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Sentenza — n. 27930/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows worker's claim against municipality for fixed-term contract abuse, confirming first-instance compensation calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27930/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the municipality's appeal regarding the calculation method for damages but ultimately confirmed the first-instance judgment. The lower court had incorrectly applied Article 32 of Law 183/2010 instead of Article 18 of the Statute on Workers' Contracts. Consequently, the court ordered the municipality to pay the correct compensation amount of €13,238.64 to the worker.

Regesto Legislator

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Art. 18 comma 5 L. 300/1970; Art. 32 comma 5 L. 183/2010: When a worker renounces reinstatement due to an illegal fixed-term contract, the statutory severance indemnity must be calculated using the parameters of the Statute on Workers' Contracts, not the specific compensation formula of the abuse sanction law.

Parole chiave

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illegal fixed term contract statutory severance indemnity workers' statute application contract abuse sanction reinstatement renunciation labor law interpretation compensation calculation accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 18 comma 5 L. 300/1970
183/2010 e rideterminava l'importo del risarcimento in quindici mensilità di retribuzione, oltre accessori, in applicazione dell'art. 18 legge nr.
Art. 32 comma 5 L. 183/2010
Si è fatto invece riferimento all'art. 32, comma 5, della L.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso il Comune ha denunciato— in relazione all'art. 360, n.
Art. 384 cod. proc. civ.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto— giacchè la questione devoluta concerne la sola individuazione del parametro per la quantificazione dell'indennità— la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod.
art. 384 cod. proc. civ
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto— giacchè la questione devoluta concerne la sola individuazione del parametro per la quantificazione dell'indennità— la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia, 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro
Corte costituzionale n. 248 del 2018
Il principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, oltre che nella costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cassazione civile sez.
Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2980
248 del 2018, oltre che nella costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2980; Cassazione civile, sez.
Cassazione civile, sez. Un. 02/08/2017, n. 19165
lav., 08/02/2021, n.2980; Cassazione civile, sez. Un. 02/08/2017, n. 19165).
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 8262-2015 proposto da: COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo Studio Legale Caso- CIAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RENZO GRASSI; 2021 - ricorrente - 1381 contro OBODOVSKAIA ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'AMBRA ARADAM 24, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO MARIOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONE TINAGLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 821/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/11/2014 R.G.N. 994/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. PROC. nr. 8262/2015 RG FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 25 novembre 2014 nr. 821, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità delle plurime assunzioni a termine della lavoratrice ELENA OBODOVSKAIA effettuate dal COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO nel periodo settembre 2003-settembre 2007, con mansioni di autista di scuolabus; riformava la sentenza nella parte in cui aveva condannato il Comune resistente al risarcimento del danno ex articolo 32, comma 5, legge nr. 183/2010 e rideterminava l'importo del risarcimento in quindici mensilità di retribuzione, oltre accessori, in applicazione dell'art. 18 legge nr. 300/1970.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora in discussione, osservava sussistere l'abuso del contratto a termine vietato dalla direttiva 1999/70/CE; evidenziava che l'unica alternativa alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato era rappresentata - in coerenza con le indicazioni della Corte di Giustizia - dall'applicazione al datore di lavoro di una sanzione economica, avente al contempo la funzione di ristorare il lavoratore dal pregiudizio subìto e di dissuadere il datore di lavoro dal ripetere l'abuso;

3. A tal fine, secondo la Corte di merito, la sanzione coincideva con le quindici mensilità che l'articolo 18, comma 5, L. nr.300/1970 attribuiva al lavoratore per il caso in cui quest'ultimo, avendo diritto alla reintegra nel posto di lavoro, vi rinunciasse; tale misura rappresentava quanto l'ordinamento stimava sufficiente al sostegno del lavoratore nel periodo di ricerca di un nuovo posto di lavoro.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, affidando l'impugnazione a due motivi di censura. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

5. Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il Comune ha denunciato— in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.— violazione e falsa applicazione dell'art. 18 L. 20 maggio 1970 nr. 300, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe , , PROC. nr. 8262/2015 RG erroneamente applicato detta norma a fattispecie del tutto diversa rispetto a quella cui il legislatore si era riferito con il comma quinto del citato articolo ed assumendo l'applicabilità del criterio risarcitorio di cui all'articolo 8 L. nr. 604/1966.

