Ordinanza — n. 28366/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORIETNAAZA sul ricorso 28090-2015 propo3to da: MUCCILLO GROUP S.R.L., persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ODERISI DA SUBBIO N.31, presso ASSUNTA BORZACCHIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE TRUPPI; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZASOCIALE, in persona cel 1646 Tio Presidente e legale rappresentante pro temp)re, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Creciti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dadi avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7002/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/11/2015 R.G.N. 4762/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 da:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Ordinanza — n. 28366/2021 — snciv · Corte di Cassazione: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZASOCIALE, in persona cel 1646 Tio Presidente e legale rappresentante pro temp)re, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Creciti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dadi avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7002/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/11/2015 R.G.N. 4762/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 da:
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ORIETNAAZA sul ricorso 28090-2015 propo3to da: MUCCILLO GROUP S.R.L., persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ODERISI DA SUBBIO N.31, presso ASSUNTA BORZACCHIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE TRUPPI; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZASOCIALE, in persona cel 1646 Tio Presidente e legale rappresentante pro temp)re, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Creciti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dadi avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7002/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/11/2015 R.G.N. 4762/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 da:
Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 21.11.2014, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da Muccillo Group s.r.l. volta a beneficiare degli sgravi ex art. 8, comma 4, I. n. 223/1991, previa declaratoria di legittimità della contribuzione versata ex art. 25, comma 9, I. n. 223/1991, cit., per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e da essa assunti a tempo indeterminato; che avverso tale pronuncia Muccillo Group s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS, anche n.q. di procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso; che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per essersi avvalsa della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con I n. 225/2016);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.I n. 193/2016 (conv. con I. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018); che, risultando dalla documentazione allegata alla rinuncia depositata in atti tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l'integrale pagamento del debito, va dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere; che nulla va statuito sulle spese, il contenuto della definizione agevolata assorbendo il costo del processo pendente (così Cass. n. 24083 del 2018, cit.); che, non trovando applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto misura eccezionale e come tale applicabile ai soli casi tipici di rigetto o di declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.nn. 23175 del 2015, 19071 del 2018), non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5.5.2021. I • ESIDENTE i nonano ssana Mancino Giovanni g COR11 SUPREMA w S