Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28611/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28611/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation process extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. Although the lower courts had awarded substitute rest indemnity to the driver for missed weekly and daily rest periods, the appellant voluntarily abandoned the litigation. Consequently, the court ruled that no costs should be allocated to the losing party under the specific procedural articles governing such withdrawals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal, the process is extinguished and the rule requiring the losing appellant to pay the uniform contribution does not apply.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal extinction of process allocation of litigation costs substitute rest indemnity labor law procedural rules sussidio per le spese di soggiornante settimanale indennizzo per invalidità risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Considerato che l'atto di rinunzia al ricorso per cassazione "con compensazione delle spese" è stato sottoscritto per adesione dal controricorrente unitamente al proprio difensore; stante la rinunzia al ricorso deve essere dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
civ.; i in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 2019 cod. civ
561/06; chiese ai sensi dell'art. 2019 cod. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Considerato che l'atto di rinunzia al ricorso per cassazione "con compensazione delle spese" è stato sottoscritto per adesione dal controricorrente unitamente al proprio difensore; stante la rinunzia al ricorso deve essere dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19560 del 2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 24785-2017 proposto da: SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIA GALASSI; - ricorrente - 2021 contro 1329 CIRACI' FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 22, presso lo studio dell'avvocato LUIGI INFANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ITALO MARIANO SIGNORE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1236/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/05/2017 R.G.N. 619/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che con il ricorso di primo grado Francesco Ciraci allegò di essere autista addetto al servizio di linea su percorsi lunghi più di 50 Km, di avere goduto del riposo settimanale in misura inferiore alle prescritte 45 ore consecutive e di non avere fruito, nel periodo agosto 2003/agosto 2008 del riposo giornaliero minimo pari a 11 ore come previsto dai Regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 561/06; chiese ai sensi dell'art. 2019 cod. civ. e 36 Cost. la condanna della datrice di lavoro Società Trasporti Pubblici Brindisi s.p.a. ad un'indennità sostitutiva per ogni ora o frazione di ora di riposo giornaliero e/o settimanale non goduto nei termini stabiliti dal Regolamento CEE ; il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda condannò S.T.P. Brindisi s.p.a. alla somma di C 9,225,26 oltre accessori a titolo di indennità sostitutiva; la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.T.P. Brindisi s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso; parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso;

Considerato che l'atto di rinunzia al ricorso per cassazione "con compensazione delle spese" è stato sottoscritto per adesione dal controricorrente unitamente al proprio difensore; stante la rinunzia al ricorso deve essere dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; avendo i controricorrenti aderito ritualmente alla rinunzia non si fa luogo alla statuizione di condanna alle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4 , cod. proc. civ.; i in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n.19560 del 2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Roma, camera di consiglio dell'8 aprile 2021 Il Presidente ortizionarío Giudizatio Dott. Umberto Berrino Giovarmi R ELL0 ~1 CORTESUPREMADICASSAZIONE! Sezione IIONIOl s,~, DEPOSYTAT