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Ordinanza — n. 28364/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding evidence and burden of proof allocation in social security dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28364/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alberto Campegiani's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding unpaid social security contributions. Campegiani argued that the lower court improperly shifted the burden of proof regarding applicable collective labor agreements and failed to specify criteria for legal costs. The court found the appeal inadmissible because the specific documents and arguments cited in the cassation petition were not sufficiently detailed or transcribed to provide a factual foundation for the grievances.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 376 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specific factual detail regarding the contested acts, and the burden of proof for legal cost calculations rests on the appellant to demonstrate the concrete economic aggravation suffered.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility burden of proof allocation collective labor agreement social security contributions legal costs calculation specificity requirement INPS dispute credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter ult. co. c.p.c.
55/2014; che l'eccezione d'inammissibilità del primo motivo, proposta dall'INPS in relazione al disposto dell'art. 348-ter ult. co. c.p.c.
Art. 20, d.lgs. n. 375/1993
Art. 4, d.m. n. 55/2014
375/1993, e altresì per aver liquidato le spese giudiziali in suo danno senza precisare i criteri del loro calcolo ex art. 4, d.m. n. 55/2014; che l'eccezione d'inammissibilità del primo motivo, proposta dall'INPS in relazione al disposto dell'art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 6489 del 2012
Cass. n. 20128 del 2015
Cass. n. 15363 del 2016
Cass. n. 7327 del 2018
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Testo completo

e ORD:NANZA sul ricorso 23235-2015 proposto da: CAMPEGIANI ALBERTO, eletti_vamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 33, pressc lo studio dell'avvocato ANNA SCIFONI, che lo rapp::esenta e difende unitamente all'avvocato DAMIANO MERETA; - ricorrente - CO ntro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2021 SOCIALE, in persona del 2UO Presidente e legale 1642 rappresentante pro temp)re, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dadi avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE i«DSE, CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - nonché, contro EQUITALIA SUD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 2502/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2015 R.G.N. 10786/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 25.3.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Alberto Campegiani avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS contributi omessi in danno di operai assunti a tempo determinato; che avverso tale pronuncia Alberto Campegiani ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due articolati motivi di censura; che l'INPS, anche quale procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che l'INPS avesse dato prova del CCNL applicabile alla fattispecie, pur avendo allegato agli atti soltanto una tabella delle retribuzioni dovute secondo il CCNL Confindustria per gli operai agricoli e florovivaisti, ed altresì per aver ritenuto decisivi i dati emergenti dagli estratti telematici prodotti dall'Istituto rispetto a quelli dei c.d. modelli DMAG da lui prodotti con il ricorso in opposizione; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di norme di diritto e di contratto collettivo per averlo la Corte territoriale gravato dell'onere della prova della corretta applicazione del CCNL utile ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 20, d.lgs. n. 375/1993, e altresì per aver liquidato le spese giudiziali in suo danno senza precisare i criteri del loro calcolo ex art. 4, d.m. n. 55/2014; che l'eccezione d'inammissibilità del primo motivo, proposta dall'INPS in relazione al disposto dell'art. 348-ter ult. co. c.p.c.

è infondata, applicandosi la norma invocata ai processi d'appello introdotti a decorrere dall'11.9.2012; che, ciò premesso, il motivo risulta comunque inammissibile per difetto di specificità, riferendosi ad atti e documenti processuali (tabelle retributive, estratti telematici e denunce mensili per lavoratori agricoli) il cui contenuto non risulta trascritto nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria al fine di dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale; che il secondo motivo è infondato nella parte in cui si duole dell'errata ripartizione dell'onere probatorio, essendo consolidato il principio secondo cui compete al datore di lavoro la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare di un'agevolazione che consenta il pagamento in misura ridotta dell'obbligazione contributiva (cfr.

Cass. S.U. n. 6489 del 2012 e innumerevoli successive conformi), mentre è inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione dei criteri legali di liquidazione delle spese di lite, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la parte che propone ricorso per cassazione deducendo l'illegittima liquidazione delle spese processuali ha l'onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dalla corretta applicazione delle disposizioni legali (cfr. Cass. nn. 20128 del 2015, 15363 del 2016, 7327 del 2018), ciò che nella specie non è dato leggere nel ricorso per cassazione;che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 1.100,00, di cui C 900,00 per compensi, oltre spese legali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5.5.2021. ILPRESIDENTE sana Mancino W ~trio Oindinark Giovantii RU Icore supàatAw CAMMEI, 4: IVSezten~qv