Union wins appeal; Court of Cassation quashes lower court ruling on union assembly authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision that denied the union's right to convene a paid meeting. The union argued that the new collective agreement granted individual representatives the power to call assemblies, superseding previous rules. The court agreed, ruling that the new agreement confirmed the union's collective body status and authorized them to organize such meetings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, 5, 7, parte seconda, sezione seconda del T.U. sulla Rappresentanza 10.1.2014; Art. 20 della I. n. 300 del 1970: The new collective agreement on representation grants individual union representatives the power to convene assemblies, confirming the collective body's authority to exercise functions previously held by management.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7036-2017 proposto da: FIOM-CGIL FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI PROVINCIALE DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, ELENA POLI, SILVIA INGEGNERI, che la rappresentano e difendono; 2021 - ricorrente - 276 contro FENICE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO PONZONE, GIOVANNA PACCHIANA PARRAVICINI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 418/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/09/2016 R.G.N. 613/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO. R.G. n. 7036/2017 Adunanza camerale del 26 gennaio 2021 RILEVATO che la Corte di Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 9.9.2016, ha accolto il gravame interposto dalla Fenice S.p.A., avverso la pronunzia di prima istanza, ed ha escluso l'antisindacalità della condotta della società, consistita nella mancata autorizzazione allo svolgimento di un'ora di assemblea retribuita il 6.10.2014 ed il 16.10.2014, convocata dai soli componenti della RSU eletti nelle liste della FIOM-CGIL Provinciale di Torino, osservando che la presenza di indici lettera B e sistematici nella parte seconda, sezione seconda, dell'art. 7 dell'Accordo Interconfederale T.U. sulla rappresentanza 10.1.2014, applicabile ratione temporis, «deponevano tutti per una portata della regola maggioritaria non limitata alla sola attività contrattuale, ma estesa alla totalità delle materie ricadenti nella sfera delle attribuzioni delle RSU, tra le quali» rientrava la facoltà potestativa di indizione dell'assemblea; che per la cassazione della sentenza la FIOM-CGIL Provinciale di Torino ha proposto ricorso articolando un motivo; che la Fenice S.p.A. ha resistito con controricorso; che sono state comunicate memorie nell'interesse di entrambe le parti; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7, parte seconda, sezione seconda, del T.U. sulla Rappresentanza 10.1.2014 anche in relazione al disposto di cui agli artt. 19 e 20 della I. n. 300 del 1970 e 39 Cost., e si lamenta che la Corte di Appello «ha trascurato le disposizioni» citate «dalle quali si evince chiaramente la titolarità, in capo ai singoli componenti la RSU dotati di rappresentatività ex art. 19 cit., di indire assemblee essendo essi subentrati ai dirigenti delle RSA (tra i cui poteri rientrava quello di indire assemblee)»; e si deduce, inoltre, che l'interpretazione data dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 13978/2017 relativamente all'Accordo Interconfederale del 1993 è valida altresì per l'Accordo del 2014; che il motivo è fondato, avendo le S.U. di questa Corte, con la sentenza testé citata (successiva alla sentenza oggetto del presente giudizio), fornito una esegesi sistematica dell'Accordo Interconfederale del 1993, da ribadire certamente anche con riferimento all'Accordo del 2014, dato che l'interpretazione degli artt. 4 e 5 del T.U. induce a reputare del tutto compatibile la natura di organismo e funzione collegiale della RSU con la legittimazione anche della singola RSU a chiedere l'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 20 della I. n. 300 del 1970, nonché dagli artt. 4 e 5 del T.U. del 2014;che, peraltro, come sottolineato altresì da Cass. n. 3067/2020 in un caso del tutto analogo a quello di cui si tratta - cui il Collegio, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo -, l'art. 5 del T.U. del 2014 conferma, poi, il subentro delle RSU alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti ai sensi di legge; che, inoltre, l'art. 20 della I. n. 300 del 1970 prevede che l'indizione dell'assemblea può avvenire <<singolarmente o congiuntamente» da parte delle RSA di cui al precedente art. 19; che la sentenza oggetto del presente giudizio non si è uniformata ai principi cui si è fatto innanzi riferimento, in particolare omettendo di confrontare il tenore lessicale degli artt. 4 e 5 del T.U. del 2014 con il disposto dell'art. 20 della I. n. 300 del 1970; che la sentenza va pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati ed a quelli di cui alla sentenza della S.U. di questa Corte n. 13978/2017, citata, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Adunanza camerale del 26 gennaio 2021 Il Preside