Cassation court dismisses appeal on termination of employment due to collective agreement settlement. The court declares the subject matter of the dispute ended. The parties' arguments regarding illegal work assignment are superseded by the settlement. The court compensates costs between the employer and employee. The decision establishes that a collective agreement ends the litigation. The legal issue is the effect of a collective agreement on pending claims. The outcome is the termination of the dispute and cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ended following a collective agreement signed by the parties. The employer, Dab Pumps S.p.A., had appealed a lower court ruling that found the employee's termination illegal under the work assignment regime. The court ruled that the new collective agreement superseded the pending litigation, thereby resolving the conflict between the parties. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs between the employer and the employee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, comma 5, I. n. 300/1970; Art. 18, comma 5, I. n. 300/1970: A collective agreement signed by the parties terminates the subject matter of the dispute, rendering further litigation on the same issues unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso 25991-2017 proposto da: DAB PUMPS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA MARI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2020 VICARIO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, 2506 VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA ALLEGRO, GIAMPAOLO LANDO; - controricorrente - - avverso la sentenza non definitiva n. 380/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/06/2017 R.G.N. 1056/2015; - avverso la sentenza definitiva n. 648/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/10/2017 R.G.N. 1056/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, ha depositato conclusioni scritte. LEVATO - che, con successive sentenze, quella non definitiva del 22 giugno 2017 e quella definitiva del 10 ottobre 2017 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Vicenza, accoglieva la domanda proposta da Francesca Vicario nei confronti della Dab Pumps S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla Vicario con applicazione del regime di cui all'art. 18 I. n. 300/1970; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non invocabile nella specie, relativa alla costituzione con l'impresa utilizzatrice del rapporto di lavoro, illegittimamente qualificato come lavoro somministrato, l'art. 18, comma 5, I. n. 300/1970, escludendo, pertanto, la risoluzione di diritto del rapporto medesimo per l'inutile decorso di trenta giorni dall'invito alla ripresa del servizio; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Vicario; - che, nelle more dell'udienza di discussione, entrambe le parti hanno presentato, in relazione all'intervenuta sottoscrizione di un accordo sindacale, separate istanze di cessazione della materia del contendere, in relazione ak qual il Collegio, dato atto, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 17.11.2020 Il Presidente