2. Con il secondo mezzo il Comune ha dedotto— in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.— difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente o insufficiente, lamentando che la sentenza impugnata non dava alcuna spiegazione dell' asserto secondo cui le quindici mensilità rappresentano «quanto l'ordinamento stima sufficiente al sostegno del periodo di ricerca di un diverso posto di lavoro e, dunque, il suo prezzo» 3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

4. Questa Corte con le ordinanze nn.rr. 19977 e 19978/2020; 20684/2020; 20914/2020; 23609/2020 ha già esaminato ricorsi sovrapponibili proposti dal Comune di Rosignano Marittimo.

5. Va innanzitutto disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevata dalla lavoratrice controricorrente sul rilievo che la censura è stata formulata in relazione ad una norma di legge (art. 18 della I. n. 300 del 1970) che non è stata applicata direttamente dalla Corte territoriale ma utilizzata come mero parametro per la quantificazione del danno. 6.Invero la sentenza ha dichiaratamente applicato l'articolo 18, comma 5, L. nr. 300/1970, sia pure attribuendo alla norma interna la funzione di prevenire e sanzionare il ricorso ad una abusiva successione di contratti a termine, ad integrazione della disciplina dell'articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001. Correttamente, pertanto, la parte ricorrente censura tale operazione ermeneutica sotto il profilo del vizio di falsa applicazione di legge.

7. Quanto alle ragioni dell'impugnazione, le Sezioni Unite questa Corte, nell' arresto del 15/03/2016 n. 5072, con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno enunciato il principio secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 PROC. nr. 8262/2015 RG dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno.

Dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile— (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari)— le Sezioni Unite hanno ritenuto incongruo il parametro di cui all'art. 18 dello St. lav. perché per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro. Si è fatto invece riferimento all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, che riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine, individuando in quest'ultima disposizione un parametro idoneo allo scopo considerato, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.

8. Il principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, oltre che nella costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2980; Cassazione civile, sez. Un. 02/08/2017, n. 19165). 9.Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva quantificato l'indennità facendo applicazione del criterio di cui all'art. 32 della I. n. 183 del 2010 ed ha rideterminato l'indennità spettante alla odierna controricorrente sulla base dell'art. 18 St. lav.

10. Conclusivamente, il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

11. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto— giacchè la questione devoluta concerne la sola individuazione del parametro per la quantificazione dell'indennità— la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., confermando la quantificazione dell'indennità effettuata dal giudice di primo grado. Il Comune va pertanto PROC. nr. 8262/2015 RG condannato al pagamento in favore di ELENA OBODOVSKAIA di un'indennità ex art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010 pari ad euro 13.238,64, corrispondente ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla data della decisione di primo grado.

12. L'esito alterno dei gradi di merito— in cui si controverteva anche della legittimità del termine apposto ai contratti, capo in relazione al quale il lavoratore è risultato totalmente vittorioso— consente di compensare le spese di quei gradi nella misura del 50%; il Comune di Rosignano Marittimo va condannato al pagamento in favore della lavoratrice della residua quota del 50%, che si liquida in dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità si compensano tra le parti, in quanto la questione qui dibattuta è stata risolta dalle Sezioni Unite in epoca successiva al deposito del ricorso

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Rosignano Marittimo al pagamento in favore ••n della lavoratrice di un'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 pari ad euro 13.238,64, corrispondente ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sul predetto importo dalla data della decisione di primo grado. Compensa le spese dei gradi di merito nella misura del 50%; condanna il COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO al pagamento in favore della lavoratrice della residua quota, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 1.000,00 per compensi professionali e, per il giudizio di secondo grado, in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella udienza d