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Sentenza — n. 27931/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against administrative decision denying permanent employment rights based on municipal decree conditions. The court rejects the request for disapplication of the administrative act. The court upholds the lower court's dismissal of the claim. The court finds the administrative act valid and conditions unmet. The court rules against the plaintiffs on procedural and substantive grounds. The court confirms the administrative act remains in force. The court denies the request for judicial review of the act's conditions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27931/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal filed by former public employees against the Rome Court of Appeal's decision rejecting their claim for permanent employment. The plaintiffs argued that a 1995 municipal decree granted them the right to indefinite-term contracts, but the lower court disapplied this decree, citing a 1995 deadline for conversion that had passed. The Court held that the administrative act was not subject to disapplication by the judiciary and that the lower court correctly found the specific conditions for the right to employment had not been met.

Regesto Legislator

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Art. 104 Cost.; Art. 113 Cost.: The ordinary judge cannot disapply an administrative act expanding private rights; however, the administration retains the power of self-patrol to annul such acts independently, and the ordinary court must assess whether the substantive conditions for the right to employment were fulfilled.

Parole chiave

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disapplication of administrative act public employment rights self-patrol power conditional administrative decree permanent employment status indennità di disoccupazione per dirigenti disoccupazione a lungo termine associazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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Art. 104 Cost.
Art. 113 Cost.
Art. 1362 e seguenti cod.civ.
Art. 1 co. 17 L. 228/2012
3 cod.proc.civ.: violazione dell'art. 115 cod.proc.civ.
Art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del, PROC.
art. 115 cod.proc.civ
3 cod.proc.civ.: violazione dell'art. 115 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315
13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte de ricorrentEi dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
Cass. n. 5703/2010
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 13133-2015 proposto da: CONTE CINZIA, DI FIORE ANNA, FAIOLA STEFANIA, LA ROCCA ANTONIETTA, LERONNI MARIA ANTONIA, MARRA PIA, MATTEI GINA, MUNNO SILVANA, ROSATI GIOVANNA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI 2021 PANICI, che li rappresenta e difende unitamente 1383 all'avvocato TIZIANA AGOSTINI; - ricorrenti - contro COMUNE DI FONDI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA RUOPPOLO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6915/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2015 R.G.N. 4356/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. PROC. nr. 13133/2015 Rg FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza in data 27 gennaio 2015 nr. 6915 la Corte d'Appello di Roma, giudice del rinvio all'esito della sentenza di questa Corte mr. 5703/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Latina, che aveva respinto la domanda proposta da CINZIA CONTE, SILVANA MUNNO, MARIA ANTONIA LERONNI, PIA MARRA, STEFANIA FAIOLA, ANNA DI FIORE, GIOVANNA ROSATI, ANTONIETTA LA ROCCA, GINA MATTEI per l'accertamento del diritto ad essere assunte a tempo indeterminato dal COMUNE di FONDI, con decorrenza dal 21.10.1998 ed inquadramento nella IV qualifica funzionale.

2. La Corte territoriale esponeva che: - Le originarie ricorrenti, già assunte con contratto a termine annuale nell'anno 1993/1994, con mansioni di operatore ambientale ed inquadramento nella IV qualifica funzionale, ponevano a fondamento della domanda la delibera nr. 82 del 28 gennaio 1995, con la quale il Comune— sulla base dell'articolo 4 bis, comma sei, D.L. 20 maggio 1993 nr. 148, convertito in L. 19 luglio 1993 nr. 236 —riconosceva il loro diritto alla assunzione a tempo indeterminato, dando atto che l'inquadramento sarebbe stato operato non appena fosse divenuta esecutiva la nuova pianta organica in cui sarebbero stati previsti i posti necessari. - Con la successiva delibera del 31 luglio 1996 nr. 1228 il Comune si riservava di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro non appena si fosse verificata la vacanza di 14 posti di IV qualifica funzionale a seguito del concorso interno bandito per la copertura di altrettanti posti di VI qualifica funzionale. - Entrambi i giudici del merito avevano disapplicato la delibera nr. 82/1995, ritenendola illegittima, in quanto il termine ultimo per disporre la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro era fissato dal DL nr. 89/1995, articolo 6, comma due, al 31.12.1995. - La sentenza rescindente aveva invece escluso l'ammissibilità della disapplicazione dell'atto amministrativo «in malam partem» (ovvero quando il diritto soggettivo del privato avesse avuto piena espansione per effetto del provvedimento amministrativo), demandando al giudice del rinvio di tenere PROC. nr. 13133/2015 Rg conto della delibera nr. 82/1995 e di valutare se essa in concreto costituisse presupposto del diritto delle lavoratrici alla assunzione a tempo indeterminato. - Riassunto il giudizio, il COMUNE di FONDI provvedeva all'annullamento in autotutela di entrambe le delibere, per violazione dell'articolo 6, comma 2, DL nr. 89/1995; la delibera di annullamento veniva impugnata dinanzi al TAR di Latina sicché il giudizio era stato sospeso. - L'ordinanza di sospensione era stata tuttavia cassata (Cass., sez.

VI, ordinanza nr. 1024/2014).

3. Tanto premesso in fatto, il giudice del rinvio osservava che il presupposto sul quale le lavoratrici fondavano il proprio diritto era venuto meno in forza della delibera di annullamento, della quale non si ravvisavano profili di illegittimità tali da giustificarne la disapplicazione (in questo caso pacificamente esercitabile, in quanto relativa ad un provvedimento amministrativo asseritamente lesivo di diritti).

4. Le due delibere annullate erano infatti illegittime, in quanto il D.L. nr. 148/1993 prevedeva la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine sul presupposto che lo stesso fosse ancora in essere: nella fattispecie di causa al momento della delibera nr. 82/1995 i rapporti a termine erano cessati. Inoltre, il rinvio della assunzione a data da destinarsi si poneva in contrasto con il limite temporale introdotto dall'articolo 6, comma 2, D.L. nr. 89/1995.

