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Ordinanza — n. 28357/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; employer's claim against driver's rest violation damages extinguished by consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28357/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the employer's formal withdrawal of the lawsuit. The lower court had ruled in favor of the driver, awarding damages for the company's failure to provide mandatory rest periods under EU regulations. The employer subsequently renounced the appeal, leading the court to terminate the proceedings without addressing the substantive legal arguments regarding rest compensation.

Regesto Legislator

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Art. 8 par. 3 Reg. CEE 3280/85; Art. 8 par. 6 Reg. CEE 561/06; Art. 391 c.p.c.: The procedural process is extinguished by order when the appellant withdraws the appeal, which must be accepted by the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings EU rest regulations driver rest compensation employer liability damages procedural extinction order consensual termination sussidio per le spese di soggiornante settimanale

Disposizioni normative citate

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Art. 8 par. 3 Reg. CEE 3280/85
3280/85, dell'art. 8 par.6 Regolamento CEE 561/06 in relazione all'art.
Art. 8 par. 6 Reg. CEE 561/06
3280/85, dell'art. 8 par.6 Regolamento CEE 561/06 in relazione all'art.
Art. 391 c.p.c.
Ne segue che ai sensi dell' art. 391 cod.
Art. 391, 10 comma c.p.c.
Ne segue che ai sensi dell' art. 391 cod.
Art. 391 ultimo comma c.p.c.
Ne segue che ai sensi dell' art. 391 cod.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono poi le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass.n.
art. 2697 cod. civ
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 2043 cod. civ
Con il quarto motivo, infine, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ..
art. 391 cod. proc. civ
Ne segue che ai sensi dell' art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 6407/2004
Cass. n. 19071/2018
Cass. n. 31732/2018
19071/2018; Cass. n. 31732/2018).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 11201-2019 proposto da: SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentato e difeso dagli avvocati CATALDO MOTTA, VALERIA GALASSI; - ricorrente - contro MOLA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 22, presso lo studio dell'avvocato LUIGI INFANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ITALO MARIANO SIGNORE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1048/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/10/2018 R.G.N. 2017/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA CARRI.r.g . n. 325~3 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva accolto la domanda di Angelo Mola di condanna della datrice di lavoro Società di Trasporti Pubblici di Brindisi s.p.a. (S.T.P. Brindisi s.p.a.) a risarcire il danno sofferto in relazione alla mancata attribuzione del riposo minimo di 11 ore consecutive e di quello settimanale di 45 ore imposto dai Regolamenti CE 3820/85 e 561/06 nel periodo novembre 2006-luglio 2008, danno che aveva quantificato in € 12.491,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora del 29.10.2010 al soddisfo.

2. Il giudice di appello ha ricordato che l'art. 8 paragrafi 1 e 2 del Regolamento Cee il riposo giornaliero è finalizzato al recupero delle 0.4 — energie psico fisiche ed anche vutilizzazione del tempo libero con la conseguenza che una sosta inoperosa fuori dalla residenza di servizio tra una corsa e l'altra durante turni di guida superiori a 13 ore e 50 km non è equipollente al riposo intermedio. Ha rammentato che a norma del paragrafo 6 del citato art. 8, poi, i conducenti effettuano due periodi di riposo settimanale regolare di almeno 45 ore ovvero iffn penodn un periodo di riposo regolare ed un riposo settimanale ridotto, di 24 ore e che entro la fine della terza settimana successiva dovrall5rò godere di un periodo di riposo equivalente. Ha precisato che in base a quanto disposto dal paragrafo 7 qualsiasi riposo a compensazione di un riposo settimanale ridotto deve seguire ad un riposo di almeno nove ore.

3. Tanto premesso il giudice di appello ha rammentato che grava sulla società dimostrare fatti impeditivi e/o estintivi del diritto rivendicato dal lavoratore e che il danno, in termini di usura psico fisica conseguente al mancato godimento dei riposi, non può essere escluso per effetto di riposi concessi in un tempo successivo rispetto alla previsione legale o contrattuale, stante la maggiore penosità dell'attività resa.

4. Ha ritenuto che il recupero delle ore di mancato riposo non possa essere frazionato poiché il Regolamento prevede che sia goduto in maniera continuativa e che debba aggiungersi nella sua interezza al riposo giornaliero o settimanale ed ha ricordato che la compensazione deve essere comunicata al lavoratore. .cy/f/LQ i r.g. n. 325187'2OT8 5. Ha accertato che il lavoratore aveva dimostrato di essere stato adibito a prestare la sua attività secondo dei turni e che aveva documentato le presenze giornaliere e la lunghezza dei percorsi. Dal canto suo la società che ne era onerata non aveva dimostrato invece che i turni erano stati organizzati in maniera conforme al Regolamento ed anzi la consulenza disposta in primo grado aveva confortato la tesi dell'attore.

6. Ha poi ritenuto che la quantificazione del danno non patrimoniale reclamato non avrebbe potuto che essere equitativa; che una volta dimostrata la violazione il danno si presume fino a prova del contrario; che infine la quantificazione operata dal giudice di primo grado parametrata alla retribuzione prevista dalla contrattazione di settore era corretta.

7. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la S.T.P. Brindisi s.p.a. che articola quattro motivi cui resiste con controricorso Angelo Mola.La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 18 marzo 2021 sottoscritto per accettazione dal controricorrente. CONSIDERATO CHE 8. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art.8 paragrafo 3 del Regolamento CEE n. 3280/85, dell'art. 8 par.6 Regolamento CEE 561/06 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ..

9. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ.

10. Con il terzo motivo è censurata la sentenza per avere, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 1226 cod. civ., presunto il danno e, quindi, proceduto alla liquidazione in via equitativa dello stesso.

11. Con il quarto motivo, infine, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ..

12. Tanto premesso rileva il Collegio che successivamente alla notifica del ricorso per cassazione la società, preso atto degli orientamenti giurisprudenziali medio tempore consolidatisi, ha dichiarato di non aver /7j (i r.g. n.3'257812018 più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare pertanto al ricorso per cassazione. 12.1.Tale rinuncia, ritualmente depositata in giudizio risulta essere stata accettata dalla parte controricorrente che l'ha sottoscritta per adesione. 12.2. Ne segue che ai sensi dell' art. 391 cod. proc. civ. il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art.391, 10 comma cod.proc.civ.) — stante la sua trattazione in adunanza camerate (argomento ex Cass.

S.U. n.6407/2004) e, ai sensi dell'art. 391 ultimo comma cod.proc.civ., non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio. 12.3. Non sussistono poi le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass.n. 19071/2018; Cass. n. 31732/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 aprile 2021 Il Presidente