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Ordinanza — n. 28165/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows union appeal, overturning lower court ruling on union assembly authorization rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28165/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy allowed the union's appeal against a lower court decision that had denied the right to convene a paid assembly. The union argued that the statutory framework grants individual RSU members the authority to organize such meetings, superseding previous management prerogatives. The court agreed, citing specific articles of the collective agreement and labor law to overturn the appellate judgment and remand the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 4, 5, 7, parte seconda, sezione seconda del T.U. sulla Rappresentanza 10.1.2014; Art. 20 della I. n. 300 del 1970: The statutory provisions establish that individual members of the Works Council possess the authority to convene assemblies, confirming their subrogation to management powers regarding this function.

Parole chiave

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union assembly authorization Works Council powers collective bargaining agreement labor law representation management prerogatives elezioni sindacali difetto di legittimazione dell'associazione principio del contratto collettivo unico

Disposizioni normative citate

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Art. 4, 5, 7, parte seconda, sezione seconda del T.U. sulla Rappresentanza 10.1.2014
Art. 20 della I. n. 300 del 1970
induce a reputare del tutto compatibile la natura di organismo e funzione collegiale della RSU con la legittimazione anche della singola RSU a chiedere l'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 20 della I. n. 300 del 1970, nonché dagli artt.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 385, terzo comma, c.p.c.
13978/2017, citata, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c..
art. 118 Disp. att. c.p
3067/2020 in un caso del tutto analogo a quello di cui si tratta - cui il Collegio, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo -, l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13978/2017
Cass. n. 3067/2020
del 2014;che, peraltro, come sottolineato altresì da Cass. n. 3067/2020 in un caso del tutto analogo a quello di cui si tratta - cui il Collegio, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23245-2017 proposto da: FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM- CGIL PROVINCIALE DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, ELENA POLI, SILVIA INGEGNERI, SAVINA BOMBOI, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 277 SOGEFI FILTRATION ITALY S.P.A. (nuova denominazione della SOGEFI ITALY S.P.A. già SOGEFI REJNA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA ROPOLO, DIEGO DIRUTIGLIANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 241/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/03/2017 R.G.N. 398/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPINA LEO. R.G. n. 23245/2017 Adunanza camerale del 26 gennaio 2021 RILEVATO che la Corte di Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 29.3.2017, ha respinto il gravame interposto dalla FIOM-CGIL Provinciale di Torino, avverso la pronunzia di prima istanza, che ha escluso l'antisindacalità della condotta della Sogefi Italy S.p.A., consistita nella mancata autorizzazione allo svolgimento di un'ora di assemblea retribuita il 27.11.2014, convocata dai soli componenti della RSU eletti nelle liste della FIOM-CGIL Provinciale di Torino, osservando che la presenza di indici letterari e sistematici nella parte seconda, sezione seconda, dell'art. 7 dell'Accordo Interconfederale T.U. sulla rappresentanza 10.1.2014, applicabile ratione temporis, «deponevano tutti per una portata della regola maggioritaria non limitata alla sola attività contrattuale, ma estesa alla totalità delle materie ricadenti nella sfera delle attribuzioni delle RSU, tra le quali» rientrava la facoltà potestativa di indizione dell'assemblea; che per la cassazione della sentenza la FIOM-CGIL Provinciale di Torino ha proposto ricorso articolando un motivo uteriormente illustrato da memoria; che la Sogefi Filtration Italy S.p.A. (già Sogefi Italy S.p.A.) ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7, parte seconda, sezione seconda, del T.U. sulla Rappresentanza 10.1.2014 anche in relazione al disposto di cui agli artt. 19 e 20 della I. n. 300 del 1970 e 39 Cost., e si lamenta che la Corte di Appello «ha trascurato le disposizioni» citate «dalle quali si evince chiaramente la titolarità, in capo ai singoli componenti la RSU dotati di rappresentatività ex art. 19 cit., di indire assemblee essendo essi subentrati ai dirigenti delle RSA (tra i cui poteri rientrava quello di indire assemblee)»; e si deduce, inoltre, che l'interpretazione data dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 13978/2017 relativamente all'Accordo Interconfederale del 1993 è valida altresì per l'Accordo del 2014; che il motivo è fondato, avendo le S.U. di questa Corte, con la sentenza testé citata (successiva alla sentenza oggetto del presente giudizio), fornito una esegesi sistematica dell'Accordo Interconfederale del 1993, da ribadire certamente anche con riferimento all'Accordo del 2014, dato che l'interpretazione degli artt. 4 e 5 del T.U. induce a reputare del tutto compatibile la natura di organismo e funzione collegiale della RSU con la legittimazione anche della singola RSU a chiedere l'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 20 della I. n. 300 del 1970, nonché dagli artt. 4 e 5 del T.U. del 2014;che, peraltro, come sottolineato altresì da Cass. n. 3067/2020 in un caso del tutto analogo a quello di cui si tratta - cui il Collegio, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo -, l'art. 5 del T.U. del 2014 conferma, poi, il subentro delle RSU alle RSA ed alloro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti ai sensi di legge; che, inoltre, l'art. 20 della I. n. 300 del 1970 prevede che l'indizione dell'assemblea può avvenire «singolarmente o congiuntamente>> da parte delle RSA di cui al precedente art. 19; che la sentenza oggetto del presente giudizio non si è uniformata ai principi cui si è fatto innanzi riferimento, in particolare omettendo di confrontare il tenore lessicale degli artt. 4 e 5 del T.U. del 2014 con il disposto dell'art. 20 della I. n. 300 del 1970; che la sentenza va pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati ed a quelli di cui alla sentenza della S.U. di questa Corte n. 13978/2017, citata, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio. Così deci