Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27936/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural preclusion and improper challenge to simple presumption of guilt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27936/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the employee's wrongful dismissal claim. The appellant argued that witness testimony disproved the presumption of guilt regarding unauthorized document cancellations, but the court found this argument procedurally barred due to lack of specific grounds distinguishing it from the first-instance decision. Furthermore, the court rejected the challenge to the use of a simple presumption of fact, ruling that such presumptions constitute complete proof and fall within the trial judge's discretionary power to evaluate evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.; Art. 2697 cod. civ.; The appeal is inadmissible if the grounds for cassation do not specifically demonstrate a factual distinction between the first-instance and second-instance decisions, and if the challenge to a simple presumption of fact fails to prove absolute illogicality.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural preclusion simple presumption of fact wrongful dismissal dual conformity judicial discretion document transport cassation inadmissibility licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
2707/2004); la deduzione di tale ultimo vizio, non specificamente denunziato da parte ricorrente, risulta comunque in concreto preclusa ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod.
Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
26774/2016) onere in concreto non assolto dal Cossu; tanto assorbe l'ulteriore profilo di inammissibilità, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., derivante dalla modalità di evocazione delle circostanze che si assumono trascurate o non correttamente valutate dal giudice di merito; 3.3.
Art. 2697 cod. civ.
con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art.
Art. 5 I. n. 604/1966
art. 2697 cod. civ
con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 2967 cod. civ
la denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 cod. civ.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5528/2018
civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018, n.
Cass. n. 19001/2016
Cass. n. 26774/2016
Cass. n. 8023/2009
Cass. n. 10847/2007
Sez. Un.n. 10732/2003
Sez. Un. n. 23535/2009
sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2009);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18649-2019 proposto da: COSSU ALEX REMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25/9, presso lo studio dell'avvocato MARIA CARLA VECCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA SENINI; - ricorrente - contro GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del 2021 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 1719 domiciliata in ROMA, VIALE RONCHI N. 29, presso lo studio dell'avvocato MARIO RANUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GUALTIERO ROVEDA; - controricorrente avverso la sentenza n. 202/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/04/2019 R.G.N. 373/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte di appello di Genova, pronunziando in sede di reclamo, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di Alex Remo Cossu di annullamento del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 26.6.2015 dal Consorzio Cooperativo Gesco alle dipendenze del quale il Cossu aveva prestato la propria attività quale Capozona;

2. il giudice del reclamo ha ritenuto provato l'addebito contestato al Cossu rappresentato dall'annullamento, nel corso degli anni 2012/2014, di un numero considerevole di DDT (documenti di trasporto) , senza alcuna apparente giustificazione e senza corrispondenza con la movimentazione di magazzino; al Cossu erano contestate 157 operazioni di annullamento effettuate tramite il codice utente personale ed aziendale e 1.500 operazioni di annullamento effettuate per il tramite di altro dipendente addetto alla logistica il quale nel corso del procedimento disciplinare a proprio carico aveva riferito di avere ricevuto gli ordini di annullamento dal settore commerciale e quindi dal Cossu;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Alex Remo Cossu sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell'art. 380- bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 5 I. n. 604/1966; sostiene che la presunzione di addebitabilità ad esso Cossu degli ordini di annullamento era stata superata dalla deposizione del teste Calcagno, di controparte, che aveva riferito in merito al fatto che era capitato che gli addetti alla logistica erano i entrati nel sistema utilizzando il proprio nome utente e password e quello del Cossu; la prova espletata aveva inoltre confermato l'assunto della separazione tra il settore commerciale, al quale era addetto il Cossu, e il settore logistica che aveva competenza nella gestione della merce; la documentazione depositata dalla società, costituita da file excel contenenti dati di annullamento di righe di documenti di trasporto non dimostrava che la merce fosse andata distratta e per tale ragione sia in prima che in seconde cure era stato formulata istanza di ordine di esibizione di documentazione contabile relativa alle giacenze di magazzino;

2. preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione e della relativa notifica, avvenuta a mezzo p.e.c. ai sensi della I. n. 53/1994 e successive modificazioni, fondata da parte controricorrente sulla circostanza della mancata iscrizione all'albo dei patrocinanti in cassazione dell'avv. Maria Senini procuratrice del Cossu; 2.1. in fatto si premette che la procura alle liti è stata rilasciata da Alex Remo Cossu sia all'Avv. Maria Senini, non iscritta all'albo speciale dei patrocinanti in cassazione, sia all'Avv.

Maria Carla Vecchi abilitata al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte; l'Avv. Senini ha autenticato la firma apposta sul mandato alle liti ed ha provveduto alla notifica a controparte a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione; 2.2. questa Corte ha affermato che la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente da parte di un avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte costituisce mera irregolarità allorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore, con mandato disgiunto (Cass. n. 25385/2018, n. 17518/2006, n.17103/2006, Sez.

Un.n. 10732/2003), come avvenuto nel caso di specie; 2.3. a tale condivisibile orientamento il Collegio ritiene di dare continuità e tanto assorbe anche la necessità di esame dell'ulteriore questione dedotta dalla parte controricorrente, relativa al vizio della notificazione del ricorso per cassazione in quanto effettuata da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in cassazione; tale questione è altresì infondata nel merito in base alla considerazione che una notifica che abbia comunque raggiunto il destinatario non può dirsi "inesistente" ed alla luce del principio, desumibile dalla I. 21.1.1994 n. 53, che là dove consente l'esecuzione della notifica diretta all'avvocato "munito di procura", non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista ( Cass. 20839/2008, in motivazione);

3. il motivo di ricorso è inammissibile in quanto inidoneo alla valida censura della decisione; 3.1. la denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 cod. civ. e dell'art. 5 I. n. 604/1966, è priva di adeguata specificità in quanto, come chiarito da questa Corte, il vizio di violazione di legge, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 287/2016, n. 635/2015, n. 25419/2014, n. 16038/2013, n. 3010/2012), come viceversa non è avvenuto; 3.2. le critiche articolate da parte ricorrente non sono incentrate, in coerenza con la denunziata violazione di norme di diritto, sull'errata applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova in tema di fatto giustificativo del licenziamento ma sulla la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi di prova, viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. . e la cui erroneità ridonda comunque in vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 15107/2013, n. 21234/2012, n. 19064/2006, n. 2707/2004); la deduzione di tale ultimo vizio, non specificamente denunziato da parte ricorrente, risulta comunque in concreto preclusa ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. dalla esistenza di <<doppia conforme>>: secondo l'orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018, n. 19001/2016 n. 26774/2016) onere in concreto non assolto dal Cossu; tanto assorbe l'ulteriore profilo di inammissibilità, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., derivante dalla modalità di evocazione delle circostanze che si assumono trascurate o non correttamente valutate dal giudice di merito; 3.3. la critica che denunzia l'errore del giudice di merito nell'utilizzo del ragionamento presuntivo è anch'essa inammissibile; per costante giurisprudenza di questa Corte le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione;

è al giudice di merito che spetta, pertanto, di valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito (Cass. n. 8023/2009, n. 10847/2007), come viceversa è avvenuto;

4. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2009);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13,