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Sentenza — n. 27922/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal upholding implied collective agreement acceptance via consistent salary payments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27922/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the company's appeal against a lower court ruling that found an implied acceptance of a collective agreement. The lower court determined that the company's consistent payment of specific salary components after leaving the national association constituted conclusive behavior accepting the agreement's terms. The appellate court affirmed this finding as a factual assessment reserved for the trial judge, noting the appellant failed to prove other contractual elements were not applied.

Regesto Legislator

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Art. 23 comma 8-bis D.L. 28/10/2020 n. 137; Art. 91 cod. proc. civ.: The court of first instance's finding that a company's consistent application of collective agreement clauses implies acceptance of the agreement is a factual assessment insusceptible to cassation review.

Parole chiave

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implied collective agreement conclusive behavior salary components contractual integration cassation review factual assessment labor dispute pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 23 comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L.
Art. 91 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
L. 24 dicembre 2012 n. 228
artt. 132 cod.proc.civ
Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ.
art. 2070 cod.civ
La Corte territoriale, inoltre,lia erroneamente ritenuto di applicare l'art. 2070 cod.civ.
art. 36 Cost
considerando la parte variabile del premio di partecipazione un elemento minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, trascurando che trattasi invece di un compenso aggiuntivo della retribuzione (che non rientra dunque nei minimi retributivi di cui all'art. 36 Cost.).
art. 91 cod.proc.civ
In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24336 del 2013
10375 del 2001; da ultimo, Cass. n. 24336 del 2013; Cass.
Cass. n. 10213 del 2000
Cass. n. 10375 del 2001
Cass. n. 10375 del 2001; da ultimo, Cass.
Cass. n. 14944 del 2014
24336 del 2013; Cass. n. 14944 del 2014; Cass.
Cass. n. 18408 del 2015
14944 del 2014; Cass. n. 18408 del 2015; Cass., Sezioni Unite, n.
Cass. Sez. Unite n. 2665 del 1997
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 2029-2018 proposto da: CERAMICA ALTHEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA N.80, presso lo studio dell'avvocato LORENZO MARIA MALARA, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 312 contro MUDADU FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO n.12, presso lo studio dell'avvocato BARBARA FRATEIACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO SAVIOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3604/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 70/07/2017 R.G.N. 2303/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2021 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. n. 2029/2018 R.G. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 3604 depositata il 10/7/2017 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Viterbo, ha dichiarato - nell'ambito do: una procedura di opposizione a decreto ingiuntivo - l'illegittima disapplicazione del contratto integrativo interaziendale della società Ceramica Althea nei confronti di Fabrizio Mudadu, con conseguente condanna al pagamento della parte variabile del premio di partecipazione per i mesi di luglio e ottobre 2013 nonché di gennaio 2014.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi istruttori, di fonte documentale, dimostravano che la società - anche dopo l'anno 2010 e, comunque, successivamente all'atto di disdetta di adesione all'associazione nazionale di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi - Confindustria - aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie previste dal contratto integrativo interaziendale, sicché risultava illegittimo il rifiuto di pagare l'ulteriore voce; inoltre, il contratto integrativo interaziendale aveva termine annuale di efficacia (con clausola di rinnovo anno per anno, salvo disdetta), contratto a tempo determinato avverso il quale non era configurabile la libera recedibilità.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste il lavoratore con controricorso.

4. Il procedimento è regolato dall'art. 23, comma 8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui "Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale". Né i difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale.

5. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione degi artt. 1322, 1372, 1373, 1375 cod.civ. e 36 Cost. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che i contratti collettivi sono contratti di diritto comune e che la formale disdetta all'iscrizione a n. 2029/2018 R.G. 'Confindustria comportava una legittima disapplicazione del contratto integrativo interaziendale del 17/11/2004 che la società non aveva mai sottoscritto; né la continua applicazione di alcune voci retributive (elementi fissi) previste dal suddetto contratto integrativo interaziendale legittimava il lavoratore ad avere aspettative sull'applicazione di tutte le clausole del contratto.

L'erogazione della componente variabile del premio di partecipazione rappresentava esclusivamente un'adesione obbligata quale società iscritta a Confindustria, né può ritenersi che tale componente costituisse la retribuzione minima sufficiente garantita dalla Costituzione.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 111 Cost. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato di fornire la motivazione relativamente alla statuizione di accoglimento del motivo di appello del lavoratore in base alla quale la libera recedibilità dai contratto collettivo è configurabile solo se questo è a tempo indeterminato, non anche se è a tempo determinato.

3. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1322, 1363, 1372, 1373, 1375, 2070 cod.civ., 2 e 36 Cost. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che, nel regime dei contratti di diritto comune (come ampiamente esposto nel primo motivo), era sufficiente - al fine della disapplicazione del contratto integrativo - la disdetta data a Confindustria il 19/11/2008, non essendo intervenuta alcuna adesione tacita o clausola d'uso né era rinvenibile nei contratti di assunzione alcun richiamo al contratto integrativo, con conseguente esplicita volontà di non voler più riconoscere la parte variabile del premio di produzione da giugno 2013.

La Corte territoriale, inoltre,lia erroneamente ritenuto di applicare l'art. 2070 cod.civ. considerando la parte variabile del premio di partecipazione un elemento minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, trascurando che trattasi invece di un compenso aggiuntivo della retribuzione (che non rientra dunque nei minimi retributivi di cui all'art. 36 Cost.).

4. Il primo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente per stretta connessione, non sono fondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili n. 2029/2018 R.G. ésclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto.

Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (Cass.n. 10213 de 2000;

Cass. n. 10375 del 2001; da ultimo, Cass. n. 24336 del 2013; Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n. 18408 del 2015; Cass., Sezioni Unite, n. 2665 del 1997) Ebbene, la Corte di merito ha affermato che la società, anche dopo l'anno 2010, "ha continuato ad erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come "ex ristrutturazione salariale", "premio di produzione", "premio di produttività e qualità", "premio di partecipazione - parte fissa", "buoni pasto")". Dalla costante e prolungata applicazione di tali istituti ha desunto che la ricorrente, pur avendo dato la disdetta dall'associazione sindacale dei datori di lavoro (Confindustria), implicitamente avesse mantenuto l'applicazione della contrattazione collettiva.

Tale decisione è rispettosa dei principi sopra richiamati e resiste alla censura della società ricorrente, tenuto pure conto che, come più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24336 del 2013, 10213 del 2000, 10375 del 2001) la valutazione che porta a ritenere sussistente l'implicito recepimento di un contratto collettivo attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile in questa sede.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha compiuto siffatta valutazione, pervenendo alla conclusione della adesione implicita, da parte della società Ceramica Althea, alla contrattazione collettiva.n. 2029/2018 R.G. Peraltro, la società ricorrente nemmeno indica ulteriori istituti contrattuali (del contratt, integrativo interaziendale) dalla medesima non applicati (oltre al premio di partecipazione - parte variabile) al fine di escludere tale adesione, limitandosi ad affermare che per conseguire tale effetto fosse necessaria una costante e prolungata applicazione di "tutte" le clausole pattizie.

5. Il secondo motivo, che attiene alla seconda ratio decidendi, è assorbito.

6. In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deli,ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1. quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 650,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dekricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consigli