5. Peraltro le due delibere annullate non potevano comunque costituire fondamento per la assunzione.

6. La delibera nr. 82/1995 rinviava la assunzione ad un evento incerto nell' an e nel quando, del cui verificarsi le lavoratici non avevano offerto prova (non era in atti la delibera nr. 873/1998, di approvazione della nuova pianta organica, con la vacanza dei posti); il Comune, pur ammettendo una vacanza di dodici posti di IV qualifica funzionale, aveva sempre sostenuto trattarsi di profili estranei alla professionalità delle lavoratrici.

7. La successiva delibera nr. 1228/1996 indicava la assunzione come meramente eventuale e la subordinava al previo parere favorevole della PROC. nr. 13133/2015 Rg conferenza dei capo gruppo consiliari, condizione di cui anche in questo caso sarebbe stato onere delle lavoratrici provare l'avveramento.

8. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza le lavoratrici, articolato in un unico motivo, cui il COMUNE di FONDI ha resistito con controricorso.

9. Il Pm ha concluso per il rigetto del ricorso.

10. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l'unico motivo di ricorso le parti ricorrenti hanno denunciato: -Ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.: violazione o falsa applicazione degli articoli 324, 384 e 394 cod.proc.civ. nonchè dell'art. 63 D.Lgs. nr. 165/2001 -Ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.: violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. -Ai sensi dell'articolo 360 nr.4 cod.proc.civ: nullità della sentenza e del procedimento. 2.Si addebita alla Corte territoriale di avere disatteso tanto il principio di diritto fissato nella sentenza rescindente— nella parte in cui aveva imposto al giudice di rinvio di tenere conto della delibera nr. 82/1995— che il dictum dell'ordinanza di questa Corte nr. 1024/2014, che, nel cassare il provvedimento di sospensione, aveva affermato l'indipendenza dell'attuale giudizio rispetto al giudizio amministrativo.

3. Si deduce essere preclusa al giudice del rinvio la verifica di legittimità delle due delibere del Comune di Fondi degli anni 1995 e 1996, in quanto il giudizio di rinvio verteva unicamente sulla interpretazione della delibera nr. 82/1995 (che riconosceva il loro diritto alla assunzione), sulla cui validità si era formato il giudicato. 4.Da ultimo, quanto alla valutazione degli effetti delle due delibere compiuta dalla Corte territoriale, si censura la statuizione della mancanza di prova dell'avverarsi della condizione (la vacanza dei posti), assumendo trattarsi di un termine e non di una condizione e che, comunque, la prova risultava: dal certificato rilasciato dal Comune di Fondi (prodotto nel primo PROC. nr. 13133/2015 Rg grado al nr. 4 del fascicolo di parte, sub lettera I) e dalla pianta organica prodotta dal Comune (allegato 2) oltre ad essere vincolante la non contestazione della stessa vacanza.

In ordine alla dedotta indisponibilità dello specifico profilo professionale, le parti ricorrenti hanno richiamato lo ius variandi del datore di lavoro pubblico ex articolo 52 D.Lgs. nr. 165/2001. 5.11 ricorso è infondato. 6.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera soltanto con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi, da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (per tutte Cass.

SU 03/09/2020, nr.18303 e giurisprudenza ivi citata).

7. Nella specie, il principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente poneva una preclusione al giudice del rinvio unicamente in ordine: alla natura di provvedimento amministrativo della delibera del Comune 28 gennaio 1995 nr. 82; alla impossibilità di procedere alla sua disapplicazione. Era invece demandato al giudice del rinvio di valutare se tale provvedimento costituisse o meno titolo del diritto alla assunzione.

8. La sentenza di rinvio è basata su un fatto storico sopravvenuto alla sentenza rescindente — l' adozione da parte del Comune di un atto di annullamento in autotutela— rispetto al quale non poteva ravvisarsi alcun vincolo di conformazione alla sentenza rescindente. Ed invero il principio enunciato da questa Corte— (l'impossibilità del giudice ordinario di procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo ampliativo della sfera del privato)— non ha alcuna incidenza sul diverso potere di autotutela esercitato nella specie dalla pubblica amministrazione.

9. Nell'escludere la ricorrenza dei presupposti per la disapplicazione dell'atto di annullamento il giudice del rinvio non ha dunque violato il dictum della sentenza rescindente.PROC. nr. 13133/2015 Rg 10. In ogni caso, la sentenza è fondata su una doppia ratio decidendi, in quanto il giudice del rinvio ha comunque escluso che in forza della delibera nr. 82/1995 fosse sorto il diritto alla assunzione, ritenendo non essersi avverate le condizioni apposte alla stessa delibera ed alla successiva delibera nr. 1428/1996. 11.Trattasi di un accertamento di merito che non è stato specificamente censurato in questa sede.

La parte ricorrente non ha dedotto un vizio di violazione dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e seguenti cod.civ. né ha allegato un fatto storico, decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, che non sarebbe stato esaminato nella sentenza impugnata. Il ricorso contrappone, piuttosto, alla lettura della delibera compiuta nella sentenza impugnata una lettura diversa, secondo cui essa non avrebbe carattere di atto sottoposto a condizione, in tal modo chiedendo a questa Corte un inammissibile riesame del merito. Allo stesso modo è contestato genericamente il giudizio circa la mancanza di prova del verificarsi della condizione.

12. Il ricorso deve essere in conclusione respinto.

13. Le spese di questo grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

14. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte de ricorrentEi dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condannalalp=rricorrentot al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del, PROC. nr. 13133/2015 Rg ricorrent& dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art