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Ordinanza — n. 28605/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim for solidarity contribution restitution based on accrued pension calculations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28605/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Naples Court of Appeal, ordering the restitution of withheld solidarity contributions to the plaintiff. The lower court had incorrectly applied the law by requiring the full payment of supplementary benefits before calculating the contribution, whereas the statute mandates calculation based on amounts accrued by September 30, 1999. The Court ruled that the lower judgment violated specific articles of the 1999 Law and the 2011 Decree-Law, necessitating a cassation to restore the correct legal interpretation regarding accrued rights.

Regesto Legislator

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Art. 64, comma 5 della legge 144/1999; Art. 18, comma 19 del d.l. 98/2011: The solidarity contribution is due to former employees and active workers based on the supplementary pension accrued as of September 30, 1999, regardless of whether the full supplementary benefit has been paid.

Parole chiave

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solidarity contribution accrued pension INPS restitution supplementary benefits cassation ruling deduzione dei contributi di mantenimento prestazione speciale a carattere non contributivo contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 64, comma 5 della legge 144/1999
632875 - 01) che, in materia di contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà spetta, ai sensi dell'art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
Art. 18, comma 19 del d.l. 98/2011, convertito nella legge 111/2011
144, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 19, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18666 del 04/09/2014
Questa Corte ha giàaffermato (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18666 del 04/09/2014, Rv.
Corte Costituzionale, sentenza n. 156 del 2014
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26254-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO; 2021 - ricorrenti - 1019 contro PREZIOSI NUNZIATINA; - intimata - avverso la sentenza n. 6564/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2014 R.G.N. 625/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. r.g.26254/15 - Inps contro Preziosi RITENUTO CHE: Con sentenza del 30.10.14 la corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza 24.11.10 del tribunale di Avellino che aveva accertato il diritto della signora Preziosi alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione a titolo di contributo di solidarietà (previsto in linea generale nella misura del 2% delle prestazioni integrative "erogate o maturate" presso i fondi e la gestione speciale). In particolare, affermava la corte territoriale che il riferimento alle somme "maturate" fosse rilevante per la sola ipotesi di divieto di cumulo alla base della mancata erogazione, ritenendo dunque necessaria in ogni caso l'erogazione del trattamento integrativo, possibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Avverso tale sentenza ricorre l'Inps per un motivo, illustrato da memoria; la signora Preziuso è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo si deduce violazione degli articoli 64 co.5 legge n. 144 del 1999 e 18, co. 19, decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, per avertvtrascurato la specifica alternativa prevista dalla legge. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha giàaffermato (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18666 del 04/09/2014, Rv. 632875 - 01) che, in materia di contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà spetta, ai sensi dell'art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 19, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, agli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento e ai lavoratori ancora in servizio, per i quali è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione, rispondendo la disciplina, come affermato dalla sentenza n. 156 del 2014 della Corte costituzionale, ad obiettivi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali quelli della certezza del diritto e del ripristino della uguaglianza e della solidarietà all'interno del sistema previdenziale.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva della lite. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate, essendo l'intervento della prima pronuncia di legittimità in materia pressoché coevo rispetto alla sentenza impugnata. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della lite. Spese dell'intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2021. Il Presidente Umberto Berrino FUN7Tr GRIDIZIARIC Ma a #7 coia Li