawal precludes the application of the rule requiring the losing appellant to reimburse the unified contribution, particularly when the contrari party adheres to the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso 24788-2017 proposto da: SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIA GALASSI; - ricorrente - contro COSTANTINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 22, presso lo studio dell'avvocato LUIGI INFANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ITALO MARIANO SIGNORE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1358/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/05/2017 R.G.N. 3235/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che con il ricorso di primo grado Giovanni Costantino e Giovanni Taurisano, allegarono di essere autisti addetti al servizio di linea su percorsi lunghi più di 50 Km, di avere goduto del riposo settimanale in misura inferiore alle prescritte 45 ore consecutive e di non avere fruito, nel periodo agosto 2003/agosto 2008 del riposo giornaliero minimo pari a 11 ore come previsto dai Regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 561/06; chiesero ai sensi dell'art. 2019 cod. civ. e 36 Cost. la condanna della datrice di lavoro Società Trasporti Pubblici Brindisi i s.p.a. ad un'indennità sostitutiva per ogni ora o frazione di ora di riposo giornaliero e/o settimanale non goduto nei termini stabiliti dal Regolamento CEE ; il giudice di primo grado ha accolto la domanda con statuizione confermata in seconde cure dalla Corte di appello di Lecce; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.T.P. Brindisi s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso; parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso;
Considerato che l'atto di rinunzia al ricorso per cassazione "con compensazione delle spese" è stato sottoscritto per adesione dai controricorrenti e dal difensore degli stessi; stante la rinunzia al ricorso deve essere dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; avendo i controricorrenti aderito ritualmente alla rinunzia non si fa luogo alla statuizione di condanna alle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4 , cod. proc. civ.;in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n.19560 del 2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Roma, camera di consiglio dell'8 aprile 2021 Il Presidente o Giudin2,14,e Giovarmi L - Dott. Umberto Berrino c)144i44..un RU ICernESUPREMADICASSAZIONE r W SezIong M",e/i/0,.ez OEPOCTATO i N CANCT:LLEPIA 0