Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared process extinct per acceptance of renunciation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal, which was accepted by the respondent. The underlying dispute involved a driver claiming damages for unrecorded rest breaks violating EU regulations, with the lower court having awarded compensation based on equitable assessment. Since the appellant voluntarily renounced the appeal after the notification, the procedural conditions for continuation were no longer met, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 391, ultimo comma c.p.c.: Upon withdrawal of the appeal accepted by the opposing party, the process is declared extinct by ordinance, and no provision is made regarding litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 407-2019 proposto da: SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIA GALASSI; - ricorrente - 2021 contro 1327 TINELLA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 22, presso lo studio dell'avvocato LUIGI INFANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ITALO MARIANO SIGNORE; - controricorrente avverso la sentenza n. 921/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 1127/2015; udita la relazione della causa svolta nella came2a di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. r.g. n. 407/2019 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva accolto la domanda di Pasquale Tinella di condanna della datrice di lavoro Società di Trasporti Pubblici di Brindisi s.p.a. (S.T.P. Brindisi s.p.a.) a risarcire il danno sofferto in relazione alla mancata attribuzione del riposo minimo di 11 ore consecutive e di quello settimanale di 45 ore imposto dai Regolamenti CE 3820/85 e 561/06 nel periodo luglio 2003-agosto 2008, danno che aveva quantificato in C 6.982,08 comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.
2. Il giudice di appello ha ricordato che' l'art. 8 paragrafi 1 e 2 del Regolamento Cee il riposo giornaliero è finalizzato al recupero delle tx.4-4c- energie psico fisiche ed anche "utilizzazione del tempo libero con la conseguenza che una sosta inoperosa fuori dalla residenza di servizio tra una corsa e l'altra durante turni di guida superiori a 13 ore e 50 km non è equipollente al riposo intermedio. Ha rammentato che a norma del paragrafo 6 del citato art. 8, poi, i conducenti effettuano due periodi di riposo settimanale regolare di almeno 45 ore ovvero ?Lin periodo, un periodo di riposo regolare ed un riposo settimanale ridotto, di 24 ore e che entro la fine della terza settimana successiva dovra5ferò godere di un periodo di riposo equivalente. Ha precisato che in base a quanto disposto dal paragrafo 7 qualsiasi riposo a compensazione di un riposo settimanale ridotto deve seguire ad un riposo di almeno nove ore.
3. Tanto premesso il giudice di appello ha rammentato che grava sulla società dimostrare fatti impeditivi e/o estintivi del diritto rivendicato dal lavoratore e che il danno, in termini di usura psico fisica conseguente al mancato godimento dei riposi, non può essere escluso per effetto di riposi concessi in un tempo successivo rispetto alla previsione legale o contrattuale, stante la maggiore penosità dell'attività resa.
4. Ha ritenuto che il recupero delle ore di mancato riposo non possa essere frazionato poiché il Regolamento prevede che sia goduto in maniera continuativa e che debba aggiungersi nella sua interezza al riposo giornaliero o settimanale ed ha ricordato che la compensazione deve essere comunicata al lavoratore. r.g. n. 32578/2018 5. Ha accertato che il lavoratore aveva dimostrato di essere stato adibito a prestare la sua attività secondo dei turni e che aveva documentato le presenze giornaliere e la lunghezza dei percorsi. Dal canto suo la società che ne era onerata non aveva dimostrato invece che i turni erano stati organizzati in maniera conforme al Regolamento ed anzi la consulenza disposta in primo grado aveva confortato la tesi dell'attore.
6. Ha poi ritenuto che la quantificazione del danno non patrimoniale reclamato non avrebbe potuto che essere equitativa; che una volta dimostrata la violazione il danno si presume fino a prova del contrario; che infine la quantificazione operata dal giudice di primo grado parametrata alla retribuzione prevista dalla contrattazione di settore era corretta.
7. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la S.T.P. Brindisi s.p.a. che articola cinque motivi cui resiste con controricorso Pasquale Tinella. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 18 marzo 2021 sottoscritto per accettazione dal controricorrente. CONSIDERATO CHE 8. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art.8 paragrafo 3 del Regolamento CEE n. 3280/85, dell'art. 8 par.6 Regolamento CEE 561/06 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ..
9. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ.
10. Con il terzo motivo è censurata la sentenza per avere, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 1226 cod. civ., presunto il danno e, quindi, proceduto alla liquidazione in via equitativa dello stesso.
12. Con il quarto di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ..
13. Con l'ultimo motivo, infine, denuncia la violazione dell'Accordo Nazionale 25.7.1997 per mancata applicazione dell'art. 14 relativo all'indennità risarcitoria per mancati riposi. r.g. n. 32578/2018 14. Tanto premesso rileva il Collegio che successivamente alla notifica del ricorso per cassazione la società, preso atto degli orientamenti giurisprudenziali medio tempore consolidatisi, ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare pertanto al ricorso per cassazione. 14.1.Tale rinuncia, ritualmente depositata in giudizio risulta essere stata accettata dalla parte controricorrente che l'ha sottoscritta per adesione. 14.2.
Ne segue che ai sensi dell' art. 391 cod. proc. civ. il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art.391, 10 comma cod.proc.civ.) - stante la sua trattazione in adunanza camerale (argomento ex Cass. S.U. n.6407/2004) e, ai sensi dell'art. 391 ultimo comma cod.proc.civ., non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio. 14.3. Non sussistono poi le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass.n. 19071/2018;
Cass. n. 31732/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 aprile 2021 o Giudizirri Il Presidente Giovanqi R < (Umberto Berrino) , • .nn•