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Ordinanza — n. 28167/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after parties reached a settlement agreement during proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28167/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement while the case was pending. Although the appellant initially sought to overturn the lower court's ruling reinstating the employee, the court found no evidence that the settlement was properly accepted by the counter-appellant or notified to them. Consequently, the court ruled that the interest to pursue the appeal had vanished, rendering the action legally unsustainable.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012: An appeal becomes inadmissible due to lack of interest if the parties reach a settlement during the proceedings without proper acceptance and notification of the withdrawal.

Parole chiave

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lack of interest settlement agreement inadmissible appeal transitional settlement procedural waiver restituzione delle indennità di disoccupazione annullamento del licenziamento indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 14869/2020; 22098/2018; 2934/2015; 21951/2013
Cass. n. 3542/2017
115 del 2012, perché la declaratoria di inammissibilità è stata determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3542/2017).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 1222-2019 proposto da: D'APOLITO GIAMPIERO (titolare dell'omonima Ditta), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO GIANNONE 27, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA CAPUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO BINI, STEFANIA DI PIETRO; - ricorrente - contro 2021 EL FORI RACHID, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 656 BOCCA DI LEONE, 78, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA POZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO NATALE RIGANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1379/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2018 R.G.N. 574/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPINA LEO. R.G. 1222/2019 Adunanza camerale dell'Il febbraio 2021 RILEVATO che, con la sentenza n. 1379/2018, pubblicata in data 16.10.2018, la Corte di Appello di Milano, accogliendo il gravame interposto da El Kori Rachid, nei confronti di Giampiero D'Apolito, quale titolare dell'omonima ditta individuale, avverso la pronunzia del Tribunale di Varese n. 142/2015, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore il 25.6.2014 dal D'Apolito ed ha condannato quest'ultimo <<alla riassunzione dell'appellante entro tre giorni o, in mancanza, al pagamento in favore dello stesso dell'indennità risarcitoria nella misura di 2,5 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto, pari ad Euro 1.568,78, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alla corresponsione della somma di Euro 610,58, oltre accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso»; che per la cassazione della sentenza Giampiero D'Apolito, titolare della omonima ditta individuale, ha proposto ricorso affidato ad un motivo; che El Kori Rachid ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l'originale dell'atto di rinunzia al ricorso, in data 13.1.2021, sottoscritto da Giampiero D'Apolito e dai difensori del medesimo, avv.ti Fabrizio Bini e Stefania Di Pietro, in cui si dichiara, altresì, <<di accettare la rinunzia al controricorso proposto e notificato il 4/2/19 e depositato il 19/2/19 da El Kori Rachid», poiché <<nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto intese transattive ed è pertanto loro intenzione abbandonare l'odierno giudizio»; che, nella fattispecie,manca l'accettazione del controricorrente e non vi è prova della notifica al medesimo della rinunzia; che, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex multis, Cass. nn. 14869/2020; 22098/2018; 2934/2015; 21951/2013), va dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare lo stesso, «essendo state raggiunte intese transattive nelle more del giudizio»: e ciò, «in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato»; che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio; che, nel caso di specie, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2012, perché la declaratoria di inammissibilità è stata determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3542/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale dell'il.